TAR Genova, sez. II, sentenza 2017-12-18, n. 201700917
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Pubblicato il 18/12/2017
N. 00917/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A G, con domicilio eletto presso lo studio A G in Genova, Vico Falamonica, 1/13;
contro
-il Ministero della Difesa in persona del ministro pro tempore domiciliato presso l'Avvocatura dello stato in Genova Viale Brigate Partigiane 2-16100;
-la Legione Carabinieri Liguria, Compagnia di -OMISSIS- in persona del Comandante pro tempore, domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato in Genova Viale Brigate Partigiane 2-16100;
per l'annullamento
del Decreto della Direzione Generale per il personale militare del 30 maggio 2012, notificato in data 20 luglio 2012, di cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 16 gennaio 2012 nonché avverso la scheda valutativa numero 5 del 2011 relativa al periodo dal 12 settembre 2010 al 11 settembre 2011, notificata in data 17 dicembre 2011, e di ogni altro atto conseguente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Legione Carabinieri "Liguria" Compagnia di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2017 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierno ricorrente ha prestato servizio, in qualità di comandante, presso il Nucleo Operativo Radiomobile di -OMISSIS- nel periodo compreso fra l'11 settembre 2010 e il 12 settembre 2011.
Veniva a lui notificata, in data 17.12.2017, la scheda valutativa relativa al summenzionato periodo, redatta dal compilatore -OMISSIS-, con il Ten. -OMISSIS-nelle vesti, rispettivamente, di primo e secondo revisore. Il ricorrente, in sede di valutazione finale, veniva qualificato “nella media”.
Tale valutazione veniva immediatamente sottoposta a critica dal S. -OMISSIS-, che la impugnava a mezzo del ricorso gerarchico di cui in epigrafe. Il gravame si basava sul peggioramento delle singole voci interne del giudizio (c.d. items di valutazione) rispetto a quelle contenute nel rapporto informativo relativo al periodo intercorrente fra il 23 ottobre 2009 e il 30 luglio 2010, durante il quale il ricorrente ha frequentato il Corso Ufficiali.
Il gravame gerarchico veniva rigettato con il provvedimento di cui in epigrafe, il quale veniva impugnato, unitamente alla scheda di valutazione, con ricorso presentato il 26 ottobre 2012.
L'impugnativa è affidata ai seguente motivi:
1) Violazione di legge e in particolare dell'articolo 97 della Costituzione dell'articolo 1 della legge numero 241/1990, dell'articolo 688 del d.p.r. 15 marzo 2010 nr. 90 in tema di compilazione dei documenti caratteristici eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà e violazione del principio di necessaria armonia/ consequenzialità tra voci interne e giudizi finali;
2) Eccesso di potere per violazione dell'autovincolo imposto dalle circolari prot. numero M _D GML V SS 0610740 del 13.12.2008, prot. numero M_D GML V SS 05040 73 del 24.11.2009 e prot. nr. M_DGMILOVSGR0328464 del 25 luglio 2011 della Direzione Generale del Personale Militare;
3) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti dello stesso atto e in particolare tra il giudizio del compilatore e quello del primo e secondo revisore e tra quelli del primo e secondo revisore;
4) Eccesso di potere per contraddittorietà con i precedenti di carriera e per difetto di motivazione;
5) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e violazione del principio di equità;-Eccesso di potere per erronea valutazione o travisamento della sua assenza o carenza dei presupposti.
All'udienza del 10 novembre 2017 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Come anzidetto, il ricorrente lamenta il significativo peggioramento delle valutazioni attribuitegli dalla scala gerarchica della Legione Carabinieri della Liguria all'esito del periodo di comando del NORM di -OMISSIS-. A pietra di paragone viene presa la valutazione resa al termine di un precedente periodo di addestramento;nella prospettazione del ricorrente, le giustificazioni del peggioramento avrebbero dovuto essere particolarmente rigorose, in ossequio alla giurisprudenza che, pur ribadendo come i periodi di valutazione siano autonomi gli uni dagli altri, nondimeno ritiene che l'Amministrazione abbia l'onere di dare preciso conto delle ragioni alla base di drastiche flessioni fra più giudizi.
Se si confronta la scheda valutativa con il precedente rapporto informativo, invero, non si riscontra alcun miglioramento nelle singole voci interne, ma soltanto flessioni che vanno da un punto (aspetto esteriore, capacità di concentrazione, esemplarità, coraggio, lealtà, ascendente, preparazione professionale, capacità organizzativa, motivazione, iniziativa, affidabilità, predisposizione al comando, riservatezza e rendimento) a due punti (decisionalità, capacità di risolvere i problemi, forza di carattere, vigore fisico).
Questo confronto è reso possibile dall'identità degli items presenti in entrambi i documenti;ciò, peraltro, non può valere per il giudizio sintetico finale, atteso che soltanto la scheda valutativa, relativa all'attività pratica di comando, presenta, a differenza del rapporto informativo, tale elemento.
A detta del ricorrente tali flessioni sarebbero del tutto ingiustificate, contraddittorie fra loro e intrinsecamente nonché non rispondenti alle proprie reali condizioni soggettive. Il ricorrente evidenzia altresì come tali vistosi cali nelle predette valutazioni, tali essendo anche quelli di soli due punti, debbano essere congruamente motivati;così non sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Il ricorrente richiama, a tal fine, nutrita giurisprudenza, anche di questo Tribunale, secondo la quale, in caso di valutazioni successive, il principio della loro autonomia e reciproca indipendenza va temperato in relazione a repentini peggioramenti dei giudizi;in tale eventualità, la discrasia tra i due (o più) momenti di valutazione andrebbe congruamente motivata dall'Amministrazione.
Il ricorso è infondato.
Va infatti sottolineata la notevole disomogeneità dei termini del paragone proposto dal ricorrente. Nel confrontare una scheda valutativa resa in seguito ad un periodo di comando di un reparto operativo con il rapporto informativo reso al termine della frequentazione di un corso, non si può non tener nel dovuto conto la radicale differenza fra tali esperienze, le quali implicano comportamenti, attività, obblighi e responsabilità nettamente distinti. Ciò significa che, a priori, nessuna conclusione può essere tratta dalla difformità tra i giudizi: a esperienze diverse ben possono conseguire esiti differenti. Le peculiarità dei due diversi percorsi, infatti, contribuiscono a giustificare le differenze fra le valutazioni dell'Amministrazione.
Queste considerazioni inficiano il principale argomento del ricorrente, ovvero la comparazione tra la scheda valutativa impugnata e il precedente rapporto informativo, le quali si riferiscono ad attività distinte e irriducibili. Va evidenziato come, nei casi simili a quello di specie, l'autonomia e la reciproca indipendenza dei due momenti di valutazione presentano un'accentuata importanza.
Che le valutazioni siano profondamente influenzate dalla peculiarità delle due diverse esperienze, peraltro, emerge ictu oculi dalla lettura dei provvedimenti dell'Amministrazione. Nei giudizi sintetici finali del rapporto informativo relativo al Corso Ufficiali vengono poste in risalto le qualità di carattere teorico del ricorrente e la qualità del suo aggiornamento culturale. Nelle relazioni tecniche relative alla seconda valutazione è invece messo chiaro che i giudizi sono stati adottati in considerazione del fatto si trattava in assoluto del primo incarico in cui al-OMISSIS-venivano affidate responsabilità di comando (p. 2 relazione del primo compilatore;p.1 relazione primo revisore) e tenendo ben presente le differenze tra la frequentazione di un Corso Ufficiali e la trasposizione pratica delle nozioni apprese (p.