TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-09-15, n. 202305117

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-09-15, n. 202305117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305117
Data del deposito : 15 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2023

N. 05117/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05849/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5849 del 2022, proposto da
Comune di Apice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tna Monti, F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 103 - Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Angela Conchiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ato Rifiuti di Benevento;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;



nei confronti

Chimana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 112;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

a) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali – U.O.D. Territoriale 50 17 06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, n. 104 del 27 ottobre 2022, recante l'Autorizzazione Unica alla realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e recupero rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Apice in zona industriale loc. Falcetti;

b) del Verbale della Conferenza di Servizi del 13 settembre 2022, recante la determinazione conclusiva favorevole dei lavori della Conferenza;

c) dei Verbali della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2021, 18 febbraio 2022, 14 aprile 2022, se, e per quanto occorra;

d) dei pareri favorevoli espressi in sede di Conferenza dei Servizi dal Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco, dall'ARPAC – Dipartimento di Benevento e dall'ASL di Benevento;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Chimana s.r.l. il 13 febbraio 2023,

a) in parte qua, del PUC del Comune di Apice, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20 gennaio 2020, ed atti presupposti;

b) in parte qua, del PTCP della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 del 26 luglio 2012 e deliberazione della Giunta Regionale n. 596 del 10 ottobre 2012, ed atti presupposti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Chimana s.r.l., della Provincia di Benevento, dell’Asl 103 - Benevento 1, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, è controversa la legittimità dell’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Campania, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, alla Chimana srl, giusta Decreto Dirigenziale n. 104 del 27 ottobre 2022, per la realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e recupero rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Apice, in zona industriale loc. Falcetti.

Più precisamente, tale impianto, come risulta dalla Relazione tecnica progettuale elaborata dalla stessa ditta Chimana, prevede la lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi, e la messa in riserva, con eventuale cernita di sostanze estranee, ed accorpamento per tipologie omogenee ai fini del successivo invio presso impianti autorizzati, di rifiuti speciali pericolosi.

2. Il Comune ricorrente ha premesso in fatto che su istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, presentata dalla Chimana s.r.l. in data 2 agosto 2021, la Regione Campania convocava apposita conferenza di servizi ex art. 14-ter L. n. 241/1990, che si svolgeva in quattro sedute, a cui venivano invitati a partecipare, nell’ambito delle rispettive competenze, il Comune di Apice, l’ARPAC – Dipartimento di Benevento, la Provincia di Benevento, l’ASL di Benevento, l’ATO Rifiuti di Benevento, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Chimana srl;

che nel corso delle varie riunioni:

- esso ricorrente esprimeva, sin da subito, il proprio parere negativo, indicando una serie di criticità da risolvere sul piano urbanistico, confermando anche in seguito detta posizione ostativa ( cfr. verbali prima e seconda riunione della Conferenza di Servizi del 20 ottobre 2021 e 18 febbraio 2022);

- venivano acquisiti, i pareri favorevoli di ARPAC, ASL e Comando Provinciale dei VV.FF. ( cfr. verbale della seconda riunione del 18 febbraio 2022);

- nella terza riunione della Conferenza di Servizi del 14 aprile 2022 l’ATO rifiuti, all’esito di ulteriore attività istruttoria e alla luce dei chiarimenti richiesti, formalizzava il proprio parere negativo, dichiarando che, pur non avendo ancora adottato il Piano d’Ambito previsto dalla Legge Regionale n. 14/2016, aveva approvato tre delibere di indirizzo nelle quali fissava le linee programmatiche, in base alle quali la gestione, nell’ambito dell’ATO, dei flussi di rifiuti previsti nell’impianto in parola (RAE ingombranti, ecc.) doveva essere effettuata da soggetto pubblico;

- anche la Provincia di Benevento esprimeva parere negativo, sottolineando che “l’impianto de quo, come già evidenziato nelle precedenti sedute, è ubicato ad una distanza inferiore ai 300 metri dal Fiume Calore, per cui non risultano rispettate le prescrizioni del PTCP, ed in particolare l’art. 79 delle norme di attuazione (prescrizioni per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti) il cui primo comma richiama l’art. 16 che individua le aree non idonee per l’ubicazione di impianti di trattamento rifiuti” (con la precisazione che detta prescrizione del PTCP sarebbe stata puntualmente recepita dal PUC adottato dal Comune di Apice, con l’inclusione dei corridoi ecologici del Fiume Calore nel sistema del Parco Fluviale);

- alla quarta ed ultima riunione della Conferenza di Servizi, inizialmente convocata per il 25 agosto 2022, e poi posticipata al 13 settembre 2022, in assenza del rappresentante del Comune di Apice, la Provincia e l’ATO rifiuti confermavano i pareri negativi espressi nelle sedute precedenti;

che ciò nondimeno, il Responsabile del Procedimento concludeva i lavori della Conferenza con determinazione favorevole, rilevando:

- con riferimento alla posizione del Comune di Apice, che “ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter della legge 241/1990, si acquisisce il parere favorevole per l’assenza dell’Ente”, non avendo il suddetto Comune riscontrato i chiarimenti forniti dalla Chimana srl successivamente al parere negativo espresso nella seduta del 20.10.2021;

- con riferimento alla posizione dell’ATO rifiuti, che “il piano d’ambito, di competenza dell’ATO previsto dalla l.r.n. 14/2016 non è stato ancora adottato. Considerato che né la legge regionale né il codice dell’ambiente n. 152/2006 assegnano efficacia prescrittiva alle linee guida, come richiamate nel parere sfavorevole dell’ATO, si ritiene di non poter tenere conto di tale parere ai fini di denegare l’autorizzazione richiesta dalla ditta CHIMANA”;

- con riferimento, infine, alla posizione della Provincia di Benevento, che “le disposizioni del vigente PTCP hanno efficacia diretta sugli strumenti urbanistici o loro varianti da adottare da parte dei Comuni, come disposto dalle norme della L.U. n. 1150/42 e dalla L.R. n. 16/2004. Il vigente strumento urbanistico del Comune di Apice non impedisce la realizzazione del progetto presentato dalla ditta, tanto è vero che è stato acquisito il certificato di destinazione urbanistica dal quale risulta che sull’area non sussistono vincoli e che l’area in questione è compresa in un piano di insediamenti produttivi. Pertanto, non avendo il PTCP immediata efficacia prescrittiva nei confronti del privato ed avendo il progetto ricevuto un regolare certificato di destinazione urbanistica dal Comune, si ritiene di non poter tenere conto di tale parere ai fini di denegare l’autorizzazione richiesta dalla ditta CHIMANA”;

che con nota prot. n. 9274 del 16 settembre 2022 il Comune di Apice ribadiva alla Regione Campania che

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi