TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-06-26, n. 202310809

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-06-26, n. 202310809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310809
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10809/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14670/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14670 del 2018, proposto da V C, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento nr. M_D E24094 Reg 2018 0102474 del 16.11.2018 ed il conseguente accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dall'art.1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, ed ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento d'autorità, avvenuto a seguito della soppressione dell'Ente di appartenenza nella sede di Novara, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo, con la conseguente CONDANNA dell' intimata amministrazione al pagamento dell'indennità di trasferimento prevista dall'art.1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, oltre ad ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento d'autorità, avvenuto a seguito della soppressione dell'Ente di appartenenza nella sede di Novara, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, graduato di truppa in servizio dell’Esercito Italiano, impugna il provvedimento del 16.11.2018 con il quale gli è stato negato, per intervenuta prescrizione del diritto, il riconoscimento dell’indennità ex legge n. 86/2001, richiesta a seguito del trasferimento dalla sede di Novara a quella di Bellinzago Novarese per la soppressione del Reparto di appartenenza del ricorrente medesimo.

Censura il suddetto provvedimento per violazione e falsa applicazione della legge n. 86/2001, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento. Assume, invero, che il trasferimento avvenuto a seguito della soppressione del proprio reparto di appartenenza sarebbe da considerarsi un trasferimento di autorità indipendentemente da qualsiasi clausola di gradimento eventualmente espressa e che, nel caso di specie, il diritto alla predetta indennità sussisterebbe in quanto la nuova sede di servizio non sarebbe limitrofa rispetto a quella precedentemente ricoperta. Eccepisce, inoltre, la mancata intervenuta prescrizione del diritto a percepire la predetta indennità per il periodo dal 29.10.2013, considerato che il termine quinquennale di prescrizione si riferirebbe ai ratei mensili ( percepibili per i 24 mesi successivi al trasferimento), il trasferimento è avvenuto in data 2.09.2013 e la domanda è stata formulata in data 29.10.2018.

2. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, ha depositato documentazione inerente la normativa relativa alla prescrizione quinquennale del diritto alla percezione delle indennità di trasferimento/ missione.

3. All’udienza pubblica del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio prende in esame, preliminarmente, l’eccezione di prescrizione, sollevata dall’Amministrazione, del diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di trasferimento ex legge n. 86/2001. La stessa deve in parte essere respinta.

Al riguardo deve evidenziarsi, come affermato dalla giurisprudenza, che “ il momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere deve essere individuato in quello immediatamente successivo al trasferimento fino alla scadenza dei ventiquattro mesi in cui, in base all’art. 1, comma 1, della L. n. 86/2001, avrebbe dovuto essere rateizzata l’indennità in questione ” (Tar Venezia, sez. I, 8.03.2017, n. 233). Applicando il suddetto principio al caso di specie, poiché il trasferimento è avvenuto in data 02.09.2013, il diritto a richiedere l’indennità poteva essere fatto valere sino al 02.09.2015 (scadenza della 24^ rata). Il termine di prescrizione quinquennale, dunque, può dirsi decorso dopo il 2.09.2020, con la conseguenza che, essendo stata formulata, l’istanza del ricorrente, in data 29.10.2018, devono essere considerati prescritti i ratei di indennità relativi al periodo compreso fra il 02.09.2013 ed il 29.10.2013, ma non anche i ratei relativi al periodo dal 30.10.2013 al 2.09.2015.

L’eccezione di prescrizione, dunque, deve essere accolta per il periodo dal 02.09.2013 al 29.10.2013 mentre deve essere respinta per il successivo periodo fino al 2.09.2015.

2. Venendo all’esame nel merito della controversia, deve evidenziarsi che l’Amministrazione non ha preso posizione sugli elementi controversi rappresentati dalla parte nella ricostruzione della fattispecie (trasferimento “d’autorità” e non “a domanda”, nuova sede non limitrofa rispetto alla precedente, ecc). Ha solo respinto l’istanza del ricorrente sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto, prescrizione, tuttavia, che, come evidenziato, non è intervenuta sull’intero credito ma solo su una parte di esso.

2. Alla luce di quanto esposto, pertanto, l’atto impugnato deve essere in parte annullato, in quanto solo la parte del credito relativa al periodo dal 02.09.2013 al il 29.10.2013 è prescritta. Per il restante periodo l’Amministrazione dovrà rivalutare l’istanza del ricorrente, con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione della predetta indennità.

3. Le spese, come liquidate in dispositivo, sono compensate per 1/3 e sono poste a carico dell’Amministrazione per i restanti 2/3.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi