TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2012-06-08, n. 201202733

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2012-06-08, n. 201202733
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201202733
Data del deposito : 8 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06133/2011 REG.RIC.

N. 02733/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06133/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6133 del 2011, proposto da:


F.Lli Ponzo S.n.c., A P, rappresentati e difesi dall'avv. V D, con domicilio eletto in Napoli, presso il Centro Direzionale Is.E/4 Pal.Fadim;


contro

Comune di Casoria, rappresentato e difeso dagli avv. M I, G C, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.-;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale di Casoria sulla domanda di permesso di costruire n. 9799 del 29.3.2010 (pratica edilizia n. 24/10).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casoria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La società ricorrente ha proposto domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire un manufatto per attività produttive su un suolo, di sua proprietà, sito in Casoria alla SS 87 km. 7,820 (in catasto censito al fol. 2, p.lla n. 16).

Con ricorso depositato il 5 dicembre 2011, l’istante ha adito questo Tribunale perché fosse ordinato all'amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di assenso edilizio presentata in data 29.3.2010.

Questa Sezione con sentenza n. 1087/2012 ha accolto il ricorso ed ha accertato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente in relazione all’istanza della ricorrente, rilevando comunque la pienezza della valutazione di merito che l’Amministrazione è chiamata a svolgere;
atteso peraltro che gli elementi versati in atti non consentivano a questo Tribunale di conoscere della fondatezza dell'istanza.

Nonostante sia trascorso il termine a suo tempo assegnato, la sentenza non risulta eseguita.

Pertanto la F.lli Ponzo S.n.c., con istanza depositata l’11 maggio 2012, ha chiesto che venga nominato un Commissario ad acta.

L’istanza è fondata, per cui in sostituzione del Comune inadempiente, il Tribunale ritiene di nominare quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Provincia di Napoli (o un funzionario dal predetto delegato), il quale provvederà in luogo dell'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.

L'ente locale intimato dovrà pagare il compenso del Commissario ad acta, il cui importo verrà determinato con separato provvedimento all'esito di presentazione di apposita istanza da parte del Commissario.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di esecuzione.

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