TAR Parma, sez. I, sentenza 2019-09-30, n. 201900220
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2019
N. 00220/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianmario De Troia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RM, galleria Polidoro n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del Prefetto di RM prot. uscita n. 0034048 datato 12 luglio 2018 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di diniego al rilascio del porto d'armi emesso dal Questore di RM con atto prot. n. 0002252-OMISSIS- cat. 6F/18/P.A.S.I./Armi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS-, la Questura di RM negava una prima volta al ricorrente il rilascio della licenza di porto di fucile risultando a carico dell’interessato un deferimento all’Autorità giudiziaria per -OMISSIS-cal. 22 LR in misura superiore ai limiti di cui all’art. 97 del R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Detto diniego veniva dal ricorrente impugnato in via gerarchica con ricorso respinto dal Prefetto con decreto datato 20 agosto 2012.
Sulla base delle medesime motivazioni, la Questura respingeva una seconda ed una terza istanza del ricorrente, tese al rilascio del medesimo titolo, con decreti, rispettivamente, del -OMISSIS-e-OMISSIS-.
Il ricorrente impugnava il diniego da ultimo intervenuto con ricorso gerarchico che il Prefetto rigettava con atto del 12 luglio 2018, gravato in questa sede, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché, la mancata ricorrenza, nel caso di specie, delle ipotesi ostative di cui all’art. 11 del R.D. n. 773/1931.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio con memoria formale del 18 ottobre 2018, cui seguivano a più riprese integrazioni documentali.
In data 10 gennaio 2019 il ricorrente provvedeva ad un deposito documentale comprensivo della nota del Comando Stazione Carabinieri di Solignano datata 30 agosto 2017 con la quale veniva rappresentato alla Questura che non si aveva “ motivo di ritenere che IE LE [potesse] abusare del beneficio qualora concesso ”.
Il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni in vista della discussione di merito con memoria depositata il 26 luglio 2019.
All’esito della pubblica udienza del 26 settembre 2019, la causa veniva decisa.
Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione affermando che la decisione impugnata avrebbe travalicato i limiti del perimetro discrezionale alla medesima riservato.