TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2011-03-01, n. 201100353
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N. 00353/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2011, proposto da:
Y B D, rappresentato e difeso dagli avv. L O e H L, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di irricevibilità Cat. A.12/2010/Imm/2°sez./PSE/n.p. (FC) della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Treviso in data 21.10.2010 e notificato il giorno successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Elvio Antonelli e udito il difensore Lopresti per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso deve ritenersi fondato con riferimento alla censura di omessa comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/90 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Ritenuto opportuno compensare le spese fra le parti.