TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2017-11-21, n. 201701036
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2017
N. 01036/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2017, proposto da:
NI IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio Venezia Tar Veneto in Venezia, Sestiere Cannareggio 2277;
contro
Comune di Cassola, Comune di Cassola, Ufficio Protocollo – Ufficio Messo Comunale non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 7129 del 29 maggio 2017 del Comune di Cassola, avente ad oggetto “Riscontro a Vs. nota del 18.05.2017 pervenuta il 19.05.2017 – prot. 6701”, di diniego all'accesso agli atti richiesto dal ricorrente in data 19 maggio 2017, nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente al richiesto accesso, con conseguente ordine all'amministrazione di esibizione della documentazione oggetto dell'istanza presentata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con atto ritualmente notificato e depositato, il nominato ricorrente ha proposto azione ex art. 116 c.p.a. avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il comune di Cassola ha negato l’accesso agli atti richiesto in data 19 maggio 2017 e per la dichiarazione del diritto ad avere accesso agli atti medesimi.
Espone il ricorrente di essere consigliere comunale in carica presso il Comune di Cassola e di avere inviato all’Ente in data 19 maggio 2017, in qualità di consigliere comunale, apposita richiesta di accesso alla richiesta della Procura della Corte dei Conti regionale di VE al Comune di Cassola V2016/00816/DIM”, nonché della risposta o risposte dell’amministrazione comunale alla medesima Procura sul medesimo provvedimento. Ciò ritenendolo utile all’espletamento del mandato del ricorrente, giacché attinente a questioni che incidono, sotto il profilo finanziario, sulla corretta tenuta del bilancio dell’Ente.
Precisa che, essendo stata analoga richiesta di accesso avanzata da altro consigliere comunale rigettata per ragioni di segretezza, aveva chiarito nella richiesta di accesso che il fascicolo V2016/00816/DIM era stato archiviato dalla Corte dei Conti. L’Amministrazione negava l’accesso sulla base delle motivazioni contenute nella nota prot. n. 7129 del 29 maggio 2017.
Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha dedotto, ritenendo illegittimo tale diniego, due articolati motivi:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 ss. della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 e 54 del “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti” del Comune di Cassola. Eccesso di potere. Erroneità dell’istruttoria. Insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali. Erroneità della motivazione. Sviamento di potere.
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 ss. della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 e 54 del “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti” del Comune di Cassola. Eccesso di potere. Erroneità dell’istruttoria. Insussistenza dei presupposti