TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-01-14, n. 201100129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2011-01-14, n. 201100129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201100129
Data del deposito : 14 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07896/1998 REG.RIC.

N. 00129/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07896/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7896 del 1998, proposto da:
Cooperativa America con sede legale in Via Vigna 11. 31 — Bcoli in persona del legale rappresentante pro tempore B N, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso la stessa in N, via Melisurgo n. 4;



contro

Comune di Bcoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S A V, con domicilio eletto presso lo stesso in N, via Tino di Camaino, n. 6;



nei confronti di

T M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Carro e Nicolino Petrucci, domiciliati ope legis in N, presso la Segreteria Tar;



per l'annullamento

a) dell’ordinanza del Comune di Bcoli n. 125 del 19/6/1998 notificata in pari data, con la quale si ordina al sig. Betti nella qualità di Presidente della Cooperativa America, la riapertura del varco esistente al fine di consentire l’osservanza della clausola compromissoria di cui alla concessione demaniale marittima n. 11403 del 19/6/1998, entro 24 ore dalla data di notifica; b) del provvedimento del Comune di Bcoli a firma del Sindaco e del Dirigente IV settore prot. N. 11988 del 22/6/1998 con il quale si dispone l’esecuzione delle opere di riapertura del varco esistente e interdizione del passaggio tra le due concessioni finitime “T M” e “Coop. America” con paletti a rete; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 25.07.2003, c) dell’ordinanza a firma del responsabile VI settore del Comune di Bcoli prot. 11302 dell’11/06/2003 (ordinanza n. 94 notificata in data 12/6/2003); d) dei provvedimenti tutti in esso richiamati per la parte in cui gli stessi sono lesivi della posizione della società ricorrente; e) nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo della posizione della ricorrente ivi compreso la nota a firma del medesimo responsabile del Comune di Bcoli prot. N. 10462-11606 per la parte in cui è sospesa l’istruttoria della prativa relativa al rinnovo dell’atto di concessione sul presupposto di pretese inadempienze come evincibile dall’ordinanza 94 impugnata sub c);

d) nonché per il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da parte della società da ricollegare ai provvedimenti in questa sede impugnati, danni da quantificare in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bcoli e di T M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7896 dell’anno 1998, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere titolare di una concessione demaniale marittima e di aver chiesto, in data 21.11.1996, alla Provincia l’autorizzazione alla chiusura di un varco, alla sistemazione di un muro ed all’apertura di un nuovo varco in zona via Lido Miliscola, presentando l’altresì, in data 17.04.1997, la richiesta di autorizzazione edilizia per le predette opere;

- di aver ottenuto, in data 18.07.1997, la concessione demaniale con obbligo di provvedere alla manutenzione del varco, onde garantire la libera e gratuita fruizione alla collettività per raggiungere la battigia e l’ingresso al chiosco in concessione a T M;

- che, in data 20.03.1997, la Provincia concedeva l’autorizzazione all’apertura del varco e che il Comune, in data 20.05.1997, rilasciava la concessione edilizia per i lavori in questione;

- che, pertanto, i lavori

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