TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-11-14, n. 202317004
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Pubblicato il 14/11/2023
N. 17004/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06413/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6413 del 2011, proposto da
Soc Hotel Fogliano S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati T F e D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. T F in Roma, v.le dell'Oceano Atlantico, 37/H;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, e Agenzia del Demanio, in persona del Direttore
pro tempore
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (in qualità di successore universale,
ex lege
regionale Lazio 10 agosto 2016 n.12, del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. Arcangelo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
della condizione giuridica e dell’appartenenza della Casa Cantoniera di Capoportiere, sita in Latina, via del Lido n. 225-227;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Demanio e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Al fine di ricostruire le vicende del presente giudizio, si riporta per esteso il testo dell’ordinanza 6 dicembre 2022, n. 16286: “ Premesso che: - con ricorso spedito per la notificazione in data 20.06.2011 e depositato in data 20.07.2011, la società ricorrente, quale utilizzatrice di un immobile sito in Latina, denominato “Casa Cantoniera di Capoportiere”, in Catasto al figlio 252, part. 53, concessole in uso dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, giusta concessione del 15.09.2000, avente la durata dall’1.10.2000 al 30.09.2006, da quest’ultimo disdettata in forza della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1612 del 30.05.2005, ha adito questo Tribunale affinché accerti se la proprietà di siffatto immobile rientri nella sfera giuridica del predetto Consorzio ovvero in quella dell’Agenzia del Demanio. Quest’ultima, infatti, fin dal 2000, sollecitava il Consorzio a riconsegnare, in favore della stessa, la Casa Cantoniera in quanto, di fatto, utilizzata per finalità estranee all’interesse pubblico;- tale domanda di accertamento è stata occasionata dalla querelle esistente tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e l’Agenzia del Demanio. In particolare, il Consorzio riteneva di essere l'unico proprietario della casa cantoniera, per averla costruita su di un terreno del Demanio Pubblico dello Stato per le opere di bonifica e, pertanto, asservito ai fini istituzionali del Consorzio medesimo, cui avrebbe dovuto essere trasferito ex lege 2 aprile 2001 n. 136, mentre l’Agenzia del Demanio sosteneva che il Consorzio, non avendo utilizzato l’immobile in parola per fini istituzionali, dovesse riconsegnare l’immobile in parola, in favore del Demanio, oltre a versare in favore dello stesso i canoni di locazione fino a quel momento ritenuti indebitamente percepiti;
Rilevato che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, costituitosi in giudizio, dopo aver eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato presso la sede legale del MEF e dell’Agenzia del Demanio e non anche presso l’Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 11 R.D. n. 1611/33, ne ha altresì evidenziato l’inammissibilità per carenza di interesse.
Ciò in considerazione:
a) della pretesa indifferenza della società ricorrente circa la titolarità giuridica dell’immobile concessole in godimento dal Consorzio, giusta convenzione del 15.09.2000, in favore del quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei relativi canoni;
b) della sopravvenuta inefficacia del titolo concessorio in forza del quale la società Hotel Fogliano s.r.l. disponeva della Casa Cantoniera. Il titolo in parola sarebbe stato, infatti, disdettato dal Consorzio, giusta deliberazione del relativo Comitato Esecutivo n. 1612 del 30.05.2005, con conseguente estraneità della società ricorrente alla querelle intercorrente tra quest’ultimo e l’Autorità Statale in ordine all’appartenenza del bene in parola.
Il Consorzio ha, altresì, spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo:
a) l’accertamento dell’intervenuta risoluzione della concessione d’uso:
- sia per grave inadempimento della società, la quale non avrebbe pagato i canoni dall’1.05.2005 fino alla naturale scadenza della concessione 30.09.2006, disdettata giusta deliberazione n. 1612 del 30.05.2005;
- sia per decorrenza del termine negoziale di legittimo utilizzo e godimento dell’immobile, coincidente con il 30.09.2006, attesa la summenzionata disdetta.
b) che il Tribunale ordini alla società ricorrente il rilascio immediato dell’immobile detenuto sine titulo, oltre al pagamento della indennità di occupazione dell’immobile a far data dal maggio del 2005, per un importo complessivo di € 17.559,64, oltre interessi.
Rilevato che:
- analoghe domande, in via principale e riconvenzionale, risultano essere state proposte nell’ambito del giudizio n. 87427 del 2005 R.G. definito dal Tribunale civile di Roma, con la sentenza n. 13274 del 10.06.2010 con la quale il g.o. ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
Ritenuto che:
- l’odierno giudizio, nell’ambito del quale le domande in parola sono state sostanzialmente riproposte, non possa ritenersi, ai sensi dei commi 2 e 3, l. n. 69 del 2009, art. 59 e dell'art. 11 c.p.a,. la naturale prosecuzione di quello definito con la sentenza da ultimo menzionata (che risulta essere stata rilasciata in copia “uso appello” del quale, tuttavia, non si ha notizia, con conseguente impossibilità di verificare il passaggio in giudicato di tale decisione e, quindi, il rispetto dei termini della riassunzione). Ciò in quanto il ricorso risulta notificato al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia del Demanio non già presso il domicilio eletto nell’ambito del giudizio civile summenzionato (art. 141 c.p.c. e 39 c.p.a.) bensì presso la sede legale dei soggetti in questione, con conseguente insussistenza di una valida riassunzione (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 02/09/2014, n. 834);
Ritenuto, pertanto, che il Collegio sia tenuto a statuire sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 9 c.p.a., a ciò non ostando la declinatoria di cui alla summenzionata sentenza poiché l’inammissibilità della riassunzione esclude che la domanda possa ritenersi “riproposta” e che il presente giudizio possa considerarsi riassunzione del primo (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22/03/2019, n. 323);
Ritenuto, dunque, in punto di giurisdizione, che tanto la domanda spiegata dalla società ricorrente quanto quella riconvenzionale proposta dal Consorzio esulino dalla giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché:
- la prima, si traduce nell’accertamento dell’appartenenza della Casa Cantoniera al patrimonio giuridico del Consorzio ovvero dello Stato e, quindi, come tale, involge situazioni giuridiche di diritto soggettivo rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;
- la seconda afferisce alla pretesa risoluzione della concessione in uso della Casa Cantoniera per asserito inadempimento della società ricorrente, con conseguente obbligo di pagamento dei canoni insoluti e rilascio dell’immobile e, dunque, a questioni che, essendo svincolate dall’esercizio di un potere autoritativo da parte della p.a., esulano dalla giurisdizione esclusiva del g.a., secondo quanto previsto dall’art. 133 lett. b) c.p.a. (cfr. Cass., S.U., 26 febbraio 2019, n. 9682 che ricorda Cass., S.U., 27 giugno 2001, n. 13903;Cass., S.U., 27 settembre 2011, n. 20939 e Cass., S.U., 10 aprile 2018, n. 21597)" - così Cass. Sez. U. sent. n. 2144/2021, ma anche ord. n. 16763/2022, e sent. n. 23418/2020. Invero, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge, nella specie inesistenti (cfr. Cassazione civile sez. un., 24/05/2022, n.16763;Cass., S.U. n. 18267/2019;cfr. anche Cass., S.U. n. 33691/2019 e Cass., S.U. n. 24111/2020);
- Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., che tutte le domande proposte nel presente giudizio presentino profili di inammissibilità per difetto giurisdizione, nei termini sopra indicati, con conseguente necessità di assegnare alle parti di 20 giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulle questioni di rito rilevate d’ufficio ”.
In esito alla detta ordinanza, le parti hanno depositato memorie.
Nello specifico, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha aderito alle indicazioni sulla giurisdizione svolte nella richiamata ordinanza;parte ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso nel merito ad opera di questo T.A.R., mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno affermato che “ deve ritenersi che la presente controversia rientri nella giurisdizione del tribunale regionale delle acque territorialmente competente ” (cfr. p. 3 della memoria del 20 settembre 2023).
A seguito della declaratoria di interruzione del processo, pronunciata con ordinanza pubblicata il 19 gennaio 2023, e di successiva riassunzione, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 31 ottobre 2023.
Il Collegio ritiene di ribadire la sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non avendo le parti fornito elementi che consentano di superare le argomentazioni svolte nella richiamata ordinanza n. 16286/2022, così come sopra riportate.
Occorre considerare a questo riguardo che parte ricorrente, nella memoria depositata il 23 dicembre 2022, ha insistito per la decisione della presente causa nel merito, ritenendo insussistenti i presupposti per il rilievo del difetto di giurisdizione, sulla scorta delle seguenti considerazioni: il ricorso introduttivo del presente procedimento, spedito per la notificazione in data 20 giugno 2011, sarebbe stato proposto dinanzi al TAR del Lazio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato previsto dall’art.59 della legge n.69/2009 (termine del 4 dicembre 2011), con la conseguenza che troverebbe puntuale applicazione il disposto del secondo comma della citata norma, secondo cui “ Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute ”.
Sebbene la circostanza del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 13274 del 10 giugno 2010 sia stata effettivamente documentata mediante il deposito, in data 12 gennaio 2023, di copia della sentenza munita della relativa attestazione ad opera della parte ricorrente, quest’ultima, nondimeno, non si è in alcun modo confrontata con le valutazioni svolte nell’ordinanza n. 16286/2022 circa l’insussistenza di una valida riassunzione.
Invero, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (al quale si intende nella presente sede dare seguito), è nel senso che la valida notifica dell’atto di riassunzione debba essere necessariamente effettuata dal ricorrente presso il procuratore domiciliatario indicato nell’atto della costituzione in giudizio ex art. 14 comma 5 c.p.a. e art. 141 c.p.c., laddove la norma processuale civile prevede in via generale, in caso di elezione di domicilio, la necessaria notificazione presso il domiciliatario già eletto, trattandosi di mera prosecuzione dell’originario giudizio ad altro plesso giurisdizionale e non di giudizio instaurato ex novo (v., oltre alla già richiamata T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 2 settembre 2014, n. 834, Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2006 n. 3649;T.A.R. Piemonte sez. II, 9 maggio 2012 n. 511;T.A.R. Umbria 22 ottobre 2010 n. 540).
Nel caso che qui ci occupa, invece, emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia del Demanio presso le rispettive sedi.
Ne deriva che, in difetto di valida riassunzione, non può ritenersi vincolante nella presente sede l’indicazione della giurisdizione effettuata con la sentenza n. 13274 del 10 giugno 2010 del Tribunale di Roma, con la conseguenza, già evidenziata in sede di ordinanza ex art. 73 c.p.a. che il Collegio è tenuto a statuire sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., a ciò non ostando la declinatoria di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Roma, poiché l’inammissibilità della riassunzione esclude che la domanda possa ritenersi “riproposta” e che il presente giudizio possa considerarsi riassunzione del primo (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22 marzo 2019, n. 323).
Quanto al rilievo della difesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio (che condivide, comunque, i rilievi svolti nell’ordinanza ex art. 73 c.p.a. circa il difetto di giurisdizione di questo T.A.R.) riportato in precedenza, si osserva quanto segue.
Per consolidata giurisprudenza, i Tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria e la questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato o al Tribunale regionale delle acque pubbliche è una questione di competenza (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. 28 luglio 2023, n. 23018, la quale richiama Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 1997, n. 399 e Cass. civ, Sez. I, 10 settembre 2006, n. 18944).
Posto che, in base all’art. 59, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, “ Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione ”, occorre nella presente sede considerare che – fermo il rilievo del difetto di giurisdizione – esula dal thema decidendum della presente sentenza la questione del riparto di competenza (e non già di giurisdizione) tra Tribunale ordinario e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Alla luce delle esposte considerazioni va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, in base alle argomentazioni svolte nell’ordinanza n. 16286/2022, così come richiamate e trascritte nella presente sentenza.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della questione.