TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-12-07, n. 201200720

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-12-07, n. 201200720
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201200720
Data del deposito : 7 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/2006 REG.RIC.

N. 00720/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2006 REG.RIC.

N. 00382/2006 REG.RIC.

N. 00383/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso numero di registro generale 381 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da C R, rappresentata e difesa dall’avv. C S, con elezione di domicilio in Campobasso, via Cavour n. 18/C, presso lo studio legale Luciano,

contro

Comune di Colli al Volturno (Is), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. V C, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I, n. 43,

nei confronti di

S U e G P, controinteressati, non costituitisi,

2) ricorso numero di registro generale 382 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da C R, rappresentata e difesa dall’avv. C S, con elezione di domicilio in Campobasso, via Cavour n. 18/C, presso lo studio legale Luciano,

contro

Comune di Colli al Volturno (Is), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. V C, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I, n. 43,

nei confronti di

Ricci Attilio, controinteressato, non costituitosi,

3) ricorso numero di registro generale 383 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da C R, rappresentata e difesa dall’avv. C S, con elezione di domicilio in Campobasso, via Cavour n. 18/C, presso lo studio legale Luciano,

contro

Comune di Colli al Volturno (Is), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. V C, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I, n. 43,

nei confronti di

B Stefano, controinteressato, non costituitosi,

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 381 del 2006:

dei seguenti atti: 1)il bando di gara n. 4037 datato 27.12.2005, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Colli al Volturno, arch. A B, pubblicato all’albo comunale in pari data;
2)la determina n. 9 del 27.1.2006, parimenti adottata dal responsabile U.t.c., affissa all’albo comunale dal 28.2.2006 al 15.3.2006;
3)ogni altro provvedimento con il quale si sia proceduto all’affidamento dell’incarico e che abbia interessato il relativo procedimento;
4)ogni altro atto antecedente o conseguente, collegato o connesso, ivi compresa la nota datata 30.3.2006;

quanto al ricorso n. 382 del 2006:

dei seguenti atti: 1)il bando di gara prot. n. 4640 datato 6.12.2005, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Colli al Volturno, arch. A B, pubblicato all’albo comunale in pari data;
2)la determina n. 10 del 2.2.2006, parimenti adottata dal responsabile U.t.c., affissa all’albo comunale dal 7.2.2006 al 22.2.2006;
3)ogni altro provvedimento con il quale si sia proceduto all’affidamento dell’incarico e che abbia interessato il relativo procedimento;
4)ogni altro atto antecedente o conseguente, collegato o connesso, compresa la nota datata 30.3.2006;

quanto al ricorso n. 383 del 2006:

dei seguenti atti: 1)il bando di gara n. 44 datato 4.1.2006, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Colli al Volturno, arch. A B, pubblicato all’albo comunale in pari data;
2)la determina n. 7 del 26.1.2006, parimenti adottata dal responsabile U.t.c., affissa all’albo comunale dal 7.2.2006 al 22.2.2006;
3)ogni altro provvedimento con il quale si sia proceduto all’affidamento dell’incarico e che abbia interessato il relativo procedimento;
4)ogni altro atto antecedente o conseguente, collegato o connesso, ivi compresa la nota datata 30.3.2006;

Visti i riuniti ricorsi, con i relativi allegati, nonché i connessi motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente, architetto progettista, avendo partecipato (insieme al geom. D S) alla gara, indetta dal Comune intimato, per l’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori relativi all’intervento per l’eliminazione di barriere architettoniche, e avendo appreso che gli incarichi sono stati affidati a un’altra coppia di tecnici, insorge – con il riunito ricorso n. 381 del 2006 - per impugnare i seguenti atti: 1)il bando di gara n. 4037 datato 27.12.2005, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Colli al Volturno, arch. A B, pubblicato all’albo comunale in pari data;
2)la determina n. 9 del 27.1.2006, parimenti adottata dal responsabile U.t.c., affissa all’albo comunale dal 28.2.2006 al 15.3.2006;
3)ogni altro provvedimento con il quale si sia proceduto all’affidamento dell’incarico e che abbia interessato il relativo procedimento;
4)ogni altro atto antecedente o conseguente, collegato o connesso, ivi compresa la nota datata 30.3.2006. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 24, quinto comma, della legge n. 62/2005, carenza di motivazione, eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà.

Con i motivi aggiunti del 27.6.2006, la ricorrente impugna i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo n. 381/2006, deducendo le seguenti censure: 1)violazione del principio di trasparenza imposto dall’art. 17 comma 12 della legge n. 109/1994;
2)carenza di motivazione;
3)contraddittorietà con il bando di gara;
4)lesività della determina n. 9/06 e del bando dal momento di emanazione della determina.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con successiva memoria - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 431 del 2006, questa Sezione respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 456 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune dà esecuzione.

La medesima professionista ricorrente, avendo partecipato senza successo anche alla gara comunale per l’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori relativi a interventi di riqualificazione e arredo urbano del Comune di Colli al Volturno, insorge, con il riunito ricorso n. 382 del 2006, per impugnare i seguenti atti: 1)il bando di gara prot. n. 4640 datato 6.12.2005, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Colli al Volturno, arch. A B, pubblicato all’albo comunale in pari data;
2)la determina n. 10 del 2.2.2006, parimenti adottata dal responsabile U.t.c., affissa all’albo comunale dal 7.2.2006 al 22.2.2006;
3)ogni altro provvedimento con il quale si sia proceduto all’affidamento dell’incarico e che abbia interessato il relativo procedimento;
4)ogni altro atto antecedente o conseguente, collegato o connesso, compresa la nota datata 30.3.2006. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 24, quinto comma, della legge n. 62/2005, carenza di motivazione, eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà.

Con i motivi aggiunti del 27.6.2006, la ricorrente impugna i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo n. 382/2006, deducendo le seguenti censure: 1)violazione del principio di trasparenza imposto dall’art. 17 comma 12 della legge n. 109/1994;
2)carenza di motivazione;
3)non previsione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara;
4)contraddittorietà con il bando di gara, 5)lesività della determina n. 10/06 e del bando dal momento di emanazione della determina.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con successiva memoria - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 432 del 2006, questa Sezione respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 457 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune dà esecuzione.

Infine, la ricorrente – avendo partecipato, senza successo, anche alla gara comunale per l’affidamento degli incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza nei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare comunale di Colli al Volturno - insorge, con il riunito ricorso n. 383 del 2006, per impugnare i seguenti atti: 1)il bando di gara n. 44 datato 4.1.2006, a firma del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Colli al Volturno, arch. A B, pubblicato all’albo comunale in pari data;
2)la determina n. 7 del 26.1.2006, parimenti adottata dal responsabile U.t.c., affissa all’albo comunale dal 7.2.2006 al 22.2.2006;
3)ogni altro provvedimento con il quale si sia proceduto all’affidamento dell’incarico e che abbia interessato il relativo procedimento;
4)ogni altro atto antecedente o conseguente, collegato o connesso, ivi compresa la nota datata 30.3.2006. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 24, quinto comma, della legge n. 62/2005, carenza di motivazione, eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà, violazione dell’art. 8 comma sesto del D.P.R. n. 554/1999.

Con i motivi aggiunti del 27.6.2006, la ricorrente impugna i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo n. 383/2006, deducendo le seguenti censure: 1)violazione del principio di trasparenza imposto dall’art. 17 comma 12 della legge n. 109/1994;
2)carenza di motivazione;
3)non previsione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara;
4)contraddittorietà con il bando di gara, 5)lesività della determina n. 10/06 e del bando dal momento di emanazione della determina.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con successiva memoria - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 433 del 2006, questa Sezione respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 458 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune dà esecuzione.

All’udienza del 25 ottobre 2012, la causa viene introitata per la decisione.

II – I ricorsi sono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.

III – I ricorsi, anche a voler prescindere dai dedotti profili di inammissibilità, sono infondati.

IV - Il Collegio rileva, in premessa, la sostanziale omogeneità delle censure mosse agli atti di gara, nei tre procedimenti di affidamento di incarichi di progettazione impugnati con i riuniti ricorsi, di guisa che i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente.

Invero, la ricorrente – architetto progettista – si duole della presunta violazione dei principi di parità, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento di incarichi di progettazione e direzione-lavori di importo inferiore a 100 mila euro, stante la scarsa pubblicità dei bandi, nonché la mancata previsione in essi di requisiti minimi professionali. Si duole, altresì, dell’omessa comparazione dei <<curricula>>
professionali e della carente motivazione delle scelte nell’affidamento d’incarichi.

Le censure relative alla scarsa pubblicità dei bandi sono inammissibili e, comunque, infondate. Il Comune ha pubblicizzato le tre procedure di gara impugnate mediante affissione di avvisi all’albo pretorio. La ricorrente ha partecipato alle tre gare e nel suo caso, dunque, la pubblicità dei bandi mediante affissione all’albo è ben valsa a renderla edotta dell’esistenza dei tre procedimenti, di guisa che essa non ha un interesse diretto, concreto e attuale a censurare le modalità di pubblicazione degli atti. Ad ogni modo, trattandosi di gare per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100 mila euro, si può ritenere giustificata una semplificazione delle forme di pubblicità, nonché – più in generale - delle forme di svolgimento dei procedimenti di selezione dei professionisti da incaricare (cfr.: Cons. Stato VI, 7.3.2008 n. 1008). Del tutto infondata è, comunque, la censura di violazione degli artt. 62 comma nono e 80 comma terzo del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, atteso che dette normative si riferiscono espressamente la prima alle procedure di affidamento di servizi di importo inferiore a 200 mila euro, la seconda alla pubblicità degli appalti di lavori pubblici. Nessuna norma dell’ordinamento all’epoca vigente fa, invero, riferimento alla pubblicità delle procedure di affidamento di incarichi tecnico-professionali per importi inferiori a 100 mila euro.

La previsione di un termine breve di dieci giorni per la presentazione delle offerte dei professionisti, contenuta nel bando di gara n. 44 del 2006 – impugnato con il ricorso n. 383/2006 – è implicitamente giustificata dall’urgenza del procedimento di affidamento dell’incarico progettuale di demolizione e ricostruzione della scuola elementare di Colli al Volturno. Ad ogni modo, la ricorrente non fornisce prova di un proprio interesse a dedurre l’incongruità dei tempi assegnati per la presentazione delle candidature, specie se si considera che essa ha partecipato alla procedura di gara, nonostante la brevità del termine.

Anche la censura della mancata previsione dei requisiti minimi professionali è inattendibile, atteso che, sia pur nella forma semplificata di un sintetico avviso pubblico, gli inviti dei tre bandi sono evidentemente rivolti a tutti i tecnici esperti di progettazione, direzione-lavori o coordinamento della sicurezza, vale a dire a professionisti che abbiano le abilitazioni e i requisiti professionali per progetti di eliminazione di barriere architettoniche, allestimento di arredo urbano e ricostruzione di una scuola elementare. Ciò è, invero, implicito nel criterio di selezione, che è quello della <<maggiore esperienza acquisita dal tecnico in lavori similari rilevabile dal curriculum professionale>>.

Quanto alla dedotta carenza di motivazione nella scelta dei “curricula” più titolati per gli incarichi – stante la mancanza di punteggi, graduatorie e valutazioni – si osserva che tutte le impugnate determinazioni di affidamento di incarichi sono motivate con il riferimento all’esame comparativo dei “curricula”. Poiché l'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che consentiva alle stazioni appaltanti di affidare a professionisti «di fiducia» gli incarichi di importo inferiore a 100 mila euro, è stato sostituito dall'art. 24, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ciò comporta l’obbligo di una previa verifica comparativa dell'esperienza e della capacità professionale dei professionisti, con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare, ma resta ferma la semplificazione procedimentale rispetto agli incarichi di importo superiore a 100 mila euro. Deve ritenersi eliminato ogni riferimento alla "fiducia" nel conferimento dell’incarico, senza che ciò determini l’obbligo di una perfetta procedura concorsuale (cfr.: T.A.R. Piemonte Torino I, 11.2.2008, n. 201). Occorre considerare la difficoltà di porre a confronto titoli professionali diversi, in mancanza di una griglia di criteri di valutazione, che – nella specie – fa difetto, per la semplice ragione che la legge non la prevede espressamente. Peraltro, la ricorrente nulla dice – in almeno due dei tre gravami e nei relativi motivi aggiunti – circa la superiorità dei propri titoli professionali, rispetto a quelli dei concorrenti risultati vincitori nelle procedure, di guisa che essa si mostra quasi acquiescente al giudizio di miglior valutazione dei titoli dei detti concorrenti. Nei motivi aggiunti del ricorso n. 383/2006, la ricorrente asserisce di essere in possesso di una qualificazione professionale superiore a quella del tecnico affidatario dell’incarico, tuttavia non ne spiega sufficientemente la ragione. Fatto sta che una comparazione c’è stata e – a voler giudicare dal silenzio della ricorrente sulla professionalità dei suoi competitori in almeno due dei tre casi – sembrerebbe che vi sia stata, altresì, una congrua valutazione comparativa sulla qualità dei titoli professionali. La normativa in parola non prevede la redazione di verbali o graduatorie. Dispone l'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 - come sostituito dall'art. 24, comma 5, della legge n. 62/2005 – che, per l'affidamento di incarichi di progettazione, ovvero di direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100 mila euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere agli incarichi professionali, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. <<Non discriminazione>>
significa che non debbano esservi pregiudiziali preclusioni nell’accesso agli incarichi, che non siano quelle dettate dalla necessità di un’adeguata qualificazione professionale. <<Parità di trattamento>>
significa equanime e imparziale gestione della procedura comparativa. <<Proporzionalità>>
significa ragionevolezza. <<Trasparenza>>
equivale a pubblicità o accessibilità degli atti. Nei procedimenti in esame non si manifestano, in alcun modo, serie ed evidenti violazioni di detti principi. La norma consente all'Amministrazione di individuare il professionista cui affidare gli incarichi contemplati, attraverso l'esercizio di un potere largamente discrezionale. La legge, quindi, impone ciò che - nel caso di specie - è avvenuto, vale a dire di procedimentalizzare, previa pubblicità, gli affidamenti, predeterminando un generale criterio di selezione riferito all'esperienza e alla capacità professionale e pervenendo alla scelta dell'affidatario attraverso un confronto comparativo tra gli aspiranti (cfr.: Cons. Stato I, 25.2.2012 n. 4179;
T.A.R. Puglia Bari I, 6.11.2006 n. 3900;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, 16.1.2006, n. 21;
T.A.R. Sardegna Cagliari I, 7.4.2006, n. 509). I procedimenti in esame formalmente rispettano il dato normativo e, sul piano sostanziale, si avvantaggiano della semplificazione e dell’ampio margine di apprezzamento discrezionale che la legge rende possibili. Pertanto, la doglianza relativa alla presunta violazione dei principi della materia e all’illogicità della scelta appare destituita di fondamento.

Del tutto inconferente e inammissibile è la censura riguardante il presunto contrasto tra avviso pubblico e determina di affidamento, con riguardo alle percentuali di compensi e onorari. Il riferimento a due diversi decreti ministeriali sulle tariffe professionali può essere considerato un refuso privo di importanza che, peraltro, la ricorrente non avrebbe interesse a rilevare in termini critici.

Allo stesso modo, si può ritenere che l’indicazione di una norma inesistente (l’art. 7 comma 12 della legge 1 agosto 2002 n. 166) sia un mero errore rettificabile, non inficiante gli atti impugnati.

Nel caso delle determine nn. 7/2006 e 10/2006 – impugnate con i riuniti ricorsi n. 382/2006 e 383/2006 – la ricorrente si duole dell’incongruità della scelta motivata non solo sulla base dei “curricula” dei professionisti, ma anche – in aggiunta - della vantaggiosità dell’offerta economica. Si tratta di un giudizio complessivo che non viola la parità di trattamento, atteso che fa pur sempre leva sulla comprovata qualificazione professionale e sulla comparazione dei titoli professionali.

Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 8 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999, nel procedimento di cui alla determina n. 7/2006 - impugnata con il ricorso n. 383/2006 - si osserva che tale norma non prevede un’esplicita incompatibilità per coloro che abbiano partecipato alla redazione del progetto preliminare, in veste di collaboratori esterni della stazione appaltante. Ad ogni modo, si osserva che l’ing. B, controinteressato nel ricorso n. 383/2006, ebbe a ricevere dal Comune un incarico di collaborazione nel 2003 (delibera di G.C. n. 158/2003), ma non risulta con precisione – né è provato dalla parte ricorrente - che detto professionista abbia redatto il progetto preliminare di demolizione e ricostruzione della scuola elementare (progetto preliminare firmato dal tecnico comunale, arch. B). Pertanto, anche detta censura – contenuta nei motivi aggiunti al ricorso n. 383/2006, della cui tempestività è plausibile dubitare – appare inattendibile.

IV – In conclusione, i tre riuniti ricorsi e i relativi motivi aggiunti sono da ritenersi infondati. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese giudiziali.

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