TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-25, n. 202301033
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 01033/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M N, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagnano Varano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Bari, via P. Fiore, n. 14;
nei confronti
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;
Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo,-OMISSIS-7;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-S.n.c., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fasanella, Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F. S. Abbrescia,-OMISSIS-3/B;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cagnano Varano prot. -OMISSIS- del 6.7.2022, notificato in data 15.7.2022, con il quale è stata disposta l'acquisizione delle opere edili abusive ed area di sedime ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico prot. -OMISSIS-del 9.8.2022, notificato in pari data, con il quale si è disposto l'annullamento conseguenziale del Permesso di costruire -OMISSIS-del 2019;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 24.8.2022, notificato in pari data, di preavviso di rilascio dell'immobile, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto ed in particolare del verbale del Comando di Polizia Municipale di inottemperanza prot. -OMISSIS- del 7.4.2022, di cui si conoscono solo gli estremi in quanto citato nel provvedimento -OMISSIS- del 24.8.2022;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 11 ottobre 2022:
per l'annullamento:
- del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cagnano Varano prot. -OMISSIS- del 6.7.2022, notificato in data 15.7.2022, con il quale è stata disposta l'acquisizione delle opere edili abusive ed area di sedime ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e si è dichiarata la decadenza del contratto di locazione di immobile;
- del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico prot. -OMISSIS-del 9.8.2022, notificato in pari data, con il quale si è disposto l'annullamento conseguenziale del Permesso di costruire -OMISSIS-del 2019;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 24.8.2022, notificato in pari data, di preavviso di rilascio dell'immobile, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto ed in particolare del verbale del Comando di Polizia Municipale di inottemperanza prot. -OMISSIS- del 7.4.2022, di cui si conoscono solo gli estremi in quanto citato nel provvedimento -OMISSIS- del 24.8.2022;
- del verbale di reimmissione in possesso dell'area prot. -OMISSIS-del 21.9.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagnano Varano e dell’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della società -OMISSIS-S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Dall’esposizione delle parti e dagli atti di causa risulta quanto segue.
Il sig. -OMISSIS- (di seguito, anche solo ricorrente), subentrato nella relativa pratica all’autore dell’originaria richiesta, otteneva dal Comune di Cagnano Varano (nel prosieguo, pure solo Comune o civico Ente) un primo permesso di costruire -OMISSIS- del 18 settembre 2012, per realizzare un rimessaggio di barche in località-OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-, particelle nn. 8, 170 e 721, su area demaniale dello Stato.
Per tale intervento veniva acquisita l’autorizzazione paesaggistica -OMISSIS-del 30 marzo 2012, necessaria in ragione del vincolo imposto sull’area ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
Il permesso di costruire -OMISSIS-/2012 veniva impugnato innanzi al T.A.R. Puglia - Bari dalla società -OMISSIS-S.n.c. (odierno interventore, di seguito, anche solo-OMISSIS-), gestore di una stazione di servizio per imbarcazioni situata su di un terreno adiacente, e annullato con sentenza della sezione terza di questo Tribunale n. 132 del 16 febbraio 2017, per l’omessa valutazione di incidenza ambientale di cui al d.P.R. n. 357/1997 (necessaria perché l’area di intervento confina con un sito naturalistico di interesse comunitario - S.I.C.) e per l’assenza di uno studio idrogeologico dell’area da parte dell’Autorità di Bacino.
Il ricorrente, quindi, presentava in data 25 settembre 2017 nuova istanza per il rilascio di un nuovo permesso di costruire.
Con atto registrato il 10 aprile 2018, il Comune di Cagnano Varano e il signor -OMISSIS-, premesso l’avvenuto trasferimento del compendio di beni denominato “ -OMISSIS- ” ex art. 56- bis (recante “ Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali ”) del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, stipulavano contratto di locazione di immobile a uso commerciale per la durata di anni sei, espressamente stabilendo che l’immobile “ dovrà essere utilizzato esclusivamente come rimessaggio, manutenzione e parcheggio natanti”.
Il Comune di Cagnano Varano rilasciava il nuovo permesso di costruire -OMISSIS- del 4 dicembre 2018, previa V.I.A. della Provincia di Foggia -OMISSIS- del 26 settembre 2017 e parere dell’Autorità di Bacino -OMISSIS-del 5 novembre 2018.
Avverso detto secondo permesso di costruire veniva promosso altro ricorso dalla società -OMISSIS-S.n.c. innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, che veniva respinto con sentenza della sezione prima n. 1447 del 7 novembre 2019.
Quest’ultima sentenza veniva appellata dalla-OMISSIS- innanzi al Consiglio di Stato.
Il ricorrente, nelle more della definizione dei giudizi, richiedeva al Comune un permesso di costruire in variante in corso d’opera al permesso di costruire -OMISSIS-/2018, annettendo anche un impianto di distribuzione carburanti a servizio dell’attività di rimessaggio.
Il Comune rilasciava il permesso -OMISSIS-del 24 dicembre 2019 per “ variante al permesso di costruire -OMISSIS- del 4.12.2018 relativo alla realizzazione rimessaggio ” e il ricorrente completava le opere edilizie assentite.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6191 del 2 settembre 2021 della quarta sezione, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava il permesso di costruire -OMISSIS-/2018 del Comune di Cagnano Varano e la V.I.A. del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia -OMISSIS-/2017, in quanto, per un verso, l’autorizzazione paesaggistica-OMISSIS-/2012 (atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, a suo tempo rilasciata) era riferita ad altro progetto (quello assentito con il primo permesso di costruire del 18 settembre 2012, come detto annullato) e, comunque, aveva perso efficacia per il decorso del termine di cinque anni ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e, per altro verso, la V.I.A. favorevole emessa dalla Provincia di Foggia risultava sorretta da una motivazione insufficiente (anche tenuto conto delle dimensioni non trascurabili della costruzione e dell’omesso rilascio dell’autorizzazione paesaggistica).
Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento dei titoli abilitativi ottenuti dal ricorrente, il Comune di Cagnano Varano, con ordinanza-OMISSIS- del 19 ottobre 2021, ingiungeva al signor -OMISSIS- di provvedere alla demolizione delle opere edilizie realizzate in forza dei permessi di costruire precedentemente ottenuti e poi annullati dal Consiglio di Stato.
Avverso detta ordinanza, il ricorrente adiva il T.A.R. Puglia - Bari con ricorso R.G. n. 61/2022, chiamato e deciso insieme al presente ricorso alla stessa udienza pubblica del 25 gennaio 2023.
La Polizia municipale, in data 7 aprile 2022, con verbale prot. -OMISSIS-, verificava la mancata ottemperanza da parte del ricorrente all’ingiunzione a demolire.
Pertanto, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 6 luglio 2022, accertata l’inottemperanza al succitato ordine di rimozione, dichiarava:
-“A” - l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune delle seguenti opere:
1. Recinzione perimetrale dell’are contraddistinta nel NTC al foglio di -OMISSIS- p.lle 8-170-721;
2. Capannone in c.a. vibrato smontabile delle dimensioni di circa m. 10,00x10,00;
3. Darsena destinata al varo ed alaggio di imbarcazioni;
4. Area rimessaggio;
5. Impianto di depurazione per scarichi industriali del tipo chimico fisico, completo di griglie di captazione acque di lavorazione, risulta di lavaggi;
6. Impianto di sub irrigazione;
7. Impianto di distribuzione carburanti per rifornimento di motopescherecci e benzina SP, completo di serbatoi interrati”;
“ B. la decadenza del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale del terreno di complessivi mq. 5.042,00 sito nel Comune di Cagnano Varano in catasto al