TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2015-05-06, n. 201506511
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 06511/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10060/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso n.10060 del 2014 proposto da P A rappresentato e difeso dall'avv. S M ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prof. avv. S P in Roma, Via Tacito n.41;
contro
la Federazione Italiana Danza Sportiva, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M D e P S ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sammarco in Roma, Via Muzio Clementi n.48;
nei confronti di
C Z, R M, F T, M F, Sergio Rotaris, Mauro Magnelli, Giovanna Andora, Carlo Acanfora, Mirco De Bona, Laura Lunetta, Michelangelo Buonarrivo e Michele Lauletta non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
di tutti gli atti del procedimento per l'elezione del Presidente Federale, dei componenti il Collegio Federale e del Presidente del Collegio Sindacale relativa al quadriennio 2013-2016 avviato a seguito della convocazione datata 13 giugno 2012 del Commissario Straordinario della FIDS dell'assemblea elettorale e concluso con la proclamazione degli eletti avvenuta nel corso della medesima assemblea svoltasi in data 14 luglio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Danza Sportiva;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato la proclamazione degli eletti alle cariche di presidente e di componenti del Consiglio federale e di presidente del collegio sindacale dell'intimata Federazione, avutasi a conclusione del procedimento elettorale attivato dal Commissario straordinario, con avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria della F.I.D.S, del 13 giugno 2012.
E’ stata contestata la legittimità della procedura per violazione delle disposizioni dello Statuto della FIDS relative all'esercizio del diritto di elettorato attivo (art. 16 e 21) nonchè dell'art. 20 del suddetto Statuto che stabilisce i poteri spettanti alla Commissione di verifica per l’accertamento della legittimazione dei partecipanti all'Assemblea elettorale.
Si è costituita l'intimata Federazione prospettando l'inammissibilità del proposto gravame sotto svariati profili e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 21.1.2015 il ricorso è stato assunto in decisione.
In via preliminare il Collegio è chiamato ad analizzare le eccezioni di rito sollevate da parte resistente.
Suscettibile di favorevole esame è l'eccezione con cui è stata prospettata l'inammissibilità del proposto gravame per nullità della notifica dello stesso agli odierni controinteressati.
Al riguardo deve essere osservato che:
a) la notifica ai suddetti controinteressati è stata effettuata, non a mani proprie, bensì presso la sede della Federazione;
b) l'art.139 del cpc, applicabile qualora non sia stata possibile la notificazione di cui all'art.138 cpc, stabilisce un determinato ordine dei luoghi per la notificazione degli atti processuali (il primo dei quali fa riferimento al comune di residenza del destinatario);
c) secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione Civile:
c1) l'ordine di cui al citato art.139 deve ritenersi tassativo con la conseguenza che il mancato rispetto di tale ordine nella citazione introduttiva del giudizio comporta l'obbligo per il giudice di dichiarare la nullità della notificazione (ex plurimis Sez.II, n.11734/2002);
c2) l'ignoranza cui fa riferimento l'art.139, comma 6, nel regolare l'ipotesi in cui non è noto il comune di residenza non è l'ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì un'ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che residua nonostante l'effettuazione delle ricerche della relativa informazione esperibili secondo l'ordinaria diligenza, le quali devono precedere e non seguire la notificazione stessa ( Sez.I, n.23587/2006);
c3) l'ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, deve valutarsi in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale di cui all'art.1147 cod.civ. (sez.VI, n.12526/2014);
d) poichè nella vicenda in esame il ricorrente, per giustificare le modalità scelte per la notifica del ricorso ai controinteressati, si è limitato ad evidenziare unicamente la mera ignoranza soggettiva del comune di residenza degli stessi e che sul notificante non è previsto alcun onere di conoscere la residenza del destinatario dell'atto da notificare, la suddetta notifica, alla luce delle citate sentenza della Cassazione, deve ritenersi nulla con conseguente inammissibilità del proposto gravame.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza relativamente alla resistente Federazione, mentre nulla deve essere disposto in merito con riferimento ai controinteressati non essendosi questi ultimi costituiti in giudizio.