TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-06-12, n. 201900298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-06-12, n. 201900298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201900298
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2019

N. 00298/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Casa di Cura Privata di Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G, L A, F C e M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G in Avezzano, via B. Cassinelli, n. 2/A;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale, sua domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Rencricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota del 15.05.2018 prot. n. 0097246/18 con la quale l'

ASL

1 Abruzzo ha comunicato alla ricorrente l'esito definitivo dell'attività di verifica ispettiva sanitaria relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale complessa erogate dalla Casa di Cura Privata di Lorenzo s.p.a. nel quarto trimestre 2017;

b) della nota del 24.04.2018 prot. n. 0082334/18 con la quale l'

ASL

1 Abruzzo ha comunicato alla ricorrente l'esito non definitivo dell'attività di verifica ispettiva sanitaria relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale complessa erogate dalla Casa di Cura Privata di Lorenzo S.p.a. nel quarto trimestre del 2017;

c) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\12\2018:

a) della nota del 15.5.2018 prot. n. 0097246/18 con la quale l'

ASL

1 Abruzzo ha comunicato alla ricorrente l'esito definitivo dell'attività di verifica ispettiva sanitaria relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale complessa erogate dalla Casa di Cura Privata di Lorenzo s.p.a. nel quarto trimestre 2017;

b) della nota del 24. 4.2018 prot. n. 0082334/18 con la quale l'

ASL

1 Abruzzo ha comunicato alla ricorrente l'esito non definitivo dell'attività di verifica ispettiva sanitaria relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale complessa erogate dalla Casa di Cura Privata di Lorenzo S.p.a. nel terzo quarto 2017 e con la quale la medesima ASL n. 1;

c) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;

- nonché per l'ulteriore annullamento

d) del provvedimento n. 261 del 12.10.2018, con il quale l'

ASL

1 Abruzzo ha disposto la liquidazione, in favore della Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.a., della somma di euro 133.503,70 per prestazioni di assistenza ospedaliera, recependo l'esito dell'attività di verifica ispettiva sanitaria relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale complessa erogate dalla Casa di Cura Privata di Lorenzo S.p.a. nel quarto trimestre 2017;

e) per quanto occorrer possa della nota del 16 ottobre 2018, con la quale l'Amministrazione ha trasmesso alla ricorrente il provvedimento n. 261 del 12.10.2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente accreditata per l’erogazione di prestazioni assistenziali con decreto n. 81/2014 della Regione Abruzzo, con il ricorso principale impugna il provvedimento del 15.5.2018 della ASL n.1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila che, sulla base della verifica di appropriatezza e congruità delle prestazioni erogate nel quarto trimestre del 2017, ne decurtava il corrispettivo per un importo pari a € 117.999,58.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo ordine di censure la ricorrente lamenta vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 8 octies del d.lgs n. 502/1992;
violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 5, del contratto per l’erogazione delle prestazioni ospedaliere accreditate per le annualità 2016 – 2017;
violazione e falsa applicazione del d.m. n. 380/2000;
violazione e falsa applicazione del decreto del presidente della regione abruzzo in qualità commissario ad acta n. 64/2012;
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto d’istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.

le verifiche condotte dal NOC sarebbero tardive rispetto al termine di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della fattura da parte della casa di cura, stabilito nell’accordo per l’erogazione delle prestazioni ospedaliere accreditate per le annualità 2016 – 2017.

La seconda questione evidenzia illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992;
violazione e falsa applicazione del d.m. n. 380/2000;
violazione e falsa applicazione del decreto del presidente della regione Abruzzo in qualità commissario ad acta n. 64/2012;
violazione e falsa applicazione della deliberazione di giunta regionale della regione Abruzzo n. 611/2017;
violazione e falsa applicazione dell’accordo stato-regioni del 29.10.2010 rep. atti n. 64/csr;
violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento;
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto d’istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.

I codici e DRG attribuiti dai N.O.C. alle prestazioni rese dalla Casa di cura nel quarto trimestre, come desumibile dal confronto con quelli analiticamente riportati in ciascuna delle schede di dimissione ospedaliera, sarebbero in contrasto con la normativa vigente e frutto di erronee valutazioni di carattere tecnico scientifico;
chiede pertanto disporsi verificazione onde accertare l’erroneità delle valutazioni, oggetto di specifiche censure, delle schede ospedaliere rese dal NOC.

Le censure introdotte con il terzo motivo riguardano vizi di violazione e falsa applicazione del d.m. n. 280/2010;
violazione e falsa applicazione del decreto del presidente della Regione Abruzzo in qualità commissario ad acta n. 64/2012;
violazione e falsa applicazione della d.G.R. n. 611/2017;
violazione e falsa applicazione dell’accordo stato-regioni del 29.10.2010 rep. atti n. 64/CSR;
violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento;
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto d’istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti.

Il NOC non avrebbe in passato formulato alcuno dei rilievi che invece hanno determinato la decurtazione del corrispettivo maturato per analoghe prestazioni nel quarto trimestre 2017, con evidente lesione dell’affidamento della ricorrente.

Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata dal provvedimento gravato con il ricorso principale, il provvedimento con il quale l’

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