TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300653

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300653
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00653/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00929/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



PER L’ANNULLAMENTO

Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

per l’annullamento della comunicazione di diniego di accesso agli atti del -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e la condanna dell'amministrazione resistente all'ostensione dei documenti richiesti

Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 4/10/2022:

per l’annullamento -previa misura cautelare- del decreto prot.-OMISSIS- notificato il -OMISSIS- (doc.1), con il quale il Prefetto della Provincia di Cosenza ha respinto l'istanza proposta per il ricorrente per il rilascio della licenza nomina a GPG e porto di pistola a tassa ridotta; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;

Vista la sentenza n.-OMISSIS- di accoglimento del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti proposto dal ricorrente e do conversione del rito da camerale ad ordinario in relazione all’atto di motivi aggiunti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 6.7.2022 e depositato in pari data -OMISSIS- ha esposto:

-) a seguito di istanza di rinnovo di licenza di guardia particolare giurata e relativo porto d’armi la Prefettura di Cosenza inviava al suo datore di lavoro preavviso di rigetto ex art.10-bis l.241/1990, in quanto lo stesso ricorrente era ritenuto carente dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S., sul presupposto, formulato in termini generici, dell’esito di alcuni controlli dello stesso con soggetti gravati da pregiudizi di polizia;

-) con istanza inviata il -OMISSIS- egli formulava istanza di richiesta copie atti al fine di presentare memoria difensiva;

-) con nota del -OMISSIS- la Prefettura negava l’accesso agli atti, sul presupposto che il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza abbia fatto presente l’impossibilità di esibire i documenti richiesti, richiamando il D.M. 16.3.2022.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento ne ha chiesto l’annullamento, con conseguente declaratoria dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti, adducendo VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE). VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E 24, COMMA 7, DELLA L. N. 241/1990.

3- Con memoria depositata il 13.7.2022 si è costituita la Prefettura di Cosenza per resistere al ricorso.

4- Con atto notificato il 4.10.2022 e depositato in pari data il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, osservando che in data -OMISSIS- è stato emesso, dal Prefetto di Cosenza, il provvedimento con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo di licenza di guardia particolare giurata.

5- Ritenendo illegittimo il provvedimento sopravvenuto, ne è stato chiesto l’annullamento per il seguente articolato motivo di diritto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10-BIS L. 7 AGOSTO 1990 N.241 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA 3 MANIFESTA, ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DAL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI.

Il ricorrente contesta l’illegittimità derivata del provvedimento non essendo stato consentito l’accesso agli atti nella fase procedimentale, impedendogli di esercitare il proprio diritto di difesa.

Inoltre, egli contesta difformità tra motivi ostativi e motivazione a base del provvedimento finale, che farebbe riferimento a denunce per minacce a carico dell’odierno ricorrente, assenti nel preavviso di rigetto e per i quali lo scrivente non ha avuto modo di esercitare le proprie prerogative in sede procedimentale.

Ancora, il provvedimento finale sarebbe carente di motivazione, essendo state indicate circostanze (asserite denunce per minacce e frequentazione con soggetti controindicati) generiche e non circostanziate, peraltro inidonee a consentirgli ogni difesa in proposito.

In ogni caso, contesta l’automatismo tra la pendenza di un procedimento penale e la carenza del requisito della buona condotta e, quanto all’asserita frequentazione di soggetti con precedenti di polizia, contesta l’utilizzabilità di tale elemento quale controindicazione al rilascio della licenza, specialmente qualora l’addotta frequentazione sia occasionale e non legata a particolari motivazioni delinquenziali, come si desumerebbe nella fattispecie non risultando provata alcuna frequentazione assidua con soggetti gravati da precedenti di polizia.

Il ricorrente altresì osserva che l’amministrazione non ha fornito in giudizio ulteriori elementi valutativi, essendosi limitata a produrre la relazione della Questura la quale ha riferito, a parte quanto già indicato nel provvedimento di diniego, che l’istante è stato notato sporadicamente (una volta nel 2001, una nel 2005, una nel 2006, una nel 2011, una nel 2013, una nel 2014) con soggetti, non meglio individuati, segnalati per aver commesso reati, elementi ritenuti inidonei a fondare una prognosi sfavorevole rispetto all’affidabilità nell’uso delle armi.

Contesta, infine, il ricorrente l’assenza di elementi concreti idonei a valutare in termini prognostici la sua affidabilità all’uso

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