TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-04-20, n. 202200023
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Pubblicato il 20/04/2022
N. 00023/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Dondeynaz in Aosta, piazza Chanoux 28;
contro
Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, R J, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L R P, A G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L R P in Milano, via Barozzi 1;
nei confronti
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Marrapodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Chiofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Deleuse Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- del perdurante vincolo pubblico riguardante il terreno nel Comune di -OMISSIS-, Catasto -OMISSIS-, Foglio -OMISSIS-, avente natura di diritto reale pubblico con titolare la Regione Autonoma Valle d’Aosta, e integrante parte del demanio sciabile a tutt’oggi non oggetto di qualsivoglia sdemanializzazione, come da tracciato storico della pista -OMISSIS-, ante decreti regionali ricognitivi della sua classificazione.
Nonché per l’annullamento:
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, nonché del permesso di costruire in sanatoria, dai contenuti ignoti, pratica edilizia Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, oggetto dell’avviso prot. -OMISSIS-, in pubblicazione all’Albo pretorio telematico comunale dal 20 aprile al 20 maggio ’21, rilasciato ai pretesi illegittimi titolari (non più dal -OMISSIS-per i mappali -OMISSIS-) Signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, “per lavori di adeguamento funzionale con spostamento della pista da sci n. -OMISSIS- in assenza di permesso di costruire”;
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, dagli estremi e contenuti ignoti, con cui il Comune di -OMISSIS-, illegittimamente, ha attestato e/o dichiarato e/o riconosciuto, ai sensi dell’articolo 38, comma 12, legge regionale 11/1998, la natura di intervento diretto alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali con riferimento ai lavori strutturali e geotecnici di versante intrapresi sulla base di semplice e illegittima Scia -OMISSIS-pervenuta al Comune di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-dagli attuatori – committenti Signori -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, dagli estremi e contenuti ignoti, con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha istruito e dato seguito alla domanda di soggetto non statutariamente abilitato in proprio della -OMISSIS-, peraltro in contrasto con la titolarità delle aree in capo a soggetti diversi dai Signori-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-, concernente la classificazione della pista -OMISSIS-, già in esercizio da parte della -OMISSIS- per il tracciato storico, con spostamento della stessa sull’area dissestata e interessata dai lavori strutturali e geotecnici di versante intrapresi sulla base di semplice e illegittima Scia -OMISSIS-pervenuta al Comune di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-;
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, dagli estremi ignoti, con cui la commissione regionale tecnico – consultiva per le piste di sci ha effettuato l’illegittimo e discriminatorio sopralluogo del -OMISSIS- -OMISSIS-in -OMISSIS-;
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, anche di contenuti e estremi ignoti, e compresa la dichiarazione con lettera -OMISSIS-, con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta, Dipartimento Ambiente, ha ritenuto di aderire alla classificazione della pista -OMISSIS-, nonostante l’omessa verifica di assoggettabilità a VIA dell’infrastruttura sciistica;
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, dagli estremi e contenuti ignoti, con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha dato luogo alla Conferenza di servizi di classificazione della pista -OMISSIS-, seduta del -OMISSIS-, mai oggetto di comunicazione, e il cui testo non firmato del verbale è stato conosciuto dal -OMISSIS- nell’ambito del ricorso -OMISSIS-Reg. Ric. T.A.R. per la Valle d’Aosta;
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, dagli estremi e contenuti ignoti, con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta, Dipartimento Trasporti, ha terminato l’istruttoria e proposto la classificazione della pista -OMISSIS-, in particolare del nuovo tratto frutto dei lavori di versante intrapresi sulla base di semplice e illegittima Scia -OMISSIS-pervenuta al Comune di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, e poi da ultimo oggetto del permesso di costruire in sanatoria, dai contenuti ignoti, pratica edilizia Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, oggetto dell’avviso prot. -OMISSIS-;
- di ogni atto, anche istruttorio, parere, comunicazione, o comunque denominato, dai contenuti presupposti ignoti, con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessore Luigi Bertschy, ha adottato il decreto 9/2021, recante data 26 aprile 2021, mai oggetto di comunicazione, e il cui testo non firmato del verbale è stato conosciuto dal -OMISSIS- nell’ambito del ricorso -OMISSIS-Reg. Ric. T.A.R. per la Valle d’Aosta, nella parte in cui ha revocato il precedente decreto 7/2015, ha imposto vincoli preordinati all’asservimento coattivo a pista interessanti anche il -OMISSIS-, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha introdotto variante al piano regolatore comunale interessante anche il -OMISSIS-, nonché ha classificato il nuovo tratto della pista -OMISSIS- frutto dei lavori di versante intrapresi sulla base di semplice e illegittima Scia -OMISSIS-pervenuta al Comune di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, nonché degli altri atti preparatori, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS-di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott.-C B uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, il condominio -OMISSIS- -OMISSIS-, situato nel Comune di -OMISSIS- - frazione -OMISSIS--OMISSIS- (Catasto -OMISSIS-), e il signor -OMISSIS-, proprietario di un alloggio facente parte del suindicato Condominio, impugnavano, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il permesso in sanatoria -OMISSIS-, oggetto dell’avviso prot. -OMISSIS-, rilasciato ai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, ritenuti non più legittimi proprietari delle aree viciniore ed avente ad oggetto i lavori strutturali e geotecnici di versante iniziati nell’estate 2019, sulla base di una illegittima -OMISSIS-, funzionali allo spostamento della pista da sci n.-OMISSIS-.
Parte ricorrente assume che i fondi in esame ai mappali -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-sono di proprietà, dal -OMISSIS-, delle società -OMISSIS- già proprietarie al momento dell’avvio amministrativo dei lavori nell’estate 2019 in virtù della Scia -OMISSIS-pervenuta al Comune di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, e nessun mandato specifico intercorre tra tali società e i committenti – attuatori Signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
I ricorrenti, inoltre, impugnano il verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 4 marzo nonché le risultanze del sopralluogo del -OMISSIS- -OMISSIS-e relativa istruttoria svolta dalla Commissione tecnico-consultiva per le piste da sci prevista dall’art. 6 della citata l.r. 9/1992 che hanno condotto all’adozione del decreto n. 9 del 26 aprile 2021. Con tale decreto, infatti, l’Assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, competente per materia, provvedeva all’attribuzione di nuova classificazione alle piste -OMISSIS- (denominata -OMISSIS-) e classificata come pista e -OMISSIS- bis (denominata -OMISSIS- -OMISSIS-), classificata come pista di rientro, nel nuovo tracciato.
Ebbene, assumendo l’illegittimità di tali atti, adottati, tra l’altro, eludendo la verifica di assoggettabilità a VIA della infrastruttura sciistica per come prevista ai sensi dell’art. 17 L.R. 12/2009 alla luce dei lavori strutturali e geotecnici di versante da inquadrarsi come modifiche sostanziali, parte attorea ne ha chiesto l’annullamento.
A sostegno dell’impugnazione parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione articolo 60, comma 1, legge regionale 11/1998 e/o corrispondente norma del D.P.R. 380/01, violazione e falsa applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di legittimazione a richiedere un titolo edilizio, eccesso di potere per irragionevolezza manifesta: secondo parte ricorrente vi è carenza di legittimazione attiva dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- già in ordine alla -OMISSIS-. Gli stessi, infatti, non sarebbero più proprietari dei fondi di cui ai mappali -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-(di proprietà, dal 15 novembre ’18, delle società Base3 sr.l. e Piste Investments s.r.l.) e pertanto non avevano alcun titolo per richiedere permesso di costruire in sanatoria.
2) Violazione e falsa applicazione articolo 3 legge regionale 12/2011, incompetenza a favore dello Sportello Unico Enti Locali, -OMISSIS-: secondo parte ricorrente, i lavori geotecnici e strutturali di spostamento della pista da sci n. -OMISSIS-, oggetto del provvedimento di sanatoria, riguardano un’opera di natura produttiva rientrante nell’alveo di applicazione dell’articolo 3 legge regionale 12/2011, la cui trattazione va devoluta allo Sportello Unico Enti Locali, -OMISSIS-, e non già al Comune di -OMISSIS-.
3) Violazione e falsa applicazione articolo 21 legge regionale 54/1998, incompetenza del sindaco ai sensi dell’articolo 26 legge regionale 54/1998 e/o di altro soggetto diverso dal Consiglio comunale, violazione e falsa applicazione dello Statuto del Comune di -OMISSIS- e/o altra norma regolamentare, violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, comma 12, legge regionale 11/1998, eccesso di potere per travisamento dell’interesse pubblico, difetto di istruttoria e travisamento delle circostanze di fatto: a dire dei ricorrenti, il Comune avrebbe rilasciato, in ordine ai lavori intrapresi, una dichiarazione illegittima ai sensi dell’articolo 38, comma 12, L.R. 11/1998, con la quale avrebbe garantito la natura di intervento volto alla salvaguardia di interessi economici e sociali.
4) Violazione e falsa applicazione articolo 17 legge regionale 12/2009, eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e ingiustizia manifesta: per parte attorea, i lavori strutturali e geotecnici hanno comportato delle variazioni qualitative con conseguenti dannose e pericolose modifiche sostanziali che avrebbero dovuto dare luogo ad una verifica di assoggettabilità a VIA dell’infrastruttura sciistica ex art. 17 L.R. 12/2009.
5) Violazione e falsa applicazione della normativa legale e regolamentare in materia di ambiti inedificabili per frana a media pericolosità;violazione e falsa applicazione articoli 35, 38, 59, 60 e 61 legge regionale 11/1998;Violazione e falsa applicazione DGR 378/2021 e precedenti DGR 966/2019 DGR 1759/2014 e DGR 29-OMISSIS-/2008;Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e ingiustizia manifesta.
6) Violazione e falsa applicazione art. 33 N.T.A. del Piano regolatore del Comune di -OMISSIS-: parte ricorrente sostiene che l’opera strutturale e geotecnica ha necessità, in proprio, di viabilità di accesso, come pure si inserisce nell’ambito di edificazioni complementari formalmente alberghiere, che richiedono esse stesse il rispetto dell’articolo 33 N.T.A. del Piano regolatore del Comune di -OMISSIS-.
7)Violazione e falsa applicazione articolo 3 legge regionale 9/92 / Violazione e falsa applicazione articoli 8, 10 e 14 legge regionale 11/04: sul punto parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione del procedimento di classificazione in violazione dell’art. 3, comma 5, L.R. 9/92;
8-9) Violazione e falsa applicazione articolo 15 legge regionale 19/07, violazione e falsa applicazione articolo 3 legge regionale 9/92, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
10) Illegittimità propria e invalidità derivata del decreto Regione Autonoma Valle d’Aosta 9/2021 di classificazione della nuova pista -OMISSIS-.
Le parti resistenti ed i controinteressati si costituivano in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone, quindi, il rigetto.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, tutte le parti in causa depositavano documenti ed ulteriori memorie difensive.
All’udienza del giorno 8 marzo 2022, dopo ampia discussione dei difensori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il gravame va in primis dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, condividendo il Collegio la preliminare eccezione in rito in tal senso formulata dalle parti resistenti, secondo cui nessuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati deriverebbe alla parte ricorrente, le cui proprietà non sono coinvolte dal nuovo tracciato della pista, sicché essa non risulta titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva tutelabile in questa sede, difettando la sua posizione degli indispensabili requisiti dell’attualità e della concretezza e, soprattutto della riferibilità ad essa.
Il Collegio premette che, per quanto riguarda la materia edilizia, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22) ha recentemente ribadito che, come stabilito dall’articolo 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a., l’interesse al ricorso integra un’autonoma condizione all’azione rispetto alla legittimazione a ricorrere e che la stessa deve essere accertata dal giudice, anche d’ufficio.
La vicinitas in ambito edilizio-urbanistico è pertanto idonea a comprovare la sola condizione della legittimazione a ricorrere e non soddisfa in modo automatico anche l’interesse al ricorso, che “si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio;utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto”.
Il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico-edilizio non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente;in effetti il criterio della vicinitas, se è idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia non esaurisce le condizioni necessarie cui è subordinata la legittimazione al ricorso, dovendosi da parte di chi ricorre fornire invece la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio (T.a.r. Valle d’Aosta, 19 dicembre 2018, n. 62, Cons. Stato sez. IV, 15/12/2017, n.5908).
È pertanto necessario che il ricorrente dimostri lo specifico pregiudizio che l’iniziativa edilizia (che assume posta in essere in violazione delle regole di settore) gli provoca e che l’annullamento del titolo edilizio impugnato sia per lo stesso concretamente utile (T.a.r. Veneto, sez. II, 18.03.2022, n. 469).
Nel presente giudizio, i ricorrenti lamentano un pregiudizio arrecato dai lavori geotecnici e strutturali relativi allo spostamento del tratto finale della pista da sci n. -OMISSIS- in quanto effettuati in zona a rischio frana a media pericolosità e poi sviluppati negli interventi edilizi degli odierni controinteressati.
Giova osservare, per un verso e con riferimento al primo rilievo, che tale spostamento risultava già previsto nella variante al Piano regolatore comunale approvata con deliberazione del Consiglio del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS--OMISSIS-, non tempestivamente impugnata.
Com’è noto, infatti, il Piano regolatore generale è lo strumento urbanistico principale perché stabilisce le direttive generali di sistemazione del territorio di un Comune. Avverso i provvedimenti comunali di pianificazione urbanistica e le relative varianti – che hanno natura discrezionale e possono, in sede di variante, incidere su precedenti, difformi destinazioni di zona, comportare modifiche radicali al piano vigente, e rettificare direttive urbanistiche pregresse, al fine di realizzare un processo di adeguamento e modernizzazione delle strutture al servizio del territorio (Cons.St., sez. IV, 01/03/2010, n.1182) - la legittimazione e l’interesse a ricorrere sussistono purché gli stessi contengano delle prescrizioni immediatamente e specificamente incidenti sulla sfera giuridica del soggetto ricorrente, con conseguente onere di immediata e tempestiva impugnazione, come si dirà non tempestivamente sviluppata nel presente giudizio.
Con specifico riferimento poi al permesso in sanatoria -OMISSIS-, dall’esame della relativa documentazione tecnica si evince come lo stesso concerna opere meramente conseguenti agli interventi di cui alla SCIA -OMISSIS-, posto che l’esecuzione dei lavori ivi previsti ha comportato lievi modifiche sugli scavi e sulla scogliera a monte, in ragione della natura del materiale di scavo e dell’esigenza di migliorare i drenaggi ed il monitoraggio della falda;così peraltro determinando un minore impatto visivo dovuto alla più facile mitigazione della scogliera a valle della pista e un’accresciuta efficienza dal punto di vista di sicurezza dell’impianto e di cautela generale.
Essendo rimasta invariata l’area oggetto degli interventi, così come l’inquadramento geologico generale ed i parametri geotecnici, appare evidente come nessun autonomo e distinto interesse possa radicarsi per effetto di tale provvedimento rispetto agli effetti connessi al SCIA -OMISSIS-, la cui definitività impedisce di contestare aspetti urbanistico-edilizi non innovativamente incisi dal permesso in sanatoria.
Va accolta, inoltre e come dinanzi accentato, l’eccezione circa la tardività del ricorso in esame in quanto volto a censurare provvedimenti che rappresentano l’esecuzione di quanto previsto nel P.R.G.C.
In particolare, la pista n. -OMISSIS- era stata oggetto di ridefinizione con la variante sostanziale al piano regolatore con la deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS--OMISSIS- che ha accolto integralmente le proposte di modificazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. -OMISSIS--OMISSIS-.
Sul punto, va osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, per i soggetti non destinatari di notifica individuale, come nel caso di specie i ricorrenti, la decorrenza del termine per impugnare un piano regolatore generale o una sua variante decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di riferimento dell'avviso di deposito dei documenti relativi al piano approvato: in relazione al quale le censure sono state tardivamente proposte (Cons. St., sez. VI,10 febbraio 2010 n. 663).
Infine, parimenti è dirsi in relazione ai contestati atti con cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta, Dipartimento Trasporti, ha terminato l’istruttoria e proposto la classificazione della pista -OMISSIS-, in particolare del nuovo tratto frutto dei lavori de quibus.
Ed, invero, poiché, per un verso, gli stessi non hanno inciso direttamente sulla proprietà di parte ricorrente, ma hanno interessato la disciplina della zona limitrofa a quella predetta;e, per altro verso, si pongono come meramente ricognitivi e ad altro fini qualificatori di effetti aliunde definitivamente prodottisi, non è possibile ravvisare un interesse ad agire attuale e concreto e, quindi, nemmeno una legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche in relazione alla connessa domanda di accertamento del perdurante vincolo pubblico riguardante il terreno de quo in quanto non sorretta da alcun interesse giuridicamente meritevole di tutela.
Stante il carattere assorbente della predetta statuizione non è possibile esaminare i motivi di merito dedotti da parte ricorrente.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.