TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-02-22, n. 202102114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-02-22, n. 202102114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102114
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2021

N. 02114/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02263/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 2263 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. N P (cod. fisc.: PNLNNZ46R12G273C) e dall’avv. G P (cod. fisc.: PNLGPP77S05G273O), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, Via Crescenzio, n. 25 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
-Commissione per la Visita Medica del Concorso, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-del Decreto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 10/1/2019, ricevuto in data 17/1/2019, recante esclusione dalla procedura concorsuale per giudizio di non idoneità agli accertamenti sanitari sostenuti in sede di visita medica, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso;

- del Verbale n. 2 in data 18/12/2918 con cui la Commissione Medica ha espresso giudizio di non idoneità, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2021, il cons. C A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140, superando tutte le prove selettive previste – compresa quella di idoneità psico-fisica – e risultando idoneo ma non vincitore del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010, ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

-la graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14 luglio 2010, in cui risulta collocato il ricorrente, è stata reiteratamente prorogata e, da ultimo, sino al 31 dicembre 2019, in virtù dell’art. 1, comma 368, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ”) e delle successive leggi finanziarie;

- ai sensi dell’art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l’accesso alle diverse carriere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’assunzione degli idonei è espressamente subordinata alla verifica della permanenza dell’idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell’Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha convocato il ricorrente ai fini dell’assunzione ed ha proceduto all’accertamento in ordine alla persistenza dei requisiti fisici;

- il ricorrente è stato ritenuto “ non idoneo ” all’esito della visita relativa all’accertamento in ordine alla permanenza dei requisiti di idoneità fisica, ai fini dell’assunzione, con la seguente motivazione: “ -OMISSIS-. D.M. 11/3/2088 n. 78, art. 1 c 1 lettera d. -OMISSIS-che conferma quanto già rilevato ” e ha dunque impugnato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria;

-il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Bando, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, erroneità e manifesta ingiustizia;

- la P.A. si è costituita con atto formale del 13.3.2019;

- con OCI di questa Sezione n. 3917 del 25.3.2019 è stata disposta verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di ciò la Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, autorizzando la Commissione medesima ad avvalersi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti consulenti nella scienza medica per cui è disposta verificazione;

- in base alla relazione di verificazione, depositata in data 2.5.2019 in adempimento dell’OCI suddetta, si è concluso per la carenza, in capo al ricorrente, dei -OMISSIS-previsti all’art. 1, comma 1, lett. d) del D.M. 78/2008 per il giudizio di idoneità al concorso, poiché è stato riscontrato che il ricorrente medesimo, all’esito -OMISSIS-ED. 38 -OMISSIS-) è risultato “ palesemente alterato ”;

- a seguito delle risultanze della verificazione, il Collegio ha pronunciato l’Ordinanza n. 4982 del 19.7.2019, con la quale ha respinto la domanda cautelare, tenuto conto delle motivazioni assunte in sede di verificazione (non avendo inoltre parte ricorrente - benché autorizzata- – fatto presenziare all’accertamento medico alcun consulente di parte) e liquidando, nel contempo, le spese a favore dell’organo verificatore nella somma di €. 500, poste carico del ricorrente ;

- con atto di appello rubricato R.G. 7436 del 2019, parte ricorrente ha impugnato, per richiederne la riforma, la precitata Ordinanza Cautelare di questa Sezione n. 4982 del 19.7.2019, che è stata poi annullata dall’Ord. Cons. Stato, Sez. 3°, n. 398 del 31.1.2020, la quale, “ tenuto conto delle contestazioni mosse dall’appellante alle modalità di svolgimento della verificazione che andranno opportunamente valutate” , ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

- il ricorrente, con memorie depositate, rispettivamente in data 24.5.2019 e in data 28.4.2020, ha contestato l’esito del suddetto giudizio diagnostico nonché la correttezza della procedura di verificazione seguita, evidenziando altresì che, in caso di dubbio, l’organo verificatore avrebbe dovuto eseguire l’esame con -OMISSIS-;

- con OCI di questa Sezione n. 7176 del 25.6.2020, il Collegio, preso atto della suddetta Ordinanza Cons. Stato Sez. 3° n. 398 del 31.1.2020, ha disposto una nuova verificazione, intesa ad -OMISSIS-, in contraddittorio tra le parti, sottoponendolo anche all’esame con -OMISSIS-, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello - viale Piero Gobetti, n. 6, per mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II;

- la relazione medica, depositata in data 4.8.2020, in adempimento all’Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 7176 del 25.6.2020, ha accertato, in sostanza, l’insussistenza, in capo al ricorrente, della causa sanitaria contemplata dall’impugnato provvedimento di esclusione;

- con OCI n. 9577 del 14.9.2020 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e, nelle more, è stato temporaneamente sospeso il provvedimento di esclusione impugnato, con ammissione “ con riserva ” e “ in soprannumero ” del ricorrente alla frequenza del previsto Corso di formazione;

- l’OCI di questa Sezione n. 9577 del 14.9.2020 è stata correttamente adempiuta dal ricorrente, che ha depositato, in data 8.10.2020, l’attestato di avvenuta integrazione del contraddittorio in data 6.10.2020;

Ritenuto che:

-il ricorso può essere definito, attesa la regolarità del contraddittorio;

-il ricorso merita accoglimento, in quanto dalle risultanze della verificazione –rispetto alla quale il Collegio non ha motivo di dissentire – non emerge la sussistenza della causa di non idoneità, posta alla base del provvedimento di esclusione impugnato e, conseguentemente, il ricorrente si palesa come in possesso del profilo adeguato;

-il provvedimento che ha dichiarato la non idoneità fisica del ricorrente deve essere annullato, così come ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente, per quanto di interesse;

- sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

- le spese di verificazione, liquidate in favore della Commissione Sanitaria di Appello, per l’importo complessivo di euro 500,00 – come da parcella dalla medesima depositata, che il Collegio ritiene congrua – sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente;

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