TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-05, n. 202205624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-05-05, n. 202205624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205624
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2022

N. 05624/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05175/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S P, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A L, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e F D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G T in Roma, piazza San Bernardo 101;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 84/CP/2001 del 29.3.2021, con la quale il Presidente di sezione A L è stato nominato Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti;

del verbale della seduta del 23 febbraio 2021, data in cui il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha deliberato a maggioranza di assegnare al Presidente di sezione A L il posto di funzione di Procuratore generale aggiunto;

dei verbali della Prima Commissione del 2, 8 e 9 febbraio riguardanti “l’esito della procedura concorsuale n. 131/2021 per la copertura del posto di funzione di Procuratore generale aggiunto”;

dell’art. 32 co. 3 della delibera n. 231/CP/2019 del 5.11.2019 che approva il T.U. sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti, nel testo di cui alla delibera n. 136 del 1° giugno 2020;

dell’art. 18 comma 5 del Regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti approvato con delibera n. 52 del 14 febbraio 2019 del verbale della seduta del 23.2.2021, dei verbali della Prima Commissione e delle applicate disposizioni regolamentari;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/6/2021:

del decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Procuratore Generale aggiunto della Corte dei Conti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti e di A L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera del 29 marzo 2021 con cui il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha nominato il Presidente di sezione A L Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti e gli atti presupposti, tra cui il verbale della seduta del Consiglio di Presidenza del 23 febbraio 2021, i verbali della Prima Commissione del 2, 8 e 9 febbraio riguardanti “l’esito della procedura concorsuale n. 131/2021 per la copertura del posto di funzione di Procuratore generale aggiunto”, l’art. 32 co. 3 della delibera n. 231/CP/2019 del 5.11.2019 che approva il T.U. sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti, nel testo di cui alla delibera n. 136 del 1° giugno 2020 e l’art. 18 comma 5 del Regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti approvato con delibera n. 52 del 14 febbraio 2019.

Il ricorrente, Presidente della sezione di controllo per il Veneto e, in precedenza, Procuratore regionale per l’Emilia Romagna, per la Lombardia e per le Province autonome di Trento e Bolzano, ha esposto di avere partecipato alla procedura per la copertura del posto in questione, il cui bando era stato pubblicato in data 14 gennaio 2021; le domande erano state esaminate dalla Prima Commissione, con compiti istruttori, nelle sedute del 2, 8 e 9 febbraio 2021; nella prima delle sedute (2 febbraio) era stata sottoposta “all’attenzione della Commissione la graduatoria provvisoria dei partecipanti alle procedure concorsuali”, poi rivista ed approvata nella seduta dell’8 febbraio; il 9 febbraio erano stati esaminati ed approvati i c.d. “medaglioni” dei candidati, riportanti i curricula degli stessi, con la determinazione del punteggio “parziale”, risultante per ciascuno dei concorrenti dalla somma del punteggio “anzianità” e del punteggio “professionalità specifica”; la casella relativa al “punteggio discrezionale” era stata lasciata vuota, essendo tale punteggio rimesso al plenum.

Nell’ambito di questa graduatoria parziale il ricorrente figurava al primo posto assieme al presidente Michele Oricchio, con punti 11,58, mentre il presidente L (che era anche il presidente della Prima Commissione) aveva riportato punti 10,58.

Nell’adunanza del 9 febbraio 2021 il Consiglio di Presidenza aveva proceduto all’audizione dei sette candidati, come previsto dall’art. 48 della delibera n. 231/CP/2019 e dal bando e, nell’adunanza del 23 febbraio 2021, dopo una discussione sui criteri di valutazione, sulle modalità di formazione dei medaglioni e, più in generale, sul modus procedendi , era passato alla votazione, a scrutinio segreto, all’esito della quale erano risultati quattro voti favorevoli al Presidente P e sei voti favorevoli al Presidente L.

Il voto non era stato motivato ritenendo necessario non comprometterne la segretezza.

La preferenza per il presidente L era scaturita quindi dall’assegnazione del punteggio discrezionale, pari a 9 punti (6x1,50=9), contro i 6 punti assegnati al presidente P (1,50x4=6), sommato al punteggio di 10,58 precedentemente assegnato per l’anzianità, con punteggio complessivo finale per L di 19,58 e P di 17,58.

Con successivo provvedimento del 29 marzo 2021 era stata formalizzata e motivata la nomina del presidente L come Procuratore Generale Aggiunto.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 – Difetto di motivazione – Violazione del bando di concorso indetto con delibera 12-13 gennaio 2021 del Consiglio di Presidenza – Violazione dell’art. 32 co. 1 lett. b) del T.U. sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti.

La delibera del C.d.P. della Corte dei conti del 23 febbraio 2021 non recava alcuna motivazione della preferenza accordata al presidente A L rispetto al ricorrente; mentre quest’ultimo precedeva il collega di un punto nella graduatoria dei punteggi approvata dalla Prima Commissione, il controinteressato era prevalso esclusivamente in forza del punteggio discrezionale a lui attribuito in misura maggiore.

Di contro, il bando prevedeva che il punteggio discrezionale fosse da attribuire con giudizio motivato, e la medesima formula era usata dall’art. 2 co. 1 lett. b) dell’art. 32 del T.U. sulle nomine.

Né poteva considerarsi motivazione valida quella contenuta nel successivo provvedimento del 29 marzo 2021 con cui il presidente di sezione A L era stato nominato Procuratore generale aggiunto, in quanto posteriore rispetto alla delibera.

La delibera del 29 marzo 2021, succintamente motivata, era infatti intestata al Consiglio di Presidenza, ma non risultava che il Consiglio di Presidenza si fosse riunito in quella data (29 marzo 2021) per motivare la decisione presa il 23 febbraio precedente; probabilmente, tale motivazione era stata confezionata dagli uffici, secondo il disposto dell’art. 22 del regolamento, ai sensi del quale “il Presidente della Corte dei conti emana le deliberazioni adottate dal Consiglio i cui schemi sono predisposti dall’Ufficio di Segreteria”.

Anche se fosse stata contestuale alla delibera del 23 febbraio 2021, la motivazione sarebbe comunque illegittima, non contenendo alcun giudizio comparativo tra i concorrenti L e P, ma unicamente la menzione dei titoli in favore del presidente L, che aveva esercitato “le funzioni di Procuratore regionale in due diversi uffici regionali di particolare rilievo, di cui due anni e un mese presso la Procura regionale per la Toscana e tre anni e cinque mesi presso la Procura regionale per il Lazio …”; non veniva invece richiamato il percorso professionale del dott. P, che aveva svolto le funzioni di Procuratore regionale per quattordici anni (sei a Trento, 5 a Bologna e 3 a Milano).

La carenza motivazionale discendeva poi dall’illegittimo ricorso al voto segreto, che escludeva la possibilità di dare conto delle ragioni del giudizio.

2. Illegittimità dell’art. 18 co. 5 del Regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti approvato con delibera n. 52 del 14 febbraio 2019 – Invalidità derivata della delibera 23 febbraio 2021 e della delibera 29 marzo 2021 – Violazione dei principi in tema di atti collegiali – Violazione dell’art. 3 l. 241/1990.

L’utilizzo del voto segreto nella scelta del Procuratore aggiunto era previsto da una norma regolamentare che aveva modificato in tal senso il regime precedente, contenuta nella delibera 208/2016 (art. 17 comma 6) e oggi riprodotta dall’art. 18 co. 5 del regolamento approvato il 14 febbraio 2019.

La norma in questione era stata interpretata dai componenti il Consiglio nel senso che la segretezza del voto implicava il divieto per i componenti del Consiglio di presidenza di esprimere il loro avviso nel dibattito che precede il voto e, per la medesima ragione, si era escluso che la votazione potesse avvenire su una proposta; la selezione tra più aspiranti all’ufficio era stata quindi operata senza dibattito sui candidati, ed affidata semplicemente

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