TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-21, n. 201400952
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N. 00952/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2004, proposto da:
B H, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Avv. Roberto Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Pesaro e Urbino, Questura di Pesaro e Urbino, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Pesaro e Urbino e di Questura di Pesaro e Urbino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, emesso dal Prefetto di Pesaro e Urbino in data 2 settembre 2003.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente lamenta erroneità della valutazione per la quale l’amministrazione ha ritenuto fittizio il rapporto di lavoro.
Il ricorrente ha incontestatamente dedotto di essere stato assolto, con sentenza irrevocabile n° 45 del 5/06/2008, depositata il 27/08/2008, dall’imputazione per il reato di falsa dichiarazione di emersione.
Per tale ragione, le doglianze impugnatorie sono da ritenersi fondate.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.