TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300207
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 00207/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00699/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 699 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Genova, sezione I civile, emesso il 28.09.2019 e pubblicato il 01.10.2019, di cui al procedimento al R.G.V.G.n. -OMISSIS- n. cron. -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La signora -OMISSIS- agisce in giudizio per l’ottemperanza al decreto monocratico indicato in epigrafe con cui la Corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero della giustizia a versare alla ricorrente medesima, a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la somma di € 1.500,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della giustizia.

Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., gli interessati possono proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, tra cui devono essere compresi i decreti di condanna emessi ai sensi della c.d. “legge Pinto” che hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi.

Nella specie, sussistono tutti i presupposti di natura formale affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente.

Essa, infatti, ha prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di cui chiede l’ottemperanza ed ha dimostrato di aver promosso il procedimento esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione di cui all’art.

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