TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800772

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800772
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800772
Data del deposito : 24 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2018

N. 00772/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01211/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M M, rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Pasquale Fiore, 14

contro

Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari, Via Melo, 97

nei confronti

L N, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio eletto in Bari, Via Prospero Petroni, 15

per l'annullamento

- del regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura dei posti di professori di ruolo, emanato con il D.R. n. 873 del 6 luglio 2016;
della deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, rep. n. 521, prot. n. 19786 - VI/3 del 15 luglio 2016, con cui sono stati fissati i pesi relativi ai parametri, sottoparametri e indicatori previsti dal regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura dei posti di professore ordinario, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, oltre che per il risarcimento del danno: atti impugnati e domanda proposta con il ricorso principale;

- del D.R. n. 1562 del 16 dicembre 2106, avente ad oggetto la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/H1 – “ Ginecologia e Ostetricia ” – settore scientifico disciplinare MED 40, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010;
del D.R. n. 1610 del 23 dicembre 2016, con cui è stata nominata la commissione di concorso;
del D.R. n. 66 del 19 gennaio 2017, con cui è stato istituito n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia SSD MED/3 “ Otorinolaringoiatria ”;
del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 4 ottobre 2016, oltre che per il risarcimento del danno: atti impugnati e domanda proposta con motivi aggiunti depositati in data 10 marzo 2017;

- del D.R. n. 4655 del 20 febbraio 2017, con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura del posto di professore di seconda fascia per il SSD MED/40;
della deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 21 febbraio 2017;
del D.R. n. 5832 del 28 febbraio 2017 (con cui il prof. N è stato nominato professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/40 “ Ginecologia e Ostetricia ”), nonché dei verbali della procedura di concorso, oltre che per il risarcimento del danno: atti impugnati e domanda proposta con motivi aggiunti depositati in data 4 maggio 2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia e di L N;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto la prof. M M, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Foggia, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura, da parte dei Dipartimenti, di posti di professori di ruolo, emanato con il D.R. n. 873 del 6 luglio 2016;
la deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, rep. n. 521, prot. n. 19786 - VI/3 del 15 luglio 2016, con cui sono stati fissati i pesi relativi ai parametri, sottoparametri e indicatori previsti dal regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura di posti di professore ordinario, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

In particolare, la ricorrente ha premesso che l’approvazione dell’impugnato regolamento avrebbe fatto illegittimamente seguito all’indizione di una procedura di individuazione dei ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avviata mediante la richiesta di trasmissione (con due successive mail del 10 dicembre 2015 e del 16 febbraio 2016) dei curricula dei candidati idonei, e ciò in un quadro regolatorio definito da previgenti criteri “ cristallizzati nella delibera del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 21 dicembre 2015 (verbale 14/2015) ” (cfr. pag. 2).

L’illegittimità è stata dedotta sull’assunto che il Senato Accademico avrebbe proceduto, “ senza esprimerne le motivazioni ”, a “ modificare il regolamento e i criteri relativi alla chiamata dei ricercatori abilitati ”, e ciò al sostanziale fine di favorire un candidato (prof. L N) tradizionalmente in competizione con la stessa ricorrente.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 18 della legge 240/2010, dell’art. 97 della Costituzione, del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula ;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento e disparità di trattamento.

Dopo aver delineato il contenuto della disciplina approvata dal Senato Accademico con deliberazione del 16 settembre 2015, la ricorrente ha censurato “ le modifiche apportate nel luglio 2016 ”, segnatamente “ l’aggiunta di ulteriori, nuovi criteri per la valutazione della qualità della ricerca, ed in particolare: (…) la "vincita di premi a livello internazionale e/o nazionale, attribuiti da Associazioni scientifiche internazionali o nazionali", e (…) la "partecipazione, su invito, a convegni di rilievo internazionale e/o nazionale";
e la modifica del criterio della "Anzianità", che oggi tiene in considerazione "la sommatoria dei mesi di servizio dalla prima data di servizio di ruolo non limitato all'attuale inquadramento giuridico in possesso dell'abilitato
”: modifiche che avrebbero determinato l’attribuzione al prof. N di “ un punteggio ingiustificatamente maggiore del dovuto ” (cfr. pag. 7) ed ulteriormente illogiche perché intervenute a distanza di soli dieci mesi dall’approvazione (della prima versione) del regolamento in questione (cfr. pag. 9).

2°) Sotto altro aspetto, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento e disparità di trattamento e violazione del principio del giusto procedimento.

La ricorrente ha soggiunto che “ l’Università di Foggia, con i provvedimenti oggi impugnati, tenta di raggiungere un obiettivo già perseguito con altri atti: più precisamente, tenta di bypassare il procedimento di individuazione del Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia degli Ospedali Riuniti di Foggia, consentendo automaticamente al N di essere sicuramente nominato in qualità di professore associato, senza attuare quella comparazione con la prof. M, che tanto teme. Il regolamento adottato, infatti, fa da sponda al N, che si vedrebbe riconosciuti molti più punti di quanti realmente gli spetterebbero ” (cfr. pag. 11).

In sostanza, la chiamata quale professore associato nell’Ateneo foggiano sarebbe finalizzata alla nomina a primario del prof. N, obiettivo perseguito anche per mezzo dell’impugnato regolamento, che “ è stato adottato quando il giudizio in merito alla vicenda relativa alla nomina di Direttore della struttura complessa era ancora sub judice ” (cfr., ancora, pag. 11: il riferimento è al giudizio di appello proposto avverso la sentenza di questo Tribunale del 2 agosto 2016, n. 1038, emessa nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza del 22 ottobre 2015, n. 1349: si anticipa che l’appello è stato successivamente definito con la sentenza del Consiglio di Stato del 30 maggio 2017, n. 2558, con cui è stata parzialmente riformata la pronuncia di primo grado).

Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Foggia (28.10.2016) e il prof. L N (5.11.2016).

L’Amministrazione ha preliminarmente eccepito, nella memoria dell’11.11.2016, l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, e ciò sul presupposto che “ la ricorrente non ha compreso la finalità dei criteri adottati dal Senato Accademico, e, successivamente, applicati dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, criteri che sono volti non già a favorire un ricercatore rispetto ad un altro, bensì a consentire ai Dipartimenti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari da coprire mediante concorso, consentendo ai ricercatori in possesso di abilitazione scientifica nazionale, come la prof. M, il passaggio a professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010 ” (cfr. pag. 6);
pertanto, “ i punteggi assegnati ai vari curricula, ai sensi delle modifiche apportate dal Senato e contestate dalla ricorrente, una volta esaurita la funzione di individuazione da parte del Dipartimento dei posti da mettere a concorso, non hanno più alcuna rilevanza ” (cfr. pag. 8);
nel merito ha opposto che il Senato Accademico avrebbe approvato “ una serie di criteri (didattica, qualità della ricerca, anzianità, compiti istituzionali), in base ai quali i Consigli di Dipartimento (tramite la formazione di una graduatoria interna) avrebbero individuato i settori scientifico-disciplinari cui destinare i posti di professore associato, loro assegnati, da bandire con le modalità di cui all’art. 24, co. 6, della 1. n. 240/2010 ” (cfr. pagg. 10 – 11).

Con motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2017 la ricorrente ha, inoltre, impugnato il D.R. n. 1562 del 16 dicembre 2106, avente ad oggetto la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/H1 – “ Ginecologia e Ostetricia ” – settore scientifico disciplinare MED 40, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010;
il D.R. n. 1610 del 23 dicembre 2016, con cui è stata nominata la commissione di concorso;
il D.R. n. 66 del 19 gennaio 2017, con cui è stato istituito un posto di professore universitario di seconda fascia SSD MED/3 “ Otorinolaringoiatria ”;
il verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 4/10/2016.

La ricorrente ha chiesto, altresì, “ l’accertamento del difetto del diritto del prof. L N a partecipare alla selezione di cui innanzi, per irregolarità nel suo curriculum vitae ”, nonché “ l’accertamento del diritto della prof. M M ad essere selezionata quale unica concorrente nella procedura selettiva per cui è causa ”;
ha, infine, proposto una domanda di “ risarcimento dei danni, subiti e subendi dalla ricorrente, in esito al complessivo disegno posto in essere dall'Università di Foggia e dal suo Rettore ” (cfr. pag. 2).

Dopo aver premesso che “ da notizie apprese di recente, la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Foggia, in data 31/1/2017 ha sequestrato tutti i documenti relativi al procedimento di affidamento al N della Struttura Complessa di Ginecologia negli Ospedali Riuniti di Foggia ” (cfr., ancora, pag. 2), la ricorrente ha dedotto, a fondamento di tale impugnazione ed in continuità con le pregresse censure, i seguenti motivi:

3°) violazione degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, del regolamento per la costituzione della commissione, dell’art. 5 del regolamento di Ateneo, dell’art. 3 della legge 241/1990;
eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, presupposizione di fatto e di diritto, disparità di trattamento e sviamento.

La ricorrente ha evidenziato che mentre “ per i settori MED 11 E MED 10 vi è stata la proposta del Dipartimento, e nella medesima sede sono stati definiti i criteri e la tipologia di impegno scientifico, didattico e assistenziale che sarebbero stati criterio ed oggetto di valutazione (...), per il settore MED 40 il Dipartimento non ha deliberato alcunché. Senza alcuna plausibile giustificazione o motivazione è stata nominata una "commissione interna" (…) con l'incarico di definire, in tempi rapidi, le informazioni necessarie all'emanazione del bando e richieste dall'apposito regolamento di ateneo, anche con riferimento alla tipologia di impegno scientifico, didattico e clinico-assistenziale, nonché alla nomina della commissione giudicatrice da sottoporre al consiglio, il prima possibile, per procedere a deliberare l'avvio della relativa procedura valutativa ” (cfr. pagg. 6 – 7).

Nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento del 4 ottobre 2016 sarebbe stato, pertanto, deliberato il “ profilo scientifico e la rosa dei componenti di commissione ” di concorso (soggetti a sorteggio), e ciò con il voto favorevole di “ due membri assolutamente incompatibili, per i noti trascorsi in via giurisdizionale: e cioè il prof. G V ed il prof. M Di Biase, entrambi componenti della commissione per la procedura di selezione per la direzione della struttura complessa espletata a dicembre 2014 fra M e N, che aveva dato esito favorevole per il N ” e che è stata impugnata dalla stessa ricorrente con il ricorso accolto con sentenza del 22 ottobre 2015, n. 1349 (cfr. pag. 7).

Un indizio, quest’ultimo, che ulteriormente deporrebbe per la volontà di favorire il prof. N, peraltro nell’ambito di una procedura di chiamata regolata dall’art. 24 anziché dall’art. 18 della legge 240/2010 (cfr. pag. 8).

4°) Violazione dell’art. 5 del regolamento di cui al D.R. 923/2016, dell’art. 3 della legge 241/1990;
eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, presupposizione di fatto e di diritto, disparità di trattamento e sviamento.

La nominata commissione, ad avviso della ricorrente, avrebbe violato l’obbligo di garantire la differenziazione di genere dei componenti, e, inoltre, si sarebbero registrate altre illegittimità nella determinazione della rosa dei componenti da sorteggiare, in quanto “ due dei quattro componenti, il prof. P ed il prof. S erano membri della commissione della procedura di concorso per posto di Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara, retta allora dal prof. Pasquale N, germano di L N, per il concorso vinto dallo stesso prof. G, che nel dicembre 2014, poco prima del trasferimento a Ferrara, designava il N come primario della Ginecologia Universitaria di Foggia, da lui allora diretta ” (cfr. pag. 10).

Analoghe considerazioni sono state svolte a proposito del commissario direttamente designato (prof. G B M), “ notoriamente in stretti rapporti di collaborazione con il prof. N ” (cfr., ancora, pag. 10).

5°) Violazione del regolamento nelle parti relative ai profili scientifici, didattici e assistenziali;
eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, presupposizione di fatto e di diritto, disparità di trattamento e sviamento.

La ricorrente ha dedotto che “ nei criteri per la valutazione dell'impegno didattico manca la valutazione dell’attività didattica nei dottorati di ricerca, contrariamente al bando emanato per il settore MED 11 ” (cfr. pag. 12): un profilo che sarebbe stato censurato nella sentenza n. 1038/2016;
a ciò ha aggiunto che “ il profilo scientifico richiesto dal bando si avvicina in modo eclatante alle caratteristiche del profilo scientifico del N, e ciò allo stato è francamente intollerabile ”, in quanto basato sulla “ chirurgia ginecologica isteroscopica mini-invasiva ” (cfr. pag. 14): ambito al quale afferirebbero le principali credenziali (pubblicazioni, premi, attività di ricerca, didattica e partecipazione congressuale) del controinteressato.

La ricorrente ha, pertanto, contestato che “ ammesso e non concesso che l’Università evochi il diritto di scelta del profilo scientifico necessario al settore in quel momento, e che solo per “puro caso” tale profilo sia molto simile al profilo del prof. N (a cui si rende un innegabile vantaggio), non si comprende quale sia il vantaggio per il settore MED/40, derivante da tale tipo di scelta, che invece appare inutile e forse dannosa ” (cfr. pag. 18).

Ha, infine, censurato la specificazione del criterio relativo all’attività assistenziale, essendo stata richiesta “ una non meglio specificata ed invalutabile "attitudine" alla direzione di struttura complessa. L’unica motivazione fondante l'utilizzo di tale criterio è da reperirsi nella volontà di evitare di far valere nel caso del N un incarico (quello di direzione di Struttura Complessa che è ancora al vaglio del giudice amministrativo) per la sua illegittima attribuzione, dunque di valenza contestabile. Ciò di fatto impedisce alla candidata M di far valere incarichi di elevata specializzazione e di struttura semplice, maturati negli anni in modo legittimo ed inattaccabile (a differenza dell'incarico del N, che è sub judice) ” (cfr. pag. 20).

La domanda risarcitoria è stata proposta con richiesta di quantificazione in via equitativa.

Nella memoria depositata il 17 marzo 2017, il controinteressato ha reso noto che “ a seguito dell'indizione della procedura valutativa e relativa nomina della Commissione i cui atti sono stati impugnati con i motivi aggiunti in discussione, l’iter della selezione è proseguito e si è concluso ” con l’emissione del D.R. n. 4655 del 20 febbraio 2017 (con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura del posto di professore di seconda fascia per il SSD MED/40 che hanno individuato il prof. N come candidato qualificato a ricoprire il posto), della deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 21 febbraio 2017 (con cui è stata proposta la chiamata del prof. N), del D.R. n. 5832 del 28 febbraio 2017 (con cui il prof. N è stato nominato professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/40 “ Ginecologia e Ostetricia ”). Ha soggiunto che il docente “ ha preso servizio con decorrenza giuridica ed economica dall’1.03.2017 presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli Studi di Foggia in qualità di professore di II fascia ” (cfr. pag. 2 – 3).

Relativamente ai criteri che la ricorrente ha contestato, nel ricorso introduttivo, sull’assunto che l’Università avrebbe postumamente (e quindi illegittimamente) integrato la disciplina oggetto del regolamento impugnato, il controinteressato ha opposto che si tratterebbe, in realtà, di espresse previsioni del D.M. 7 giugno 2016 (art. 5, che a sua volta rinvia all’allegato A).

Ha, poi, eccepito l’inammissibilità del primo motivo aggiunto (3° motivo), non essendo stati impugnati i provvedimenti sulla scorta dei quali si è dedotta l’illegittimità della decisione dell’Università di Foggia di indire una procedura ex art. 24 della legge 240/2010 per il concorso oggetto del contendere, nonché la conseguente nomina delle commissione tecnica;
per quanto concerne la tipologia della procedura di reclutamento, il prof. N ha opposto, in particolare, che tale scelta “ non abbisognava di particolare motivazione, perché la legge non individua alcun criterio o regola da seguire ”, il che sarebbe confermato dalla disciplina del regolamento di Ateneo (art. 2, comma 2, che non imporrebbe “ alcun criterio discretivo ”), fermo restando che “ la ricorrente non ha interesse a contestare tale scelta perché l'ha favorita: optare per la procedura di cui all'art. 18, infatti, avrebbe comportato l'apertura della selezione anche a candidati esterni e, quindi, ad una maggiore concorrenza con inevitabile ulteriore riduzione delle possibilità per la M di risultare vincitrice ” (cfr. pag. 7).

Con riferimento al secondo motivo aggiunto (4° motivo) ha opposto che la previsione (art. 5 del regolamento di Ateneo) sulla differenziazione di genere in seno alla commissione di concorso non avrebbe carattere obbligatorio (sintomatico sarebbe l’inciso “ di norma ”);
ha rimarcato che la procedura odiernamente controversa non potrebbe essere condizionata dagli effetti delle sentenze emesse da questo Tribunale nel giudizio afferente alla Direzione della Struttura complessa di Foggia, all’opposto reputate significative dalla ricorrente, tanto meno alla luce del fatto che “ i Commissari nominati non hanno mai fatto parte delle Commissioni della diversa procedura di valutazione per la Direzione della Struttura Complessa ” (cfr. pag. 11);
ha stigmatizzato, alla stregua di mere congetture, le deduzioni della prof. M sui rapporti personali con alcuni docenti dell’Università.

In ordine al terzo motivo aggiunto (5° motivo) ha opposto che “ tutti i rilievi mossi (…) hanno un comune denominatore: si appuntano su scelte discrezionali operate dall'amministrazione nella predisposizione del bando in ordine agli aspetti da valutare, entrando nel merito di tali scelte. È evidente, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura con la quale si chiede al giudice di sindacare il merito dell'azione amministrativa ” (cfr. pag. 13).

Il controinteressato ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità, per genericità e indeterminatezza, delle domande di accertamento proposte dalla ricorrente.

Con motivi aggiunti depositati il 4 maggio 2017 la ricorrente ha, da ultimo, impugnato i provvedimenti richiamati nella memoria del controinteressato del 17 marzo 2017, oltre ai verbali di concorso, deducendo – in linea di continuità con le precedenti censure – i seguenti motivi:

6°) Illegittimità derivata degli impugnati provvedimenti;

7°) Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei criteri prefissati.

La commissione di concorso non avrebbe tenuto conto dell’effettiva consistenza dell’attività scientifica, didattica e assistenziale della ricorrente: il che si sarebbe tradotto, tra l’altro, in una sottovalutazione di alcuni prestigiosi progetti di ricerca, nella mancata considerazione di un brevetto, nell’insufficiente apprezzamento della qualità delle pubblicazioni (segnatamente del c.d. “ quartile ”, numericamente migliore rispetto alla produzione allegata dal prof. N), nell’omessa valorizzazione della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.

A fronte di tali pregiudicanti giudizi per la ricorrente, il controinteressato sarebbe stato, invece, gratificato da punteggi maggiori ma, nondimeno, ingiustificati e per questo illegittimi (soprattutto, sarebbe stata tenuta in conto l’attività svolta in qualità di direttore della Struttura complessa, e ciò nonostante l’annullamento disposto dalla pronuncia di questo Tribunale, sopra citata).

La difesa del controinteressato, nella memoria del 20 maggio 2017, ha sminuito la pregevolezza dell’attività della prof. M, nel senso che i progetti di ricerca di quest’ultima avrebbero avuto rilevanza locale e quindi non sarebbero “ considerabili secondo il criterio che riguarda ricerche nazionali e internazionali ”, mentre, nel caso del prof. N, “ i programmi di ricerca finanziati dal MIUR e dal Ministero della Sanità sono stati considerati dalla Commissione perché nazionali e quindi rispondenti al criterio secondo cui ha rilievo, a qualsiasi titolo, l'aver preso parte a progetti ricerca nazionali e internazionali ” (cfr. pag. 9);
ha evidenziato che il progetto della ricorrente è stato puntualmente valutato;
ha sottolineato che consapevolmente la commissione non ha preso in esame il quartile delle pubblicazioni, avendo fatto applicazione di altri, prefissati, criteri;
ha ribadito che i rilievi della commissione sull’attività didattica del prof. N “ trovano completo riscontro nel curriculum, ivi compresa la circostanza della titolarità degli insegnamenti a partire dal 2004 ” (cfr. pag. 12);
in ordine al contestato incarico di direzione della Struttura complessa di Ginecologia, annullato con sentenza n. 1349/2016, ha opposto che il prof. N avrebbe, comunque, “ effettivamente svolto tale attività, senza soluzione di continuità, e la lite a cui si fa riferimento non si è ancora definita ”: ragione per cui vi sarebbe prova di una “ comprovata attività assistenziale in tutti gli ambiti del settore: diagnosi e terapia delle patologie ostetriche, ginecologiche ed oncologiche ” (cfr. pag. 13).

Con ordinanza n. 211 del 25 maggio 2017 la Sezione ha ritenuto che le questioni controverse imponessero di deferire la cognizione alla fase di merito.

È, poi, accaduto che nella memoria di replica, depositata il 15 novembre 2017, la ricorrente ha fatto presente che “ il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2558/2017, ha riformato la sentenza di codesto TAR (Sezione Terza, n. 1038 del 2 agosto 2016) con la quale era stata stigmatizzata, per la seconda volta, la procedura attivata dall'Università e dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Foggia, per essersi illegittimamente conclusa a favore del N ” (cfr. pag. 1);
ha, però, sostenuto che “ non v’è dubbio che la “realtà processuale” è diversa dalla “realtà reale”: tutti gli elementi forniti, però, sono chiari indici sintomatici della gestione del potere pubblico che, come ampiamente dedotto e dimostrato, è stato illegittimamente veicolato per interessi che pubblici non sono ” (cfr. pag. 2);
ha, quindi, proposto un’istanza istruttoria sull’assunto di aver “ inviato diverse istanze di accesso alle amministrazione interessate (l'ultima il 10 ottobre 2017 nei confronti del Policlinico di Bari, degli Ospedali Riuniti di Foggia e dell'Università Eberhard Karls Universitàt Tubingen), tutte però rimaste inevase (sin dal 2015) ”;
esigenza dettata dalla prospettazione secondo cui “ il prof. N (…) avrebbe effettuato dal 13 novembre 2014 (data di deposito della casistica per la selezione relativa all'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetrica degli Ospedali Riuniti di Foggia) al 20 dicembre 2016 (….) una serie di interventi presso gli Ospedali Riuniti di Foggia (presso il quale opera in regime di rapporto esclusivo) di cui però non v'è traccia nei registri di sala operatoria ” (cfr. pag. 7).

Con ordinanza collegiale n. 53 dell’11 gennaio 2018 la Sezione ha ritenuto che “ pur a fronte della rinuncia di parte ricorrente all’istanza istruttoria formulata con memoria di replica, sia necessario, anche al fine di garantire la completezza del contraddittorio, acquisire documentati chiarimenti circa l’esattezza dei dati dichiarati dal dott. N nel curriculum prodotto in sede di partecipazione alla procedura de qua, da ultimo oggetto di analitici rilievi critici ad opera della ricorrente ”: ha, quindi, posto tale incombente a carico del controinteressato, rinviando la discussione all’udienza pubblica del 9 maggio 2018.

Il prof. N, nel riscontrare l’adempimento imposto dalla sopra citata ordinanza, ha fatto presente, con nota depositata il 10 febbraio 2018, di non essere riuscito a recuperare la documentazione richiesta, pur essendosi a tal fine attivato, nel contempo osservando che la consistenza dell’attività riportata nel proprio curriculum , valutata nel suo complesso, deporrebbe in ogni caso per l’attendibilità delle valutazioni esperite dall’Università a fondamento dell’attribuzione del posto di professore associato.

Le parti hanno, infine, depositato le rispettive memorie (la prof. M in data 6 aprile 2018) e repliche (il prof. N in data 18 aprile 2018), senza, tuttavia, aggiungere elementi di sostanziale novità alle argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti.

All’udienza pubblica del 9 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità, per carenza d’interesse, del primo motivo di ricorso, preliminarmente opposta dall’Università di Foggia nella memoria dell’11 novembre 2016, ritenendo il Collegio che tale censura sia infondata nel merito, e ciò al pari del secondo motivo, connotato da una stretta connessione tematica e quindi suscettibile di essere esaminato in modo congiunto.

Invero, il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 (“ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari ”) ha espressamente individuato, nel novero dei possibili titoli spendibili e valutabili:

a) il “ conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore ” (allegato A, punto 9): criterio sostanzialmente corrispondente alla “ vincita di premi a livello internazionale e/o nazionale, attribuiti da Associazioni scientifiche internazionali o nazionali ”, prevista nel regolamento approvato con D.R. 873/2016;

b) la “ organizzazione o partecipazione a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero ” (allegato A, punto 2): criterio sostanzialmente corrispondente alla “ partecipazione, su invito, a convegni di rilievo internazionale e/o nazionale ”, prevista nel regolamento approvato con D.R. 873/2016.

Quanto, invece, alla previsione secondo cui l’anzianità di servizio (indicatore C1) sarebbe stata attribuita “ calcolando la sommatoria dei mesi di servizio dalla prima data di servizio di ruolo non limitato all'attuale inquadramento giuridico in possesso dell'abilitato ”, non è ravvisabile alcun elemento diretto a consentire “ al N di vedersi riconosciuto un punteggio ingiustificatamente maggiore del dovuto ” (cfr. pag. 7), tenuto conto che quest’ultimo ha vinto il concorso da ricercatore nel 2008, anno in cui la ricorrente ha ottenuto la conferma, nella medesima fascia, a seguito di vittoria conseguita nel 2004.

Restano, al contrario, irrilevanti ai fini dell’anzianità i periodi di formazione post-universitaria, ossia la frequenza del corso di dottorato e l’ottenimento di assegni di ricerca. Il primo, in particolare, è diretto a fornire “ le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca ” (art. 1, comma 3 del regolamento approvato con D.M. 8 febbraio 2013): finalità comune anche agli assegni di ricerca (cfr. art. 22, comma 3 della legge 240/2010, secondo cui “ la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa ”).

Sulla scorta di quanto illustrato non è, quindi, condivisibile che “ il regolamento è stato "ritagliato ad arte" sul curriculum di uno dei candidati (N) ed è il risultato di una modifica intervenuta dopo la trasmissione dei curricula dei candidati alla procedura ” (cfr. pag. 4 dei motivi aggiunti del 10.3.2017).

Si può, pertanto, passare all’esame delle censure oggetto dei motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2017, proposti avverso la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, assunta in data 4 ottobre 2016 (verbale n. 13);
la procedura valutativa per la copertura, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, del controverso posto di professore associato (D.R. n. 1562 del 16 dicembre 2106), nonché la nomina della commissione (D.R. n. 1610 del 23 dicembre 2016).

Nella riunione del 4 ottobre 2016 (che ha fatto seguito a quella del 19 settembre, in occasione della quale è stato deciso di nominare una commissione tecnica per la “ definizione della tipologia di impegno didattico, scientifico e assistenziale da chiedere ai candidati nonché per le proposte relative alla nomina dei componenti della relativa commissione giudicatrice ”) si è deliberato che:

1) per “ impegno didattico ” si sarebbe intesa la “ comprovata attività didattica nei vari ambiti della ginecologia ed ostetricia, nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione ”;

2) per “ impegno scientifico ” si sarebbe intesa la “ attività scientifica con pubblicazioni su riviste qualificate sui vari ambiti della ginecologia ed ostetricia, con particolare riferimento allo sviluppo delle nuove tecnologie diagnostiche e chirurgiche mini-invasive in ambito ginecologico ”;

3) per “ attività assistenziale ” si sarebbe intesa la “ comprovata attività assistenziale in tutti gli ambiti del settore: diagnosi e terapia delle patologie ostetriche, ginecologiche ed oncologiche, applicazione di tecniche chirurgiche endoscopiche, mini-invasive e innovative. Attitudine al coordinamento e gestione di una struttura complessa di ostetricia e ginecologia ”.

Si è, inoltre, provveduto a designare un componente, poi nominato nella commissione di concorso (prof. G B M, ordinario di Ginecologia e Ostetricia nell’Università di Cagliari) e ad individuare quattro candidati tra i quali sono stati, successivamente, sorteggiati i due restanti commissari (il prof. M B, ordinario nell’Università di Milano e il prof. Felice P, ordinario nell’Università di Siena).

Ciò premesso, con il terzo motivo è stata dedotta, per un verso, l’illegittimità del procedimento che ha condotto alla designazione e individuazione dei futuri commissari (lamentandosi che alla deliberazione hanno partecipato “ il prof. G V ed il prof. M Di Biase, entrambi componenti della commissione per la procedura di selezione per la direzione della struttura complessa espletata a dicembre 2014 fra M e N, che aveva dato esito favorevole per il N ”, senza i quali non si sarebbe raggiunto il numero legale, cfr. pag. 7) e, per altro verso, è stata censurata la scelta di indire la procedura comparativa ai sensi dell’art. 24 piuttosto che dell’art. 18 della legge 240/2010, e ciò al fine di garantire una “ blindatura ” (cfr. pag. 8) alla posizione del prof. N.

È infondata, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del motivo, opposta dal controinteressato, nella memoria del 7 marzo 2017, sull’assunto che la ricorrente non avrebbe impugnato la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 24 ottobre 2016 e che, comunque, l’Amministrazione sarebbe stata libera di opzionare la procedura circoscritta ai docenti interni all’Ateneo (art. 24) piuttosto che quella aperta anche ai candidati esterni (art. 18).

Sul punto, occorre, intanto, rilevare che la prof. M ha contestato l’attività valutativa della commissione tecnica, le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale n. 13 del 4 ottobre 2016, quest’ultimo ritualmente impugnato.

In seconda battuta, nel ricorso per motivi aggiunti si è sostenuto che l’elezione della specifica procedura di reclutamento sarebbe stata preordinata a garantire un avvantaggiamento del prof. N: deduzione che investe in modo frontale la cognizione sulla legittimità della procedura.

Sempre alla luce della particolare prospettazione della ricorrente va respinta anche l’ultima eccezione di inammissibilità, argomentata sul difetto d’interesse della prof. M a dedurre la preferibilità della procedura ex art. 18 (il controinteressato ha opposto che tale tipologia “ avrebbe comportato l'apertura della selezione anche a candidati esterni e, quindi, ad una maggiore concorrenza con inevitabile ulteriore riduzione delle possibilità per la M di risultare vincitrice ”, cfr. pag. 7 della memoria). Seguendo il ragionamento della ricorrente, infatti, si deve ritenere che la partecipazione di un maggior numero di concorrenti avrebbe potuto costituire un ostacolo, se non un impedimento, all’affermazione concorsuale del controinteressato.

Il motivo, pur essendo ammissibile, è, tuttavia, infondato nel merito.

Anzitutto, nel verbale del 4 ottobre 2016 il Consiglio di Dipartimento ha analizzato l’esito dell’attività della commissione tecnica composta dai proff. N D N, A A, V N e G C.

Tali docenti, come si legge nel precedente verbale del Consiglio di Dipartimento del 19 settembre 2016, sono stati nominati all’unanimità, “ vista anche l'assenza in organico di professori di ruolo incardinati nello stesso settore scientifico disciplinare ”.

Fra questi, l’unico ad essere destinatario di riserve da parte della ricorrente – peraltro nel quarto motivo di ricorso, di cui, pertanto, si anticipa in parte l’esame – risulta essere il prof. D N, la cui nomina è stata reputata illegittima in quanto questi “ era già stato incaricato di comporre la commissione giudicatrice della seconda procedura di valutazione fra la dott. M e il N per l'incarico di direzione di Struttura Complessa, a seguito dell'annullamento della prima procedura concorsuale con la prima sentenza TAR Bari n. 1349/2015 ” (cfr. pag. 8).

Ma ad escludere la fondatezza di tale rilievo non milita soltanto la circostanza, sopra indicata, che non fossero disponibili altri professori di ruolo nel medesimo settore scientifico, ma anche, e non secondariamente, ciò che la stessa ricorrente ha ammesso, ossia che il prof. D N è stato cooptato “ nella sua funzione di Preside della Facoltà di Medicina ” (cfr. pag. 6), come, del resto, risulta nel verbale del 19 settembre 2016.

Con riferimento, invece, alla legittimità della tipologia della procedura di chiamata, nel verbale sopra citato si legge, altresì, che “ per quanto riguarda i posti di ruolo di II fascia per i settori scientifico-disciplinari MED/11 "Malattie dell'apparato cardiovascolare" e MED/40 "Ginecologia e ostetricia", il Direttore propone la copertura mediante procedure valutative riservate a personale già in servizio nell'Ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, con risorse finanziarie rivenienti dagli specifici finanziamenti esterni erogati dalle Aziende Sanitarie che ospitano le sedi decentrate dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie ”.

È, dunque, sostanziata da congrua motivazione la scelta di avvalersi della procedura prevista dall’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, secondo cui “ nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione ”, tale procedura “ può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 ”.

Ed è, inoltre, provato che l’Università ha ponderato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per avvalersi di tale opzione, sulla cui efficienza si ritrovano riscontri nella giurisprudenza (cfr. TAR Lazio – Roma, 11 giugno 2014, n. 6237, che, nel definire una controversia avente ad oggetto proprio la dicotomia sopra indicata, ha osservato che “ la necessità di utilizzare í fondi straordinari avrebbe dovuto indurre ad avvalersi della procedure più snella di chiamata dei professori che avevano già conseguito l’abilitazione scientifica (di cui all’art. 16), ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 240/2010, piuttosto che ricorrere ad una procedura più dispendiosa in termini economici e di tempo (…) quale quella prevista dall’art. 18 delle medesima legge 240 ”).

Parimenti infondata è la dedotta violazione del principio di garanzia della parità di genere nella commissione, essendo previsto nel regolamento relativo alle procedure di chiamata (approvato con D.R. 923/2016) che (soltanto) “ di norma, nella Commissione dovrà essere garantita la presenza di componenti di differente genere ” (art. 5, comma 2).

Venendo alle ulteriori censure oggetto del quarto motivo, afferenti alla posizione di alcuni commissari (si tratta, per quel che più interessa, del prof. P, la cui nomina è stata contestata perché componente “ della procedura di concorso per posto di Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara, retta allora dal prof. Pasquale N, germano di L N, per il concorso vinto dallo stesso Prof. G, che nel dicembre 2014, poco prima del trasferimento a Ferrara, designava il N come Primario della Ginecologia Universitaria di Foggia, da lui allora diretta ”, nonché del prof. M, “ notoriamente in stretti rapporti di collaborazione con il prof. N ”, cfr. pag. 10), la ricorrente ha dedotto che “ il criterio utilizzato negli atti gravati risulta decisamente poco trasparente e a tratti incompatibile per l'intervento di soggetti che avevano perfetta cognizione dei fatti come accaduti in precedenza, ed oggetto di delibazione in via giurisdizionale sfavorevole al N ” (cfr. pag. 11).

Il riferimento è, in particolare, alla sentenza del 2 agosto 2016, n. 1038, con cui la III Sezione di questo Tribunale ha accolto il ricorso della prof. M avverso la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia n. 141 del 29 aprile 2016, di conseguenza annullando l’incarico di direzione della Struttura Complessa di Ostetrica e Ginecologia, conferito al controinteressato.

Sul punto, la vincolatività di tale pronuncia, e delle statuizioni in essa contenute, dev’essere esclusa in ragione della riforma in appello di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2017, n. 2558, nella quale il Giudice di seconde cure ha, peraltro, ritenuto inapplicabile, ai fini della nomina della commissione, la modalità del “ sorteggio dei componenti su un elenco nazionale ”, espressamente sollecitata al Preside della Facoltà dal difensore della ricorrente (cfr. pag. 9).

L’unica fonte di regolazione non può, dunque, che essere il sopra citato art. 5 del regolamento universitario, ai sensi del quale “ il Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto designa un componente della Commissione giudicatrice e predispone una lista di quattro commissari esterni all'Università di Foggia. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione ” (comma 3): esattamente quello che è avvenuto, il che depone per l’infondatezza della censura.

Con il quinto motivo è stata, poi, dedotta l’illegittimità prefigurata da alcune “ anomalie ” riguardanti i “ profili didattico, scientifico ed assistenziale del bando ” (cfr. pag. 12), meglio descritte in narrativa.

In estrema sintesi, si è ritenuta immotivata ed illogica la mancata considerazione dell’attività didattica effettuata dalla ricorrente durante il dottorato di ricerca;
la decisione di prediligere la specializzazione interventistica in materia di “ chirurgia mini-invasiva in ambito ginecologico ” e di valorizzare, nell’ambito dell’attività assistenziale, la “ attitudine al coordinamento e gestione di una struttura complessa di ostetricia e ginecologia ”.

Tali doglianze si interconnettono a quelle proposte con il secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata censurata l’illegittimità, in via derivata (sesto motivo) e in via autonoma (settimo motivo), degli atti che hanno condotto all’individuazione del prof. N quale candidato qualificato a ricoprire il posto di professore associato, all’approvazione della medesima procedura e alla chiamata dello stesso presso il Dipartimento, ove risulta aver preso servizio.

Rendendosi opportuno anteporre l’esame del settimo motivo (congiuntamente esaminabile con il quinto, per quanto si è detto), occorre rilevare, anzitutto, che la ricorrente ha evidenziato i titoli che, a suo dire, non sarebbero stati valutati o sottovalutati dalla commissione (esemplificati, in chiave comparativa con quelli del prof. N, in una tabella a pag. 17).

A ciò va aggiunta la questione, vivamente dibattuta in occasione della discussione finale, sull’impossibilità del controinteressato di riscontrare, secondo quanto disposto dalla Sezione con l’ordinanza n. 53/2018, l’esattezza dei dati contenuti nel proprio curriculum – che ad avviso della ricorrente sarebbe, pertanto, inficiato da dichiarazioni non veritiere – a supporto dell’attività interventistica: una circostanza che proverebbe “ diverse storture della procedura che ha interessato il controinteressato e manifesta quantomeno la superficialità (a dir poco) che ha caratterizzato la formazione dei documenti prodotti dal N nella procedura selettiva per cui è causa e in quelle che l'hanno preceduta ” (cfr. pag. 1 della memoria del 6.4.2018).

Non sarebbe stato, quindi, provato l’esatto numero degli interventi dichiarati dal controinteressato (in qualche caso conteggiati due volte;
in altri casi accreditati presso strutture che non avrebbero confermato l’attività del controinteressato, come ad esempio il Policlinico di Bari), il che determinerebbe una verifica negativa sulla “ comprovata attività assistenziale in tutti gli ambiti del settore diagnosi e terapia delle patologia ostetriche, ginecologiche ed oncologiche, applicazione di tecniche chirurgiche endoscopiche, mini - invasive e innovative ”, prevista quale criterio di selezione.

In sostanza, da una comparazione oggettiva emergerebbe “ l’assoluta superiorità della esperienza clinica della M nell'ambito riferito all'ostetricia, nel quale, peraltro, la M ha una percentuale altissima di interventi effettuati quale primo operatore, a differenza del N che non raggiunge neanche la metà degli interventi dichiarati ”, così ratificandosi “ l’assoluta superiorità della casistica ginecologica della M negli interventi di ginecologia maggiore e minore ” (2938 contro 2136, cfr. pag. 13 della memoria del 6.4.2018).

A tali assunti ha replicato il prof. N.

Ritiene il Collegio che il termine di paragone non possa che individuarsi nella specificazione dei criteri, operata dalla commissione nel verbale n. 1 del 6 febbraio 2017.

Segnatamente, l’attività di ricerca è stata rapportata ad alcuni parametri (“ a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
”) certamente legittimi e non irragionevoli perché attestati sulla disciplina di cui al D.M. 120/2016 (cfr. allegato A).

Stesso dicasi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, basata su criteri multipli (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso, di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
numero totale delle citazioni;
numero medio di citazioni per pubblicazione;
impact factor totale;
impact factor medio per pubblicazione;
indice di H o simili).

L’attività didattica è stata dettagliata con richiamo al numero dei moduli/corsi tenuti, agli esiti della valutazione da parte degli studenti, alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, alla quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea e di dottorato.

La valutazione dell’attività assistenziale è stata, infine, improntata alla “ comprovata attività assistenziale in tutti gli ambiti del settore: diagnosi e terapia delle patologie ostetriche, ginecologiche ed oncologiche;
all’applicazione di tecniche chirurgiche endoscopiche, mini-invasive e innovative;
all’attitudine al coordinamento e gestione di una struttura complessa di ostetricia e ginecologia
”.

Trasfondendo tali riferimenti nella sostanziale verifica sulla maturità accademica dei due partecipanti alla selezione, è stata effettuata una comparazione da cui sostanzialmente è risultato (cfr. verbale n. 2 del 14 febbraio 2017):

a) che entrambi i candidati vantano, nei rispettivi curricula , esperienze apprezzabili sia in Italia che all’estero;

b) che, riguardo all’attività di ricerca, si è registrata una leggera preferenza in favore del prof. N, che ha riportato un indice bibliometrico caratterizzato da 27 articoli negli ultimi 5 anni, 1011 citazioni ed un H index pari a 10, mentre la prof. M ha prodotto 27 articoli negli ultimi 5 anni, 484 citazioni ed un H index pari a 9;

c) che entrambi i candidati hanno effettuato un’ampia attività didattica;

d) che, per quanto riguarda l’attività assistenziale, la commissione ha evidenziato:

d.1) a proposito della prof. M, che “ l’attività assistenziale è documentata fin dal 2000 quando come specialista collabora con una Casa di Cura convenzionata e con l’IRCS o Università di Bari. L’attività assistenziale risulta documentata anche nel periodo in cui nel 2011 frequenta l’Istituto Humanitas di Rozzano. Con la conferma del posto di ricercatore avvenuta nel 2008 in accordo con quanto dichiarato dalla candidata e come risulta dagli atti dell’Università di Foggia e dell’Azienda sanitaria ottiene l’incarico di dirigere il Servizio di Fecondazione Assistita (incarico di alta professionalità) come struttura semplice nel 2003. In tutta l’attività svolta ottiene vari riconoscimenti per le buone performance realizzate ”. Di conseguenza, la commissione ha concluso che “ la casistica operatoria istituzionale ed extraistituzionale risulta improntata soprattutto alla PMA senza trascurare alcuni tipi di intervento endoscopico, laparoscopico, laparotomico e vaginale. È tuttavia preponderante l’attività connessa con il ruolo di responsabile della PMA ”;

d.2) per il prof. N, invece, risultano “ documentate attività assistenziali per la diagnosi e terapia delle patologie ostetriche, ginecologiche ed oncologiche. L'attività di sala operatoria è rilevabile dall'ampio curriculum chirurgico che non trascurando i piccoli interventi della procreazione medicalmente assistita e della isteroscopia office riguarda grandi interventi di ginecologia oncologica e di endometriosi. Dal 2014 dirige l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia ”.

La commissione ha, perciò, tratto le risultanze delle proprie valutazioni, riassunte nei giudizi finali.

Ha rilevato che il controinteressato “ presenta un curriculum corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare una comprovata maturità scientifica, didattica ed assistenziale con indici bibliometrici buoni nel loro complesso ed ottimi nel risultato dell'indice di citazione. Comprovata l'attività assistenziale e chirurgica in tutti i campi della materia. Eccellente l'attività chirurgica correlabile con l'approfondimento scientifico degli stessi argomenti. Ampia casistica di chirurgia maggiore ed ostetrica nonché esperienza nella gestione di Unità Operativa Complessa. Insieme queste caratteristiche dimostrano il raggiungimento di una maturità in tutti i campi della disciplina con particolare riferimento alle ricerche collaborative internazionali e all'attività organizzativa in campo accademico ed assistenziale con la responsabilità di Unità Operativa Complessa ”.

La ricorrente ha presentato “ documentazione attestante l'attività scientifica ampia e di buon livello. La didattica è ben documentata sia prima che dopo l'assunzione della titolarità di Professore Aggregato. Dal punto di vista dell'attività organizzativa e assistenziale è indubbia una prevalenza in toto di interesse e impegno sulla fertilità. Anche la casistica operatoria e la scelta delle sedi di collaborazione dimostrano questa priorità. Complessivamente quindi la candidata ha un buon curriculum e produzione scientifica molto orientate alla PMA. Ai fini del presente concorso non può essere presa in considerazione per l'assenza di un'attività clinica più ampia e di indici di citazione piuttosto limitati ”.

Per mettere in discussione l’attendibilità di tali giudizi la prof. M ha sostenuto che sarebbe stata illegittima la decisione di eleggere la “ chirurgia ginecologica isteroscopica mini-invasiva ” alla stregua di profilo qualificante l’attività assistenziale (perché tale opzione dissimulerebbe, in realtà, una precostituita preferenza dell’Università di Foggia per il prof. N), giungendo ad affermare che “ non si comprende quale sia il vantaggio per il settore MED/40, derivante da tale tipo di scelta, che invece appare inutile e forse dannosa ” (cfr. pag. 18 dei primi motivi aggiunti).

Deduzioni non dissimili sono state articolate in merito alla rilevanza, ai fini della comparazione tra i candidati, della titolarità della direzione di Struttura complessa.

Il tutto sullo sfondo di una serrata critica sull’attendibilità – meglio sulla veridicità – della consistenza numerica dell’attività interventistica del controinteressato.

Reputa il Collegio che tali doglianze siano infondate.

Occorre premettere che l’applicazione delle regole tecniche comporta valutazioni suscettibili di apprezzamento opinabile qualora tali regole, a loro volta, facciano rinvio a concetti indeterminati o inerenti a circostanze presupposte per l’esercizio del potere provvedimentale.

Deve, inoltre, osservarsi che quella degli apprezzamenti tecnici non è qualificabile, in termini assoluti, come un’area interamente riservata alla pubblica Amministrazione. Ciò che è certamente precluso al giudice amministrativo (in sede di giudizio di legittimità) è la “ diretta valutazione dell’interesse pubblico concreto relativo all’atto impugnato sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza ” (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 3 novembre 1988, n. 5922): in altri termini, il merito dell’atto amministrativo concretatosi nel giudizio di valore e di scelta che “specializza” la funzione amministrativa (cfr. TAR Lombardia – Milano, 10 marzo 2014, n. 603).

Del resto, si è da tempo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “ la questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma, soltanto perché opinabile, in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601).

Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei criteri di specificazione dell’attività assistenziale, improntata ad una molteplicità di ambiti (patologie ostetriche, ginecologiche ed oncologiche), con ampio spettro sulla specializzazione interventistica (endoscopiche, mini-invasive e innovative) e con precipua attenzione alla “ attitudine al coordinamento e gestione di una struttura complessa di ostetricia e ginecologia ”.

Il punto di ricaduta dei giudizi formulati dalla commissione è individuabile nella sottolineatura, riguardo alla prof. M, della preponderanza dell’attività riconducibile alla procreazione medicalmente assistita (PMA), mentre al prof. N è stata riconosciuta una maggiore maturità accademica in ragione della versatilità delle sue competenze, queste ultime fondamentalmente maturate quale “ responsabilità di Unità Operativa Complessa ”.

Ciò spiega la ragione per cui il filo conduttore delle censure proposte dalla ricorrente sia stata la veemente contestazione sull’incarico di Direzione della struttura complessa di Ginecologia ed Ostetricia di Foggia ed i riflessi di tale vicenda sul presente giudizio.

Qualche esempio.

Nel ricorso introduttivo la prof. M ha sostenuto che l’impugnato regolamento avrebbe perseguito l’obiettivo di “ bypassare il procedimento di individuazione del Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia degli Ospedali Riuniti di Foggia, consentendo automaticamente al N di essere sicuramente nominato in qualità di professore associato, senza attuare quella comparazione con la prof. M, che tanto teme ” (cfr. pag. 11).

Nel primo ricorso per motivi aggiunti si è soggiunto che “ la vittoria del concorso universitario, bandito con una tempistica da record, e la relativa chiamata a professore associato, non ha rimando solo sullo status universitario del candidato vincitore, ma anche sulla sua posizione assistenziale, perché il vincitore della procedura in questione assume automaticamente la Direzione della Struttura complessa di Ginecologia ed Ostetricia Universitaria a Foggia: e questo è l'effetto che si vuole impedire con la presente impugnativa ” (cfr. pag. 3).

Nella memoria del 4 novembre 2017 si è, infine, ribadito che “ la vicenda che ci occupa è solo un tassello di un quadro ben più ampio, già noto a codesto Tar, in cui l'Università di Foggia ha strenuamente perseguito l'obbiettivo di consentire al N di essere nominato quale Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Foggia" e Professore associato presso la medesima Università, senza attuare concretamente e "ad armi pari" una comparazione con la prof. M ”.

Nondimeno, gli effetti di detta vicenda – non più sub judice in quanto definita con la sentenza n. 2558/2017 del Consiglio di Stato, che ha riformato la pronuncia di primo grado di questo Tribunale, dichiarando la legittimità dell’incarico conferito al prof. N – non possono avere impatto sull’odierna controversia e, in particolare, sul controverso criterio dell’attività assistenziale.

Come, indirettamente, ha confermato la sentenza n. 1349/2016 di questo Tribunale, evocata dalla ricorrente, è nell’ambito della selezione per l’incarico di direzione della Struttura complessa che potrebbe avere (come, infatti, ha avuto) rilevanza la reale portata – qualitativa e soprattutto numerica – della casistica operatoria, essendo valutabile, in quel particolare contesto, la proporzione tra il numero degli interventi e il correlato punteggio da attribuire.

Al contrario, nella procedura oggetto del contendere la consistenza numerica degli interventi non ha previsto l’attribuzione di un punteggio, dunque una valutazione puntuale, essendo prevalsa la complessità del giudizio qualitativo sui candidati.

Tale impostazione riflette l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “ la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6298;
C.G.A.R.S., 29 febbraio 2012, n. 230;
Cons. Stato, VI, n. 2364 del 2004, cit.). Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione
” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079;
id., 16 luglio 2015, n. 3561)

Il Collegio è, pertanto, dell’avviso che non sussistano elementi tali da mettere in dubbio l’appropriatezza delle valutazioni di merito tecnico che hanno condotto a regolare la disciplina del concorso oggetto del contendere e che, una volta trasfuse in precisi criteri, coerentemente applicati dalla commissione, hanno determinato l’attribuzione al controinteressato del posto di professore associato.

La reiezione dei primi cinque motivi (a parte il settimo) determina l’infondatezza del sesto motivo (illegittimità derivata degli atti impugnati).

Va, conseguentemente, respinta la proposta domanda risarcitoria, peraltro non coltivata nel corso del giudizio.

In conclusione, il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti.

La complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi