TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-09-17, n. 202100644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-09-17, n. 202100644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100644
Data del deposito : 17 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2021

N. 00644/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00467/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2021, proposto da
L S, rappresentato e difeso dall'avvocato N A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA non costituita in giudizio;

per L' OTTEMPERANZA

della sentenza emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 600 del 03.12.2015, nel Giudizio RG. 2750/2013, instaurato dalla Sig.ra L S nei confronti dell' IPAB FONDAZIONE GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE - ORA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – ATS SARDEGNA - con cui il Giudice del lavoro ha “ dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria DS del CCNL applicato al rapporto dalla data di vigenza del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP –

ARIS

2002/2005 ed al corrispondente trattamento retributivo”
e, per l'effetto “ ha condannato la Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari alla differenza tra tale trattamento retributivo e quanto percepito complessivamente dalla ricorrente a far data dalla vigenza del CCNL, oltre che dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 62 del CCNL, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle differenze annualmente rivalutate dalle scadenze al saldo (…omissis…)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2021 la dott.ssa Grazia Flaim e dato per presente l'avvocato N A O (per la ricorrente), che ha depositato note d'udienza sostitutive della discussione da remoto (regime Covid );

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è stata assunta alle dipendenze del IPAB “ Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe ”, dal lontano 11.11.1991, ed inquadrata, inizialmente, nel “ 4° livello ”, con mansioni di “ Assistente socio sanitario con funzioni educative” del CCNL per il personale delle strutture sanitarie associate ARIS,.

Il contratto è stato successivamente modificato, dal 1.09.2001, in “ livello D ”, paga base mensile lorda di € 1.801,12 (doc.1 Busta paga

IPAB

Fondazione San Giovanni Battista e Certificato di Servizio del 20.02.2013).

La Sig.ra Sanna è stata “ reinquadrata ”, con nota del 6.11.2002, della Fondazione IPAB di Ploaghe, con decorrenza 1.9.2001 nella “ Categoria D ”, profilo di “ Responsabile dell’attività ludico – educativa presso il Centro di Riabilitazione – Day Hospital CDR ” del predetto Ente, con funzioni di <
coordinamento di attività didattiche riabilitative erogate in regime di Day Hospital >;
in realtà la dipendente svolgeva mansioni riconducibili alla superiore categoria “DS” senza riconoscimento da parte del datore di lavoro.

Al fine di ottenere il “riconoscimento di fatto delle mansioni superiori” ed il diritto alle corrispondenti differenze retributive, oltre alla indennità di coordinamento prevista all’art. 62 del CCNL e del relativo inquadramento economico, la Sig.ra Sanna il 16.12.2013, adiva l’autorità giudiziaria (Giudice del Lavoro) e depositava ricorso, ex art. 414 c.p.c., presso la cancelleria del Tribunale di Sassari, Sezione G.L., dove la causa veniva iscritta al numero RG. 2750/2013.

All’esito del procedimento giudiziario il Tribunale del Lavoro di Sassari, con sentenza n. 600 del 3.12.2015, accertava, in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente, il suo diritto:

* all’ “ inquadramento nella superiore categoria DS” e a far data dal 1997 ,

*riconoscendo alla stessa il diritto a percepire l’ <
indennità di coordinamento >
contemplata all’art. 62 del

CCNL

Sanità Privata ARIS, a decorrere dall’1.1.2002 ,

*condannando l’IPAB al relativo versamento delle differenze retributive.

La ricorrente provvedeva, il 19.1.2016, a notificare a controparte (con consegna a mani, al domicilio del procuratore costituito in giudizio, Avv. G C R) la sentenza, munita di formula esecutiva.

Successivamente la sentenza veniva notificata anche alla sede legale della Fondazione IPAB “Giovanni Battista di Ploaghe”, il 21.03.2016, unitamente all’atto di precetto.

L’Amministrazione (

IPAB

Fondazione S. Giovanni Battista), in data 16.4.2016, depositava presso la Cancelleria della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ricorso in appello avverso la sentenza, oggetto dell’odierna ottemperanza, e la causa veniva iscritta a numero RG. 54/2016.

Parte ricorrente ritiene che il termine breve per la proposizione del ricorso in appello fosse, nell’aprile 2016, ampiamente decorso, in considerazione dell’avvenuta notifica della sentenza, nel gennaio 2016, presso il domicilio del “legale costituito in primo grado” della Fondazione IPAB.

In data 8.3.2017 la causa veniva “ cancellata dal ruolo ” per mancata comparizione delle parti (come risulta dal certificato della Corte ‘Appello del 4.8.2020 (cfr. doc. n. 2) .

Nonostante l’esecutività (ex art. 431 del cpc) della sentenza del Giudice del Lavoro (a prescindere dal passaggio o meno in giudicato della sentenza di primo grado), l’IPAB non ha ottemperato a quanto statuito dal Giudice del Lavoro con la pronuncia n. 600/2015.

La dipendente continuava a svolgere le mansioni indicate senza il riconoscimento retributivo (e contributivo);
fino all’estinzione dell’Ente (IPAB) avvenuta con decreto della Presidenza della Regione Sardegna n. 32 del 6.6.2016.

A seguito dell’estinzione dell’IPAB l’odierna ricorrente “ transitava ” direttamente alle dipendenze della ASL di Sassari (ora ATS), inizialmente con contratto a tempo determinato (sino al 31.12.2016), con applicazione del CCNL della Sanità Privata, “ livello D ”, profilo professionale “ Educatore ”, senza titolo specifico, con paga base mensile lorda di € 1.801,12 (cfr. doc. 3 Busta Paga mese luglio 2016), in attesa dell’approvazione delle “ Tabelle di equiparazione ” da parte della Giunta Regionale.

Successivamente l’ATS Sardegna con lettera del 13.1.2017 (doc. 4), oltre a comunicare alla ricorrente la <
proroga >
del contratto a tempo determinato sino alla data del 30.6.2017, informava la lavoratrice che, a partire dalla mensilità di gennaio 2017, si sarebbe provveduto “in via cautelativa alla rimodulazione del trattamento economico attualmente in godimento alla S.V., attribuendo provvisoriamente l’importo complessivo lordo calcolato a seguito dell’applicazione della <
Tabella di equiparazione >
tra CCNL della <
sanità privata >
e quello della <
sanità pubblica >, che era stata ipotizzata nel “Progetto di incorporazione”, in corso di esame e approvazione da parte della Giunta Regionale”, risultante dal prospetto allegato (doc. 5 Prospetto di “ modifica livello e retribuzione ”).

Da tale Prospetto, allegato alla comunicazione del 13.1.2017, si evince che:

a)nella Tabella di equiparazione inviata dal Commissario dell’ ex IPAB allegata al D.P.R. Reg. n. 32 del 6.06.2016, l’odierna ricorrente è stata inquadrata, in “ CAT. D – Profilo professionale Educatore senza titolo specifico ”, con incarico “ Responsabile attività ludico educative Centro di Riabilitazione ”, compenso lordo mensile € 1.801,12;

b) e ciò avveniva nonostante la sentenza n. 600 del 3.12.2015 avesse espressamente riconosciuto il diritto della Sig.ra Sanna “ all’inquadramento nella<
categoria DS>
del CCNL applicato al rapporto dalla data di vigenza del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP –

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