TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-08-08, n. 202201273
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2022
N. 01273/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2021, proposto da
L S, rappresentata e difesa dagli avvocati L D e A J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponte San Nicolò, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
N P e A G, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 9 del 17.3.2021 del Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò con cui, ritenendo di dover “ provvedere al ripristino del principio di proporzionalità ” in seno alla Prima Commissione consiliare, ne è stato nominato componente N P, “ rideterminando ” la “ nuova composizione ” della stessa con l'esclusione della ricorrente;
- della deliberazione del 26.4.2021 della Prima Commissione consiliare, con cui è stato eletto il nuovo Presidente, A G, in sostituzione della ricorrente;
- di tutti gli atti precedenti e seguenti, comunque connessi e presupposti, ivi espressamente compresi l'art. 4, commi 1 e 6, del Regolamento del Consiglio Comunale e, per quanto possa occorrere, l'art. 1, comma 8, del Regolamento delle Commissioni consiliari permanenti e la nota del 16.3.2021, prot. n. 5043, del Sindaco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte San Nicolò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, all’esito delle elezioni amministrative tenutesi il 26 maggio 2019, è risultata eletta nel Consiglio comunale del Comune di Ponte San Nicolò, all’interno della lista “ Comunità viva ” (titolare della maggioranza consiliare), aderendo immeditatamente al relativo gruppo consiliare.
Il 17 luglio 2019 il Consiglio comunale eleggeva i cinque componenti assegnati a ciascuna delle tre commissioni consiliari permanenti, garantendo la rappresentanza di ogni gruppo. La ricorrente espone di essere stata eletta nella prima commissione consiliare e di esserne divenuta presidente.
Nella seduta del Consiglio comunale del 30 dicembre 2020 la stessa ricorrente, ritenendo insufficiente lo stato di attuazione del programma elettorale, dichiarava l’intenzione di uscire dal gruppo di appartenenza (espressivo della lista di maggioranza “ Comunità viva ”) e di non voler aderire ad alcun gruppo di opposizione, di cui non condivideva il programma politico. Lamenta in questa sede che, dopo la propria uscita dal gruppo di maggioranza, i susseguenti deliberati consiliari, oggetto di impugnazione, le avrebbero precluso di accedere al c.d. gruppo misto, alla cui costituzione si sarebbe opposto il tenore letterale dell’art. 4, comma 6, del regolamento del consiglio, che allo scopo richiederebbe la presenza di non meno di tre consiglieri.
In definitiva, a seguito della propria scelta politica, la ricorrente si sarebbe ritrovata ad essere l’unico consigliere comunale a non appartenere ad alcun gruppo, non essendo più inserita nel gruppo di maggioranza, non intendendo iscriversi al gruppo di minoranza e non potendo aderire al gruppo misto (che non avrebbe potuto essere istituito per la mancanza del numero minimo dei consiglieri ad esso iscritti).
2. La ricorrente chiedeva quindi che fosse modificata la previsione regolamentare, nel senso di consentire la costituzione di un gruppo unipersonale, forte delle indicazioni nel frattempo fornite del Prefetto, il quale, interpellato sulla questione dal Segretario comunale, con nota del 16 febbraio 2021, aveva profilato tale soluzione, dopo aver, tra l’altro, osservato che la “ possibilità di consentire che il gruppo misto sia costituito anche da un solo componente integra un’opzione interpretativa [del regolamento vigente] idonea a soddisfare sia il diritto di autodeterminazione del consigliere sia il pieno rispetto del principio costituzionalmente garantito del divieto di mandato imperativo ”.
Con nota del 16 marzo 2021 il Sindaco (presidente del Consiglio comunale) ribadiva tuttavia l’impossibilità di costituire un gruppo consiliare unipersonale, rimettendo a future valutazioni la possibilità di rivisitare la contestata disposizione del regolamento.
Quindi, con deliberazione n. 9 del 17 marzo 2021, il Consiglio comunale interveniva sulla composizione della prima commissione, provvedendo alla nomina di un nuovo rappresentante della maggioranza in luogo della ricorrente, esclusa dalla commissione perché non più iscritta al gruppo di iniziale appartenenza. La prima commissione, successivamente riunitasi il 25 aprile 2021, eleggeva infine un nuovo presidente in sostituzione della ricorrente, ormai estromessa.
3. Sono ora impugnati tutti i provvedimenti sin qui menzionati nella parte in cui hanno determinato la mancata iscrizione della ricorrente nel gruppo misto e la sua espulsione dalla prima commissione consiliare, in uno con il citato regolamento del Consiglio comunale (in relazione all’art. 4, commi 1 e 6) e con il regolamento delle commissioni permanenti, limitatamente all’art. 1, comma 8.
A fondamento del gravame, sono dedotti i seguenti motivi:
(1) Violazione dell’art. 11 dello Statuto e del principio generale di cui all’art. 67 della Costituzione. Violazione degli artt. 7 e 38 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Eccesso di potere per difetto ed errata valutazione dei presupposti, nonché per manifesta irragionevolezza ; viene contestato l’effetto espulsivo che avrebbe impedito alla ricorrente di continuare a far parte della commissione consiliare perché fuoriuscita dal gruppo di maggioranza ( Comunità Viva ) dalla quale era stata designata. Osserva che a tale effetto si opporrebbe innanzitutto il divieto di mandato imperativo, il quale impedirebbe che il ruolo di componente della commissione consiliare fosse risolutivamente condizionato all’attuale appartenenza al gruppo designante. Il consigliere, pur essendo espressione del gruppo, non ne assume il ruolo di rappresentante e ben potrebbe dunque dissociarsi da esso. Sotto un secondo profilo, cruciale nell’economia del gravame, la ricorrente osserva che le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del consiglio comunale non potrebbero essere ritenute ostative della costituzione di un gruppo autonomo unipersonale, al quale essa ritiene di poter essere iscritta. Rileva quindi che se, da un lato, le commissioni consiliari devono essere espressive della ripartizione dei consiglieri comunali all’interno dei gruppi, la propria iscrizione nel gruppo misto (in questo caso unipersonale) ne legittimerebbe la partecipazione alle commissioni consiliari, in quanto espressione del gruppo. La ricorrente censura infine l’art. 4 del Regolamento del consiglio che, oltre a ribadire il principio per cui i consiglieri devono riunirsi in gruppi, prevede il numero minimo di tre componenti anche per la costituzione del gruppo misto, ritenendola illegittima in parte qua perché posta in contrasto con lo Statuto e con l’art. 67 Cost.;
(2) Violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e del principio generale di cui all’art. 67 della Costituzione. Violazione dell’art. 23 dello Statuto e dell’art. 1, comma 4, del Regolamento delle Commissioni consiliari permanenti. Eccesso di potere per difetto ed errata valutazione dei presupposti, nonché per insufficiente motivazione e per manifesta ingiustizia. Difetto di attribuzione e violazione dell’art. 21 septies della L. 7.8.1990, n. 241 ; in prosecuzione degli argomenti esposti nel precedente motivo, la ricorrente, dopo aver ribadito che la fuoriuscita dal gruppo non consente la rimozione di un consigliere dalla commissione per il quale lo stesso gruppo lo aveva in precedenza designato, lamenta che, impedendole la costituzione del gruppo misto unipersonale, le sarebbe stata in sostanza preclusa anche la partecipazione a tutte le commissioni consiliari permanenti, privandola arbitrariamente della pienezza delle proprie prerogative di consigliere, immediatamente acquisite in ragione della sola investitura elettorale. La ricorrente considera inapplicabili, almeno in parte, le norme dello Statuto e del Regolamento del consiglio comunale che disciplinano la rappresentanza della maggioranza (che deve essere numericamente prevalente rispetto alla minoranza) e i casi di frazionamento dei gruppi (ipotesi che determinano una corrispondente ripartizione dei seggi nelle commissioni finalizzata ad adeguare proporzionalmente in seno ad esse la rappresentanza dei gruppi consiliari). Per un verso, ritiene di essere ancora parte della maggioranza (non essendosi iscritta nel gruppo di minoranza), assumendo, sulla base di tale rilievo, di poter conservare inalterato il proprio ruolo di presidente della prima commissione consiliare; per altro verso, osserva che le proprie dimissioni dal gruppo determinerebbero soltanto la necessità di rivedere i rapporti numerici interni alle commissioni, ma non anche la revoca della propria elezione nella prima commissione, di cui dovrebbe perciò conservare la presidenza. Tali rapporti avrebbero potuto essere garantiti mediante la previsione del voto ponderato ovvero incrementando il numero dei consiglieri assegnati alle commissioni, così da rispecchiare il rapporto di forze interno al Consiglio Comunale modulandone il peso del voto ovvero attribuendo una maggiore o minore consistenza numerica alla rappresentanza in ciascuna commissione;
(3) Violazione dell’art. 11 dello Statuto sotto un ulteriore profilo. Violazione dell’art. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale. Eccesso di