TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-09-08, n. 202313674

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-09-08, n. 202313674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313674
Data del deposito : 8 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2023

N. 13674/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06724/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6724 del 2023, proposto da
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale in atti;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale in atti;



nei confronti

Acea Ato 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B e C M, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Borgognona, n. 47;
Telecom Italia s.p.a. e Fibercop s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 47;
Vodafone Italia s.p.a., Fastweb s.p.a., Bt Italia s.p.a., Retelit Digital Services s.p.a., Unidata s.p.a. e Colt Technology Services s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte non costituite in giudizio;



per l'annullamento

- della nota prot. 16259 del 20 febbraio 2023 con cui Roma Capitale, Servizio Manutenzione Territorio Ambiente e Strade, Ufficio Cavi, ha diffidato la ricorrente ed altri operatori di telecomunicazioni, “ a provvedere, ai sensi del regolamento scavi vigente (art.10 comm2 delle Delibera n.21 del 31.3.2016 “Regolamento per l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma capitale” così come integrato e modificato dalla deliberazione di assemblea Capitolina n.70 del 13.7.2021) entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della presente richiesta, allo spostamento a proprie spese dei sottoservizi presenti nella zona interessata (via Cornelio Magni 39) al fine di consentire l’intervento di manutenzione da parte di Acea Ato 2 della rete fognaria ”, con l’avvertimento che, in caso di omesso o non tempestivo intervento che ritarderà la manutenzione fognaria di Acea Ato 2, saranno addebitati eventuali danni subiti dal locale ex palestra e che l’inosservanza avrebbe comportato la sospensione delle attività delle società in indirizzo;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso, per quanto e se possa occorrere, l’art.10 comma 2 del Regolamento per l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale approvato dapprima con deliberazione n. 21 in data 31 marzo 2016 del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina, come successivamente modificato e integrato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 70/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Acea Ato 2, Telecom Italia s.p.a. e di Fibercop s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la società ricorrente impugna l’atto in epigrafe, nella parte in cui Roma Capitale l’ha diffidata a provvedere allo spostamento a proprie spese delle sue reti superficiali presenti in via Cornelio Magni “ al fine di consentire l’intervento di manutenzione di Acea Ato2 della rete fognaria ” sottostante, nella considerazione che “ ai sensi del regolamento scavi vigente ” - art. 10, comma 2, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 21/2016, recante il “ Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale ”, come successivamente modificato e integrato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 70/2021 (c.d. “ Regolamento Scavi ” di seguito, anche semplicemente “Regolamento”) - è onere del proprietario della rete superficiale sostenere tutti i relativi costi.

Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto nonché della presupposta previsione regolamentare di cui al citato art. 10, comma 2, assumendone l’illegittimità per contrarietà al d.lgs. n. 259/2003, “ Codice delle comunicazioni elettroniche ” (di seguito, anche “Codice TLC” o “CCE”), che - anche in deroga alla normativa generale dettata in primis dal Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) - disciplina in maniera esaustiva ogni aspetto della materia delle TLC, indicando le prescrizioni e le prestazioni patrimoniali e reali che la pubblica amministrazione può richiedere agli operatori per l’impianto di reti e l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica (art. 54 CCE - ex art. 93 del testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 207/2021, di recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come interpretato dall’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione ”).

Roma Capitale si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame proposto, per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, afferendo (in tesi) il giudizio alla pretesa dell’amministrazione al corrispettivo economico necessario per provvedere allo spostamento temporaneo della rete superficiaria della ricorrente, interferente con la condotta fognaria di Acea ATO 2 s.p.a. (di seguito, semplicemente “Acea”), nonché la sua “ improcedibilità ” ( rectius , irricevibilità) per omessa tempestiva impugnazione della nota di Acea del 23 gennaio 2023 (versata in atti dalle ricorrenti) che già espressamente poneva a carico del gestore il relativo onere, e, nel merito, la legittimità dell’atto contestato così come della presupposta previsione regolamentare.

Anche Acea si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, riferendosi l’iniziativa giudiziaria ad un mero atto di diffida e, in ogni caso, la sua tardività per omessa tempestiva impugnazione della sua nota del 23 gennaio 2023 nonché del presupposto art. 10, comma 2, del Regolamento di Roma Capitale.

Acea argomentava, poi, sull’infondatezza dell’unica censura proposta, tra l’altro confermando come “ le opere di manutenzione della rete fognaria (si siano) rese necessarie in ragione di eventi non prevedibili di cedimento della (relativa) tubazione ”.

Parte ricorrente ampiamente controdeduceva sulle eccezioni in rito formulate in atti dalle resistenti, insistendo per l’accoglimento del gravame proposto.

Intervenivano in giudizio anche Telecom Italia s.p.a. e Fibercop s.p.a., interessate all’accoglimento ricorso, in quanto anch’esse

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