TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-07-01, n. 201901623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-07-01, n. 201901623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901623
Data del deposito : 1 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2019

N. 01623/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01768/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2007, proposto da
D P D e C C, rappresentati e difesi dagli avvocati A G e V G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G, in Catania, corso Italia, 13;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S T, domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania;

per l'annullamento

del PRG di Barcellona P.G. approvato con D.D.G. dell’8.02.2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sigg. D P D e C C – quali comproprietari di un apprezzamento di terreno esteso per 440 mq, sito in C.da Canistrà del Comune di Barcellona P.G., sul quale insiste un modesto manufatto edilizio - hanno impugnato col ricorso in epigrafe il nuovo PRG, adottato con delibera commissariale n. 1/2003 ed approvato con D.D.G. dell’A.R.T.A. dell’8/02/2007, nella parte in cui destina il loro terreno in parte a zona A (quella in cui esiste il manufatto edilizio), ed in parte a Zona E4 (verde di rispetto e di pausa del margine urbano).

Premettendo che l’originaria classificazione contenuta nel precedente strumento urbanistico era B4 (saturazione e trasformazione per singoli edifici), e che l’area in questione si connota oggi per l’esistenza di numerosi edifici realizzati negli anni 1990/2000, i ricorrenti ritengono illegittime entrambe le classificazioni impresse al loro terreno col nuovo PRG. Più in dettaglio, riguardo alla classificazione come zona A, i ricorrenti sostengono che non ricorrano le condizioni prescritte per tale zona dal D.M. 1444/1968, dato che non esistono oggettivamente agglomerati urbani caratterizzati da valori storici, urbanistici, artistici o ambientali;
mentre il piccolo manufatto esistente può essere certamente considerato “vecchio”, ma è privo di alcun pregio storico-artistico. Con riferimento alla Zona E4, invece, ritengono che si versi in ipotesi di eccesso di potere, poiché non può essere materialmente realizzata la specifica funzione di raccordo fra la zona edificata e la campagna (cui risponde la classificazione E4 – zona agricola di margine urbano e di filtro di rispetto tra le aree urbane e la campagna), atteso che non può essere ignorato il dato di fatto costituito dalla copiosa urbanizzazione dell’area.

Il Comune di Barcellona P.G. si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando la natura discrezionale delle scelte urbanistiche, e difendendo nel merito le classificazioni impresse all’area dei ricorrenti.

Si è costituito, con memoria di mera forma, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Nell’ultima memoria difensiva i ricorrenti hanno insistito sulle censure dedotte, ed hanno ulteriormente approfondito un elemento in fatto già descritto nel ricorso introduttivo: la circostanza che avevano presentato nell’anno 2003 istanza di rilascio di una concessione edilizia, e che l’esame di questa fosse stato sospeso dalla C.E.C. in quanto si ravvisava contrasto col PRG adottato. I ricorrenti denunciano (ma solo in questa sede, con memoria del 28.02.2019) che il ritardo serbato dal Commissario nella pubblicazione del PRG adottato avrebbe compromesso l’esito della loro legittima istanza di edificazione, che avrebbe invece potuto essere accolta.

Anche il Comune resistente ha depositato una memoria in vista dell’udienza, nella quale ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso, in ragione del fatto che i ricorrenti non hanno impugnato il sopravvenuto “ Piano degli interventi di recupero in zona A ” adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 18/2017 ed approvato dall’A.R.T.A. con decreto n. 16/2018, in attuazione della variante generale per i centri storici adottata con deliberazione consiliare n. 52/2014.

All’udienza del 28 marzo 2019 la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal comune resistente va respinta. Invero, il Comune non ha dimostrato (e nemmeno documentato) in che modo i nuovi provvedimenti adottati abbiano inciso sulla posizione soggettiva dei ricorrenti apportando una nuova e diversa lesione, che avrebbe fatto scattare l’onere di proporre una nuova impugnazione, diversa da quella proposta in origine e tesa – lo si ricorda – a contestare in radice l’ascrivibilità del loro manufatto edilizio alla categoria urbanistica A.

La censura riferita alla classificazione “A” dell’immobile antico posseduto dai ricorrenti è infondata. Invero, alle pagg. 278-279-280 della relazione generale al PRG – prodotta in atti - vengono indicate le zone omogenee A.2, riguardanti i centri storici delle antiche frazioni. Fra queste viene menzionata la frazione “Cannistrà” in cui ha sede il lotto dei ricorrenti, ritenuta meritevole di preservazione per “ la qualità formale dei manufatti edilizi ”, in quanto i fabbricati compresi nella zona A2 sono “ edifici monumentali;
(…) fabbricati di valore storico-architettonico, storico-tipologico, storico-artistico, etno-antropologico, e comunque di interesse storico-artistico individuati nel PRG;
c) tessuto urbano storico di edilizia minore;
d) edifici di recente edificazione
”.

Alla luce di tali specificazioni contenuto nella Relazione al PRG, si evince che la classificazione in zona A non è riservata ai soli centri storici, ma riguarda anche quelle porzioni del tessuto urbano (anche singoli immobili) che, ad apprezzamento dell’amministrazione, rientrano nelle tipologie sopra descritte, e che consigliano l’attivazione di strumenti di preservazione/valorizzazione.

Per quanto concerne l’altra censura, riferita alla parte del lotto classificata come zona E.4, le considerazioni dei ricorrenti – secondo le quali la classificazioni oggi contestata sarebbe illegittima perché non tiene conto del volume di edificazione complessiva della zona, e dei terreni circostanti il lotto in esame – se ne deve dichiarare l’infondatezza. Infatti la cartografia da ultimo prodotta dai ricorrenti in allegato al certificato di destinazione urbanistica dimostra che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – la particella 970 non è del tutto attorniata da costruzioni;
al contrario, essa si colloca in una zona “di confine” tra area (non densamente) abitata e campagna circostante. Ne consegue che – entro i limiti ristretti in cui può essere esercitato il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte urbanistiche – la decisione del Comune resistente di classificare l’area in esame come E4 – zona agricola di margine urbano e di filtro di rispetto tra le aree urbane e la campagna, non appare frutto di travisamento dei fatti, né ictu oculi illogica. Pertanto, la previsione di piano in esame non è affetta dai denunciati vizi.

La terza censura, sollevata solo nella memoria difensiva ultima, ed a distanza di anni dalla conoscenza del presunto vizio, è inammissibile in quanto tardivamente ed irritualmente sollevata. Detta inammissibilità, rilevata d’ufficio, è stata annunciata alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., all’odierna udienza di trattazione del merito.

In definitiva, il ricorso risulta infondato e va respinto.

Le spese processuali saranno liquidate in dispositivo, a favore del Comune di Barcellona P.G. secondo la regola della soccombenza. Si può, invece, disporre la compensazione nei confronti dell’A.R.T.A., tenuto conto del minimale contributo difensivo espresso.

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