TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2010-03-25, n. 201000186

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2010-03-25, n. 201000186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000186
Data del deposito : 25 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00146/2010 REG.RIC.

N. 00186/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00146/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 146 del 2010, proposto da:


Comune di Offida, rappresentato e difeso dall'avv. J S B, con domicilio eletto presso Franco Argentati Avv. in Ancona, via Matteotti, 99;


contro

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Marche Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24;
Comune di Castel di Lama, Comune di Appignano del Tronto, Comune di Castorano;

nei confronti di

Ditta Eurobuilding Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della ordinanza dl Dirigente del Servizio viabilità-infrastrutture prot.8637 del 23/02/2010;

- di ogni atto connesso in particolare del verbale della conferenza di servizi in data 19.7.2006.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Ascoli Piceno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 21, comma 7, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, anche in relazione a quanto rappresentato nelle argomentazioni difensive formulate dall’Amministrazione resistente;

Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034 nonché l’art. 36 del

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