TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-07-31, n. 201501142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-07-31, n. 201501142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201501142
Data del deposito : 31 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00666/2014 REG.RIC.

N. 01142/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2014, proposto da:
VI AT, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Zanettini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;



contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Firenze in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

- del decreto del Ministro dell’Interno di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto di divieto di detenzione armi nr. 0063139 notificato in data 30.01.14;

- del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti di qualunque genere nr. 0063139 emesso in data 05.08.2013 dalla locale Prefettura – UTG – conosciuto in data 06.09.2013;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con decreto 5 agosto 2013 prot. n. 0063139 (notificato il 6 settembre 2013), il Prefetto di Firenze decretava l'applicazione al ricorrente del divieto di detenzione di armi, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. ed ingiungeva al medesimo di vendere o cedere le armi in suo possesso a persona non convivente entro 60 giorni dalla notifica del decreto stesso; l’emanazione del provvedimento era determinata dall’intervento effettuato in data 4 giugno 2013 da una pattuglia della Polizia di Stato, a seguito di una violenta lite scoppiata tra il ricorrente e la moglie; intervento che rilevava una violazione della normativa in materia di controllo e tenuta delle armi (possesso di una canna non denunciata di fucile semiautomatico; mancata adeguata custodia delle armi che erano <<riposte nell’armadio della camera da letto dei figli, di cui uno minorenne e altre in mobili della casa che, pur chiusi, erano facilmente accessibili anche a persone non in possesso dei requisiti previsti per il maneggio delle armi>>) e portava ad una denuncia del ricorrente per il reato di cui all’art. 696 c.p. in relazione all’articolo 38 del T.U.L.P.S. (detenzione abusiva di armi).

Il provvedimento costituiva oggetto di ricorso in sede gerarchica da parte dell’interessato ed il

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