TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2010-03-25, n. 201000186
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N. 00186/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00146/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2010, proposto da:
Comune di Offida, rappresentato e difeso dall'avv. J S B, con domicilio eletto presso Franco Argentati Avv. in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;Comune di Castel di Lama, Comune di Appignano del Tronto, Comune di Castorano;
nei confronti di
Ditta Eurobuilding Spa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della ordinanza dl Dirigente del Servizio viabilità-infrastrutture prot.8637 del 23/02/2010;
- di ogni atto connesso in particolare del verbale della conferenza di servizi in data 19.7.2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Ascoli Piceno;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, anche in relazione a quanto rappresentato nelle argomentazioni difensive formulate dall’Amministrazione resistente;
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034 nonché l’art. 36 del