TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-06-06, n. 202201828

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-06-06, n. 202201828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201828
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 01828/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2018, proposto da
Laboratorio Biologia clinica della Dott.ssa Faraci Rosa & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Castorina e Antonio Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Miceli in Palermo, via Messina N. 7/D;



contro

- l’Assessorato della Salute della Regione SIna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Argento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del decreto del Dirigente Generale n. 2228 del 16.11.2016 dell’Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 1 – Accreditamento istituzionale, avente ad oggetto “Decreto di sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale Patologia Clinica BIOS della Dott.ssa Faraci Rosa & C. s.a.s. di FR (EN)”, con il quale è stata irrogata una sospensione dal rapporto di accreditamento di novanta giorni a partire dalla data di adozione del provvedimento; ove occorra, dell’art. 5 del D.A. n. 463/2003, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni ingiustamente subiti e subendi dalla struttura sanitaria ricorrente, in conseguenza dell’illegittima sospensione dell’accreditamento istituzionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

Viste le ordinanze collegiali n. 3353 del 22 dicembre 2016 e n. 351 del 20 febbraio 2017 della Sezione quarta della Sede staccata di Catania di questo T.A.R.;

Vista l’ordinanza presidenziale n.1355 del 29 novembre 2017, con la quale il ricorso in epigrafe, inizialmente proposto innanzi alla sede staccata di Catania, è stato assegnato alla competenza della sede di Palermo di questo Tribunale;

Vista la memoria conclusiva depositata dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano all’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022, e udito il difensore di parte ricorrente, presente come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

A. – Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 novembre 2016 e depositato il giorno successivo alla sede staccata di Catania di questo Tribunale, la struttura ricorrente – operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario per la branca specialistica di laboratorio – ha impugnato il decreto dirigenziale n. 2228 del 16 novembre 2016, con il quale l’intimato Assessorato regionale della Salute ha disposto la sospensione dell’accreditamento istituzionale della struttura per novanta giorni.

Si duole di tale provvedimento afflittivo, adottato in applicazione dell’art. 5 del D.A. n. 463/2003 per la presunta violazione dell’obbligo di partecipazione alla Valutazione Esterna di Qualità (VEQ), deducendo le censure di:

1) Violazione e falsa applicazione del d.a. n. 1682/2013; art. 1 – difetto di istruttoria e di motivazione – contraddittorietà e ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.a. n. 463/2003 e dell'art. 6 del d.a. n. 1629 del 2012, come modificato dal d.a. n. 1006 del 2014 —Violazione e falsa applicazione del Divieto di retroattività degli atti amministrativi — Violazione del principio di legalità – violazione e falsa applicazione del d.a. 28 dicembre 2011 n.2708, art.6, comma 5, nonché del d.a. 1682 del 12 settembre 2013, art. 1 , in quanto l’obbligatorietà di partecipazione ai programmi regionali di controllo è sorta solo con il D.A. n. 1682/2013, pubblicato nella G.U.R.S. del 8 novembre 2013; e, in ogni caso, non si comprende per quali analiti, con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2015, il Centro Regionale abbia ritenuto obbligatoria la partecipazione alla programmazione regionale;

2) violazione del D.A. n.890/2002 – violazione e falsa applicazione del D.D.G. 2698 del 30.11.2007 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria sotto altro profilo – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto , in quanto nessuna autorizzazione specifica era prevista per l’esecuzione degli esami oggetto di contestazione, da parte dei laboratori generali di base; né alla ricorrente sono mai stati contestati l’inadeguatezza del laboratorio o la carenza di attrezzature;

3) violazione e falsa applicazione dei Decreti Legislativi n.502/92 (art.16-quater), nonché del D.M. del Ministero della Salute del 5/7/2000 – eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità , in quanto la violazione della disciplina sui crediti formativi dovrebbe essere valutata solo alla conclusione del triennio di riferimento, e non durante tale periodo;

4)

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