TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2014-12-19, n. 201401771
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01771/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02227/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2014, proposto da:
A A A S, rappresentato e difeso dall'avv. S T, presso il cui studio, in Milano, Via Vespri Siciliani, 38, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'interno - Prefettura di Milano - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, Via Freguglia, 1, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Prefettura di Milano - SUI Sportello Unico Immigrazione - di Milano, EM-SUB.12.RIG.DEF.43/2014, emesso il 12 giugno 2014, con cui veniva negato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ordinanza n. 1276/2014, questo Tribunale ha ordinato alla Prefettura di Milano ed all’I.n.p.s. di depositare, presso la segreteria, una documentata relazione che chiarisse, alla luce dei documenti depositati in giudizio dal ricorrente, le irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi - relativamente al periodo successivo alla instaurazione del rapporto di lavoro - contestate al datore di lavoro;
- con ordinanza n. 1508/2014, questo Tribunale ha reiterato l’istruttoria ed ha ordinato nuovamente alla Prefettura di Milano di produrre la summenzionata documentazione ed ha formulato identica richiesta all’I.n.p.s.;
- con nota depositata il 3.12.2014 la Prefettura ha comunicato di non disporre di documentazione ulteriore rispetto al d.u.r.c. emesso dall’i.n.p.s. in data 29.4.2014;
- l’I.n.p.s. non ha ottemperato all’istruttoria;
- si reitera l’istruttoria e si ordina nuovamente al direttore dell’I.n.p.s., sede di Milano, di produrre la summenzionata documentazione, entro quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta, salve le eventuali responsabilità dell’organo inadempiente per la mancata esecuzione dell’ordine impartito da questo Giudice.