TAR Milano, sez. IV, ordinanza collegiale 2012-12-05, n. 201202921

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza collegiale 2012-12-05, n. 201202921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201202921
Data del deposito : 5 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01012/2011 REG.RIC.

N. 02921/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2011, proposto da:

Impianti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. R B, A P, con domicilio eletto presso R B in Milano, corso Porta Vittoria, 47;

contro

Provincia di Como, rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso D C in Milano, c/o Segreteria Tar via Corridoni n. 39;

nei confronti di

Core Informatica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. F F, V L, Hebert D'Herin, con domicilio eletto presso V L in Milano, via della Guastalla n.1;

per l'annullamento

- della determinazione n. 228 del 24 febbraio 2011 del Settore Affari Generali, Istituzionali e legali, Centro Studi e Ricerche, Urp, Società Partecipate, Comunità Montane ed Enti Locali, comunicata a mezzo PEC il 28 febbraio 2011, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del 24 febbraio 2011, con la quale la Provincia di Como ha approvato l'aggiudicazione della gara d'appalto per la "fornitura di beni e servizi hardware e software per il centro servizi territoriale della Provincia di Como nell'ambito del progetto Siscotel 2005 "Comuni Digitali" alla Core Informatica s.r.l.;

- dei verbali relativi alle sedute pubbliche e riservate relative alla procedura tenutesi il 3, 4, 9, 15, 18 e 21 febbraio 2011;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ivi compresa la nota prot. n. 13220 del 22 marzo 2011 con la quale la Provincia di Como ha respinto la richiesta di annullamento in via di autotutela,

nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto qualora stipulato tra la Provincia di Como e la Core Informatica s.r.l. e, in ogni caso, per ottenere la condanna alla aggiudicazione in capo alla ricorrente e per l'effetto all'affidamento della citata fornitura di beni e servizi hardware e software.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Como e di Core Informatica S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Core Informatica Srl;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2012 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’ordinanza della sezione n. 379/2012 del 2 febbraio 2012, con la quale il collegio disponeva una verificazione su aspetti altamente tecnici da effettuarsi in contraddittorio fra le parti;

Vista la relazione depositata dal verificatore;

Rilevato che è stata sollevata l’eccezione di inammissibilità di tale verificazione, perché effettuata senza contraddittorio, e, per tale motivo, ne sono stati contestati, altresì, i contenuti;

Verificato che effettivamente la verificazione è stata posta in essere senza rispettare il contraddittorio fra le parti in causa, come invece era stato disposto nell’ordinanza succitata;

Ritenuto, pertanto, al fine del decidere, di dover reiterare la suddetta verificazione, da effettuarsi in contraddittorio fra le parti, per accertare se i prodotti offerti dalla controinteressata e dalla ricorrente rispettino le caratteristiche tecniche essenziali previste nella lex specialis di gara in relazione ai singoli punti dedotti nel ricorso principale ed in quello incidentale ed in particolare:

a) Se, con riferimento all’offerta di Core informatica : 1) i componenti di condizionamento rispondano alle specifiche tecniche previste dal capitolato speciale e siano migliorative rispetto alle stesse riguardo al flusso d’aria che li caratterizza;
2) la distorsione in uscita e la tolleranza di tensione in uscita del quadro di distribuzione elettrica incluso nell’UPS rispettino le prescrizioni del capitolato e se tali prescrizioni debbano o meno considerarsi essenziali in relazione a tali aspetti;

b) Se, con riferimento all’offerta di Impianti S.p.a., l’autonomia a metà carico dell’UPS rispetti le specifiche tecniche richieste dal capitolato e sia migliorativa rispetto alle stesse.

Ritenuto di incaricare all’espletamento della succitata verificazione il Direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di Milano, che provvederà entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, depositando entro i successivi 15 giorni la relativa relazione in triplice copia autentica presso la segreteria del Tribunale;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 3 ottobre 2013;

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