TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-03-16, n. 201500622

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-03-16, n. 201500622
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201500622
Data del deposito : 16 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01392/2014 REG.RIC.

N. 00622/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01392/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2014, proposto da:
Multiservice Srl in liquidazione S.p.A., in persona dei curatori fallimentari, rappresentata e difesa dall'avv. A V, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Salerno, Via A. Capone, n. 92;

contro

Comune di Pagani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. G S, elettivamente domiciliato in Salerno, P.zza S. Agostino, n. 29, presso lo studio dell’avv. G P;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliato presso la sua sede in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
Comune di Pagani, in persona della Commissione Straordinaria pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della delibera del Comune di Pagani assunta dalla commissione straordinaria con i poteri di consiglio comunale n. 35 del 23.5.2014 avente ad oggetto revoca della deliberazione di consiglio comunale 16 del 27.5.2008 relativa all’affidamento alla Multiservice del servizio parcheggi e contestuale rescissione del contratto stipulato tra lo stesso comune e la Multiservice in data 25.5.2008 rep. 1622;

b) della delibera n. 36 del 23.5.2014 assunta dalla commissione straordinaria del comune di Pagani con i poteri del consiglio comunale avente ad oggetto la internalizzazione del servizio parcheggi pubblici;

c) della nota del 27.5.2014 prot. 106/RIS CS assunta dalla commissione straordinaria del comune di Pagani avente ad oggetto comunicazione dell’avvenuta revoca delle deliberazioni comunali di affidamento e servizio di gestione dei parcheggi;

d) della nota del 27.5.2014 prot. comunale generale 16721 a firma del responsabile del settore polizia locale maggiore Franco Prudente, indirizzata a Multiservice recante trasmissione di copia delle deliberazioni della commissione straordinaria del comune di Pagani assunte con i poteri del Consiglio n. 35 e 36 del 23.5.2014;

e) della deliberazione commissariale n. 112 del 15 luglio 2013 recante l’assunzione dei poteri del collegio degli ispettori di cui all’art. 14 del D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 11.7.1001 n. 203, al fine di compiere verifiche in ordine al conferimento del servizio di gestione dei parcheggi a favore della Multiservice nonché di assumere elementi di colleganza e di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione degli stessi servizi, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

f) per la declaratoria di inefficacia ed invalidità della determina di rescissione del contratto di affidamento del servizio di parcheggi attuato con contratto del 29.5.2008 rep. 1622 rogato inter partes ;

g) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale comunque incidente negativamente nella sfera giuridica della società Multiservice;

h) per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno per equivalente subito dalla curatela fallimentare per illegittima, errata ed improvvisa rescissione del contratto di affidamento della gestione parcheggi avente durata decennale a decorrere dal 2008 e fino al 2018;
rescissione che ha prodotto alla curatela ricorrente danno emergente e lucro cessante per un importo di € 1.000.000,00 con conseguente condanna di esso comune al pagamento della detta somma o di quella diversa che sarà ritenuta costituire il denunciato danno, non essendo possibile alla curatela l’esecuzione in forma specifica ed il ripristino del contratto, dato che la perdita della gestione dei parcheggi determinerà la cessazione dell’esercizio provvisorio, almeno parziale, per quella parte di gestione dei servizi comunali che assicurava un utile alla curatela fallimentare, in ogni caso per l’accertamento dell’inadempimento grave e conclamato del comune di Pagani per non aver onorato il contratto rep. 1622 del 29.5.2008, nella parte in cui prevedeva che il comune annualmente avrebbe dovuto corrispondere alla Multiservice una percentuale pari al 30 % delle somme incassate dal comune per riscossione dei verbali elevati dagli ausiliari al traffico dipendenti di Multiservice per violazione dei cittadini all’obbligo di pagare il giusto ticket per il parcheggio nelle aree destinate a parcheggio ed affidate a Multiservice Importo che si stima, a decorrere dal 2008, nella somma tra € 70.000,00 ed € 100.000,00, per ogni anno in ragione delle molte migliaia di contravvenzioni che venivano elevate dagli ausiliari al traffico per le dette violazioni, con consequenziale condanna di esso comune al pagamento in favore dell’istante dei relativi importi sopraindicati, maggiorati di interessi ed indennizzo per rivalutazione monetaria;

i) per l’ulteriore accertamento dell’inadempimento grave e conclamato del comune di Pagani per il mancato versamento, dalla data di sottoscrizione del contratto, dei detti importi e per l’accertamento del detto inadempimento grave e colpevole e causativo della risoluzione del contratto del 9 maggio 2008 rep. 1622 con riconoscimento del diritto a favore della società istante al risarcimento del danno per equivalente e con consequenziale condanna di esso comune a rifondere i danni subiti dalla Multiservice per lucro cessante e danno emergente e per la perdita di chance ammontante complessivamente alla somma di € 1.500.000,00 e/o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa, il tutto da quantificarsi a mezzo di consulenza tecnica di ufficio della cui ammissione si fa richiesta sin da questo momento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pagani e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 20 giugno 2014 e ritualmente depositato il 3 luglio successivo, la Società Multiservice srl in liquidazione, in persona dei curatori fallimentari, impugna gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale di Pagani, insediatasi dopo lo scioglimento degli organi elettivi di detto Ente per infiltrazioni e condizionamenti camorristici, ha revocato la deliberazione di consiglio comunale n. 16/2008 relativa all’affidamento alla Multiservice del servizio parcheggio e disposto la contestuale rescissione del contratto stipulato, in virtù della predetta deliberazione, tra lo stesso Comune e la società ricorrente. Tale atto è giustificato per la pretesa illegittimità del “ sub affidamento con modalità di aggiudicazione diretta del servizio relativo alla gestione dei parcheggi da parte della Multiservice a società cooperative, non consentito dalla normativa vigente ” nonché evidenziando che la mancata osservanza dei principi di concorrenza e delle procedure ad evidenza pubblica “ risulta sulla scorta degli elementi riportati nella relazione di accompagnamento al Dpr di scioglimento del consiglio comunale di Pagani essersi tradotta in vantaggi a favore di soggetti giuridici e persone fisiche contigue ad ambienti della criminalità organizzata locale ”. La ricorrente, in punto di fatto, osserva che lo stesso Comune, nel contratto e nel disciplinare di delibera consiliare n. 16/2008, avrebbe previsto la possibilità di affidamento a cooperativa o a terzi in caso di mancanza in seno alla Multiservice di dipendenti con qualifica idonea e che tale società avrebbe proceduto per ben due volte ad indire gara per il conferimento del servizio nel rispetto dei principi dell’evidenza pubblica, servizio peraltro svolto per tre anni, a decorrere dal 2011, dalla Multiservice medesima mediante n. 6 dipendenti, la cui assunzione è stata autorizzata dal Comune di Pagani. La ricorrente evidenzia, infine, che il Tribunale di Nocera Inferiore, nel valutare i comportamenti connessi all’affidamento del servizio parcheggi a Multiservice, avrebbe emesso sentenza assolutoria nei riguardi sia di soggetti estranei all’Amministrazione comunale che alla Multiservice perché il fatto non sussiste per mancanza di colpa. Solleva pertanto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90 e dell’art. 93 del Codice Antimafia (d.lgs. 159/11 e s.m.i.). Eccesso di potere di motivazione e di istruttoria. Manifesta ingiustizia ed iniquità. Carenza di interesse pubblico;

2) violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della l.

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