TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-08-01, n. 202201127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-08-01, n. 202201127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201127
Data del deposito : 1 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2022

N. 01127/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01287/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2016, proposto da
Teleregione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D T, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via De Nicolò 7;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Co.Re.Com. Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - gestione ex Enpals, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C N P, C C e R T, con domicilio eletto presso C C, in Bari, via Putignani 108;

Inpgi - Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianserafino Pinto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Abbrescia 85;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Jet Set S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria redatta dal Co.Re.Com. - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (in seguito: Corecom), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28.7.2016, nella parte in cui viene azzerato il punteggio della società Teleregione s.r.l. relativo alla voce “Giornalisti”;

- della deliberazione n. 34 del 19.7.2016, con cui il Corecom ha approvato la predetta graduatoria, pubblicandola sul BURP n. 87/2016, recante “Approvazione della graduatoria delle emittenti televisive locali titolari di concessione che hanno presentato domanda per i contributi per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 45 della Legge 23.12.1998 n. 448”, nella parte in cui, “dato atto che dalle verifiche in materia di correntezza contributiva effettuate presso gli Enti Previdenziali (INPS/INAIL e INPGI) è emersa una situazione di non regolarità contributiva per le seguenti società: … 2. Teleregione s.r.l., esercente l'emittente Teleregione, relativamente al versamento dei contributi INPGI”, delibera per “Teleregione s.r.l., esercente l'emittente Teleregione, l'azzeramento del punteggio relativo ai Giornalisti”;

- in parte qua e per quanto di interesse della ricorrente, della relazione istruttoria predisposta dal Corecom per la redazione della graduatoria prot. n. 20160012382 del 7.6.2016 e della successiva integrazione prot. n. 20160014082 del 28.6.2016;

- in parte qua e per quanto di interesse della ricorrente, dei verbali delle sedute collegiali del Corecom in cui si sono esaminate le istanze di tutte le partecipanti al bando per la concessione dei contributi 2015 e si è approvata la graduatoria finale;

- del documento di regolarità contributiva prot. 9696 del 24.3.2016, redatto dall'Ente previdenziale INPGI - Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (in seguito: INPGI) e conosciuto dalla ricorrente all'esito di apposita istanza di accesso agli atti, da cui risulta che “alla data del 09.11.2015, la società Teleregione srl non presenta uno stato di regolarità contributiva”;

- di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa, ove occorra, la nota del Corecom prot. n. 20160006683 del 29.3.2016;

- con richiesta di conseguente accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio per la voce “Giornalisti”, con conseguente diritto ad essere collocata in posizione più favorevole rispetto al 17° posto della graduatoria alla stessa attribuito ed in danno di tutti o alcuni dei controinteressati che la precedono;

nonché

per la condanna al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 c.p.a. che la ricorrente ha subito a causa e per effetto dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dalle Amministrazioni intimate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Corecom - Regione Puglia, dell’Inpgi - Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - gestione ex Enpals;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori avv. G D T, per la ricorrente, l’avv. R T, per l’Inps, e l'avv. Gianserafino Pinto, per l’Inpgi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27.10.2016 e depositato in Segreteria il 11.11.2016, la società Teleregione S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

In fatto, la società ricorrente rappresentava di aver partecipato al bando di cui al D.M. 5.11.2004, n. 292 per l'erogazione di contributi relativi all’anno 2015, pubblicato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.8.2015 in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 9.10.2015.

Ricevute le domande di partecipazione, il Corecom trasmetteva le stesse al Ministero dello Sviluppo Economico e poneva in essere attività istruttoria, ai sensi del regolamento approvato con D.M. n. 292/2004, volta a verificare: la sussistenza di cause di esclusione dalla graduatoria;
la media dei fatturati realizzati nel triennio 2012-2014 ed il personale subordinato applicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività televisiva nell’anno 2014;
gli esiti dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle società emittenti, relativamente agli elementi di fatturato e personale di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), D.M. 292/2004 e su quelle relative alla regolarità contributiva di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) del bando (D.M. 6.8.2015).

In relazione a tale ultimo profilo, con nota prot. n. 0005030/U del 23.2.2016, l’INPGI riscontrava positivamente la richiesta di certificato di regolarità contributiva inoltratale dalla ricorrente, dichiarando che “ sulla base degli elementi ad oggi acquisiti, la Società: può essere considerata in uno stato di correntezza con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti alla data del 31.12.2015 ”.

Per esplicita dichiarazione dell’INPGI, pertanto, la ricorrente alla data del 31.12.2015 versava in uno stato di totale correntezza con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

Successivamente, però, con nota prot. n. 20160006683 del 29.3.2016, il Corecom comunicava alla ricorrente: “ con riferimento al bando "Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5.11.2004, n.292, per l'anno 2015", si comunica che, a seguito del documento di regolarità contributiva prot. 9696 del 24.03.2016 ricevuto dall'Ente previdenziale INPGI, risulta che alla data del 09.11.2015, la società Teleregione srl “non presenta uno stato di regolarità contributiva” ”.

La mancata regolarità contributiva era dovuta al passaggio in giudicato del provvedimento decisorio relativo al contenzioso giudiziale insorto a seguito di accertamento ispettivo INPGI n. 48/06, che aveva comportato un addebito complessivo di euro 149.676,00, comprensivo di sanzioni civili, per omesso assoggettamento a contribuzione di somme percepite da alcuni giornalisti, per il periodo agosto 2001 - luglio 2006.

Detto contenzioso si concludeva con sentenza del 10.4.2014 n. 3632, con cui la Corte di Appello di Roma, dopo aver riconosciuto che in ordine alla domanda di ripetizione di indebito presentata da Teleregione rispetto all’INPS (ex ENPALS) “ il Tribunale l’ha considerata indeterminata perché, sebbene fondata nell’an, risultava priva di un dettagliato riferimento agli importi effettivamente versati ”, riteneva dunque sussistente il diritto alla ripetizione di quanto versato da Teleregione nei confronti dell’INPS.

In data 18.03.2016, la Società ricorrente presentava, anche in virtù del contenuto della menzionata sentenza, domanda di trasferimento della contribuzione dall’INPS all'INPGI sulla base della Convenzione stipulata tra i due enti di previdenza del 22.12.2009.

Con delibera n. 34 del 19.7.2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 28.7.2016, il Corecom Puglia approvava la graduatoria collocando la ricorrente al 17° posto, attribuendole 13,68 punti relativamente al fatturato triennale e soltanto 138,94 punti relativamente al personale dipendente, in quanto veniva azzerato il punteggio relativo alla voce “Giornalisti”, con un totale di 152,62 punti.

Premessa tale ricostruzione in fatto, la società interessata insorgeva avverso la graduatoria in questione ed i provvedimenti meglio indicati in oggetto, formulando avverso i medesimi plurimi motivi di gravame:

I. Eccesso di potere per carente ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;
illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione ed erronea applicazione della convenzione intervenuta tra gli enti previdenziali INPGI ed INPS EX ENPALS, in combinato disposto con l’art. 116, ultimo comma, legge 23.12.2000, n. 388, e della circolare 22.12.2009, n. 14.

II. Eccesso di potere per carente ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;
illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione ed erronea applicazione della convenzione intervenuta tra gli enti previdenziali INPGI ed INPS EX ENPALS, in combinato disposto con l’art. 116, ultimo comma, legge 23.12.2000, n. 388, e della circolare 22.12.2009, n. 14.

III. Violazione ed erronea applicazione art. 2, comma 2, del d.m.

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