TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-11-19, n. 201503355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-11-19, n. 201503355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503355
Data del deposito : 19 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03124/2014 REG.RIC.

N. 03355/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03124/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S D L, P G D L, rappresentati e difesi dall'avv. S S D e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

U.T.G. - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, Via Rubichi;

nei confronti di

L F, S C, Rosario D'Aurelio;

per l'annullamento

della nota della Prefettura di Lecce del 22/10/2014 con cui è stato comunicato al trustee dei due Trust Pasama e Rinascita Avv. N D L che il Prefetto aveva adottato, in data 21/10/2014, informativa interdittiva antimafia nei confronti delle società M.bet, M.gaming, Pace ed M.slot oggetto di Trust;dell'informativa antimafia stessa, adottata con nota prot. 79318 del 21/10/2014, il cui contenuto è stato conosciuto dai ricorrenti per il tramite del Guardiano Avv. Stefania Federico solo in data 10/12/2014;di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e in particolare:del decreto del Prefetto di Lecce prot. n. 83618 del 05/11/2014, integrato da successivo decreto prot. n. 84731 del 07/11/2014;
nonché, per l'annullamento,della nota della Prefettura di Lecce prot. 2757 del 14/1/2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;nonché, per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti presentata dai ricorrenti alla Prefettura di Lecce in data 02/02/2015.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori Alessandra De Pascalis in sostituzione di S S D, Alessandra Invitto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo n.3124/2014 i ricorrenti, in qualità di disponenti e beneficiari del trust Pasama e Rinascita, hanno impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Lecce in data 22.10.2014 con riferimento alla società M. Slot, M.Bet srl, M.Gaming srl e Pace srl in quanto concessionarie dell’esercizio della raccolta a distanza dei giochi pubblici, gestione sale da gioco e scommesse, gestione apparecchi da divertimento di cui all’art.110 comma 6 e 7 TULP.

A seguito di tale avvenimento, i ricorrenti hanno conferito le quote sociali in due trust e, in particolare, Trust Rinascita (nel quale in data 18.3.2014 è confluita l’intera partecipazione della M.Bet srl) e il Trust Pasama (nel quale, in data 5.2.2014 è confluita l’intera partecipazione della M.Slot srl), nominando un manager esterno, il trustee avv. N D L.

Nell’ambito del predetto giudizio dinanzi a questo Tribunale, la Prefettura di Lecce ha depositato, fra gli altri, uno stralcio della relazione resa dagli Amministratori Straordinari della M.Slot nominati con decreto prefettizio del 5.11.2014 dalla quale emergerebbe “la stretta correlazione tra la famiglia De L e aziende sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo gestionale”.

In data 2.2.2015 i ricorrenti hanno inoltrato alla Prefettura di Lecce istanza di accesso agli atti al fine di prendere visione, mediante estrazione di copia, della relazione integrale predisposta e sottoscritta dagli Amministratori Straordinari della M.Slot, a distanza di due mesi dalla nomina, ricevuta con decreto prefettizio del 5.11.2014, senza ottenere risconto alcuno.

Avverso il silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di accesso suindicata, gli stessi sono insorti con il ricorso all’esame.

Con memoria depositata in data 13 aprile 215 l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la non ostensibilità del documento rientrando nella categoria di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi del comma 1 lett.b) dell’art. 3 del D.M. 10.5.1994 n.415, come modificato dal Decreto del 17.11.1997 n.508.

Nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con condivisibile orientamento giurisprudenziale si è affermato che "La norma di cui all'art. 3 comma 1, D.M. dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all' accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 4 ora comma 6, L. 7 agosto 1990, n. 241 ), deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 " (Tar Lazio Latina, 263/2012 e Tar Lombardia Milano 873/2013). Coerentemente, è stato dato rilievo preminente al diritto di accesso, osservando che " (...) il comma 7 dello stesso art. 24 - sulla scorta dell'insegnamento di C.d.S., A.P., 7 febbraio 1997, n. 5, recepito nella norma con le novelle operate dall' art. 22 della L. 13 febbraio 2001, n. 45;
dal comma 1 dell' art. 176 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
nonché dall' art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15 - non potrebbe essere più chiaro nello specificare che, in ogni caso (ossia anche nei casi in cui si tratti di atti sottraibili all'accesso mediante i regolamenti attuativi dei commi precedenti), "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"" (C.G.A. 722/2012).

Applicando tali principi nella fattispecie, deve essere data prevalenza alla tutela dei diritti di difesa dei ricorrenti, così ordinando all’Amministrazione di consentire l’accesso agli atti indicati in motivazione mediante estrazione di copia.

L’accesso va consentito nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, comunque, dalla notificazione della presente decisione.

Il ricorso deve quindi essere accolto:

Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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