TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-07-09, n. 202400627
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Pubblicato il 09/07/2024
N. 00627/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2024, proposto da Cuore Verde società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8666033CA7, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, P P N e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AEM Cremona - Azienda Energetica Municipale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M G e L G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Provvedimento Prot. n. 001/4127 del 12.4.2024, notificato in pari data, con il quale AEM Cremona S.p.A. ha comunicato l’esclusione della Cuore Verde soc. coop. sociale dalla procedura di gara per l’affidamento “della manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona anni 2024/2028, mediante stipula di Accordo Quadro in 4 lotti ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con un unico operatore per lotto”;
- della Determinazione n. 62 dell’11.4.2024, con la quale il Direttore Generale di AEM Cremona S.p.A. ha determinato “di procedere all’esclusione dell’operatore economico Cuore Verde Società Cooperativa Sociale”;
- della Determinazione n. 65 del 12.4.2024, con la quale il Direttore Generale di AEM Cremona S.p.A. ha nominato i componenti della Commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche pervenute nell’ambito della procedura per cui è causa;
- di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti;
- all’occorrenza, del Bando, del Disciplinare e di tutti gli atti e documenti facenti parte della lex specialis , nelle parti di interesse;
- di tutti gli altri atti prodromici, connessi o, comunque, consequenziali, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AEM Cremona - Azienda Energetica Municipale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, Cuore Verde società cooperativa sociale, ha partecipato alla procedura di gara di cui all'art. 71 del D. Lgs. n° 36/2023 indetta dalla resistente Azienda Energetica Municipale S.p.A. (“AEM Cremona”), società in house del Comune di Cremona, per l’affidamento “della manutenzione periodica di aree verdi ubicate in zone diverse del Comune di Cremona anni 2024/2028, mediante stipula di Accordo Quadro in 4 lotti ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con un unico operatore per lotto”.
2. Con provvedimento adottato il 12 aprile 2024 e oggetto dell’odierno ricorso, la stazione appaltante ha escluso la società ricorrente ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara.
3. Il provvedimento di esclusione si fonda quindi su due distinti motivi: (1) la sussistenza di una delle fattispecie di grave illecito professionale, e del correlato mezzo di prova, indicati dall’art. 98, III comma, del d.lg. n. 36/2023 che prevede che “ l’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi”: […] “c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ”, dal momento che la società ricorrente aveva in precedenza stipulato un contratto con la stessa stazione appaltante avente analogo oggetto, risolto prima per inadempimento e poi consensualmente;(2) il mancato possesso da parte della ricorrente dei requisiti di natura economico-finanziaria previsti dalla lex specialis di gara, la quale al punto 6.2 lettera a) richiedeva il possesso di un fatturato globale maturato nel triennio antecedente (2020-2021-2022) pari ad € 3.096.716,96 per il Lotto 1, € 2.680.822,00 per il Lotto 2, € 3.103.564,32 per il Lotto 3 ed € 2.266.835,84 per il Lotto 4;la ricorrente “ ha dichiarato di non possedere integralmente i suddetti requisiti e di volersi avvalere di impresa ausiliaria, producendo all’uopo un “contratto di avvalimento” ai sensi del quale l’impresa ausiliaria s’impegna “a fornire e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse, mezzi e personale necessario di cui è carente l’impresa Ausiliata, ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023 ”.