TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-04-17, n. 201800577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-04-17, n. 201800577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201800577
Data del deposito : 17 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2018

N. 00577/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2010, proposto da:
G C – M C, rappresentati e difesi dagli avvocati M F, Vincenzo D'Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Salerno, alla via F.P.Volpe,2 c/o Avv.Giordano;



contro

Comune di Montoro Inferiore, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario D'Urso, Antonio D'Urso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Salerno, alla via Arce,122;
Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, alla via F. Manzo,53 c/o Cassandra;



per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 89 del 7/2/2005 di questo Tribunale, confermata dal Consiglio di Stato (Sezione IV) con la sentenza n. 6174 del 16/10/2006 ed a seguito della sentenza n. 6956 del 23/3/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi del Comune di Montoro Inferiore e della Provincia di Avellino.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio sia del Comune di Montoro Inferiore che della Provincia di Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 il dott. Fabio Maffei;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- In limine , ritiene il Collegio necessario muovere dalla sentenza non definitiva n. 402/2011, resa dall’adito Tribunale in data 3 marzo 2011, confermata dal Consiglio di Stato - Sez. IV^ con la pronuncia n. 2050/2012 del 6 aprile 2012.

Con tale dictum il Tribunale, previa estromissione della Provincia di Avellino, ha, da un lato, respinto la domanda restitutoria dei fondi illegittimamente occupati e, dall’altro, ritenuto fondata la connessa pretesa risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti, precisando che la stessa dovesse essere commisurata alla posizione dominicale di “livellari” dei predetti fondi a quest’ultimi riconosciuta incidenter tantum .

Quanto statuito da tale pronuncia riveste per il Tribunale una portata vincolante, dovendosi al riguardo richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ Ai sensi dell'art. 279 commi 2 e 4, c.p.c., nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore definizione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21/11/2016,  n. 4863; cfr.

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