TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-08-24, n. 202402361
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Pubblicato il 24/08/2024
N. 02361/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2022, proposto da
Y M, rappresentato e difeso dall'avvocato S A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tonale, 22;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Lodi in data 1.2.2022, ad oggi mai notificato, con cui veniva rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana rif. LO0007453611, ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal Sig. M Y, in data 31.1.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. M Y ha esposto:
di avere presentato, in data 31.1.2022, istanza telematica volta all’ottenimento della cittadinanza italiana ex art. 9 L.91/1992;
che il giorno successivo, sul portale dei servizi del Ministero veniva comunicato il rifiuto della domanda da parte della Prefettura di Lodi, per mancanza del certificato penale del Paese di origine o degli eventuali paesi terzi di residenza;
di avere chiesto chiarimenti alla Prefettura di Lodi, rappresentando di essere nato in Italia, di non avere mai vissuto in Egitto e di trovarsi nell’impossibilità di richiedere il certificato nel paese di origine;
che la Prefettura non ha riscontrato la richiesta e che ad oggi, sul portale del Ministero, non è più presente la domanda di cittadinanza.
2. Il ricorrente ha domandato l’annullamento di tale atto, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – carenza di motivazione – difetto dei presupposti per la dichiarazione di rifiuto della domanda di cittadinanza;
II. violazione di legge – eccesso di potere – violazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo – violazione del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 L. 241/1990 - violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ex art. 2 comma 1 L. 241/1990.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, deducendo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta nei confronti di un atto che non avrebbe valore provvedimentale e chiedendo, comunque, il rigetto nel merito del ricorso.
4. Con ordinanza n. 604/2024 il Tribunale ha ritenuto necessario, ai fini della decisione del ricorso, acquisire agli atti del giudizio una documentata relazione affinché l’amministrazione chiarisse gli esiti del procedimento avviato dal ricorrente con la presentazione, in data 31.1.2022, della domanda volta all’ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, l. n. 91/1992 e copia del provvedimento conclusivo.