TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400023
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2024
N. 00023/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Fuschino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura di -OMISSIS- e la Prefettura di -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
a) del decreto n. Cat.-OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia n.-OMISSIS-;
b) della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Prefettura di -OMISSIS- che ha fatto divieto in via definitiva all’interessato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
c) della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della stessa Prefettura che in via cautelare gli aveva fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
d) della nota prot. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stato dato avviso dell’avvio del procedimento amministrativo di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso a quello impugnato, anche di contenuto e data sconosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto n. Cat.-OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia-OMISSIS-, in passato accordatagli.
2. Il provvedimento negativo è seguito alla “ Proposta di divieto di detenzione armi ai sensi dell’art. 39 t.u. 18 giugno 1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.) e contestuale revoca del porto d’armi ” contenuta nel rapporto informativo trasmesso dalla Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- alle Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura e Prefettura) con la lettera n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Dalla documentazione trasmessa all’Amministrazione emergeva che:
i) il sig. -OMISSIS- era stato querelato dalla sorella, per averla minacciata di morte nel corso di una lite domestica, inseguendola fino all’uscio della porta brandendo delle pinze da camino mentre le urlava frasi, appunto, del tipo “ io ti uccido ”;
ii) la lite era stata occasionata da un ritardo della donna nel presentarsi per dare il cambio al fratello nella gestione dei turni che i due svolgevano nel fornire assistenza alla madre, anziana e bisognosa di cure;
iii) i militari, acquisita la notizia di reato ex art. 612 cod. pen., avevano proceduto al ritiro cautelativo del porto d’armi e delle cinque armi da fuoco legittimamente detenute dal querelato, che nell’occasione veniva altresì deferito all’A.G. per abusiva detenzione di armi ai sensi dell’art. 697 cod. pen. a seguito del rinvenimento, a casa sua, di un pugnale non dichiarato della lunghezza complessiva di 34cm e di lama di larghezza di 21cm, di conseguenza sottoposto a sequestro penale .
3. Con la comunicazione del -OMISSIS- di avvio del procedimento di revoca del porto d’armi, la Questura contestava al soggetto “ comportamenti rilevanti, tali da far ritenere che sia venuto meno il requisito relativo all’affidamento di non abusare delle armi ”, assegnandogli il termine di dieci giorni per produrre eventuali osservazioni o risultanze documentali a smentita.
4. Parallelamente, il -OMISSIS- la Prefettura decretava, in via provvisoria, il divieto all’interessato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, valutando “ che la gravità dei comportamenti denunciati a carico (…) nonché il comportamento tenuto, indicativo di una grave mancanza di capacità di autocontrollo, comporta l’inevitabile insorgenza di ragionevoli dubbi, circa la piena affidabilità del medesimo nella detenzione e nell’uso delle armi, persuadendo questa Autorità della necessità di emettere il provvedimento inibitorio in materia di armi ” (provvedimento poi confermato in via definitiva con il successivo decreto del -OMISSIS-).
5. La Questura di -OMISSIS-, dal canto suo, in difetto di osservazioni da parte del titolare della licenza, ha adottato il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi costituente l’oggetto sostanziale della presente impugnativa.
6. Il ricorso è stato affidato al seguente, articolato motivo: « VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 42 E 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.). ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE ».
In sintesi, la parte ricorrente si è doluta del fatto che l’Autorità di Pubblica Sicurezza avesse basato la valutazione della sua scarsa affidabilità nell’uso corretto delle armi su elementi astratti, piuttosto che su risultanze concrete; e, al contrario di quanto ritenuto dall’Amministrazione, la condotta da questa valorizzata -peraltro ancora al vaglio del giudice penale- sostanzierebbe un episodio di mera lite domestica, non essendo il comportamento del sig. -OMISSIS- connotato da un “ chiaro intento lesivo ”.
Il provvedimento sarebbe, inoltre, inadeguatamente motivato, e finanche contrario ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, poiché l’uomo “ avrebbe utilizzato delle pinze da camino per minacciarla (e non certamente le armi che pure aveva in casa a portata di mano)” (così la pag. 9 del ricorso) . Mentre la detenzione del pugnale sarebbe stata liberamente consentita dall’art. 13, ultimo comma, della legge n. 157 del 1992, rientrando tale arma tra “ gli utensili da punta e taglio atti alle esigenze venatorie ” che il titolare della licenza di fucile sarebbe per ciò stesso autorizzato a portare.
7. Si è costituita in giudizio per l’Amministrazione intimate l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale con un’articolata memoria ha illustrato le ragioni dell’infondatezza del ricorso.
8. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, con contestuale condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali della fase cautelare.
L’ordinanza, sul punto della ritenuta insussistenza del fumus boni iuris, è stata così motivata:
- « le Amministrazioni hanno dato conto delle circostanze poste alla base delle determinazioni gravate, esercitando correttamente l’ampia discrezionalità loro riconosciuta dalla legge »;
- « i provvedimenti sono proporzionati rispetto alla gravità dell’episodio del -OMISSIS- »;
- « non occorre piena prova dei fatti posti alla base della revoca del porto d’armi e del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, bastando gli accertamenti effettuati dagli organi di pubblica sicurezza (cfr. informativa n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dei Carabinieri di -OMISSIS-, dalla quale risultava che in data -OMISSIS- l’odierno ha minacciato per futili motivi la sorella con la seguente frase: “io ti faccio fuori ti uccido”, brandendo e puntandole contro delle “pinze” da camino.) ».
9.