TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-09-29, n. 201701887
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Pubblicato il 29/09/2017
N. 01887/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani, n. 38;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento n. 127/17 emesso dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Milano, in data 11/05/2017, notificato in pari data, con il quale veniva disposto il rituro cautelare dell'arma d'ordinanza assegnata all'Assistente Scelto di P.L. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente, assistente scelto della Polizia Locale del Comune di Milano, ha impugnato il provvedimento dell’11 maggio 2017 con cui il Comandante della Polizia Locale di Milano ha disposto il ritiro cautelare dell’arma d’ordinanza assegnata fino alla definizione del procedimento penale a carico del ricorrente stesso per il reato di cui all’art. 612 bis comma 2 c.p.
Di tale provvedimento l’interessato ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare.
Il Comune di Milano non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28 settembre 2017, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti.
II) Come rilevato dal Collegio nel corso della camera di consiglio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato notificato al Comune di Milano presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il Comune di Milano, infatti, non è ente soggetto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, pertanto, la notifica effettuata presso quest'ultima risulta inesistente.
L'inesistenza giuridica della notificazione sussiste, difatti, non solo quando questa manchi del tutto ma anche quando sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito e cioè in modo tale da non consentirne l'assunzione nell'atto tipico di notificazione delineato dalla legge, allorquando - per esempio - sia fatta in un luogo diverso da quello previsto dalla legge e che non presenti alcun riferimento o attinenza al destinatario della notificazione stessa (Cons. Stato, sez. V, 13/09/2013, n. 4530;Cons. Stato, sez. VI, 14 aprile 2012, n. 5744;Cass. civ. Sez. V, 3 luglio 2013, n. 16684;Cass. civ. Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8608).
In questo caso non può, inoltre, nemmeno trovare applicazione, ai fini di evitare l'inammissibilità, il comma 4 dell'art. 44 del Cod. proc. amm., ai sensi del quale " nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza ". La scelta del luogo ove effettuare la notificazione ricade infatti esclusivamente sul ricorrente (Cons. Stato, sez. VI, 11/09/2013, n. 4495) e non sussistono le condizioni di non imputabilità dell'esito negativo della notifica.
In conclusione la vocatio in ius del Comune doveva essere effettuata mediante notifica presso la sede legale dell'ente e non mediante notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Da quanto sopra consegue l’inammissibilità del ricorso così come proposto.
Non v’è luogo per provvedere sulle spese di giudizio.