TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-04-21, n. 202300521
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2023
N. 00521/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F R e C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare,
del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di diniego dell’indennizzo ex art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 reso con -OMISSIS- e comunicato ai ricorrenti a mezzo PEC in pari data;
- di ogni altro atto antecedente, consequenziale e connesso a quello sopra richiamato ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti espongono di essere stati vittime, insieme ad altre persone, del reato di truffa aggravata commesso a loro danno da soggetti esercenti l’attività di intermediazione finanziaria operanti in forma societaria, oggetto di accertamento giudiziale in sede penale, nella quale hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti.
Espongono inoltre di non essere riusciti ad ottenere la corresponsione di alcuna somma, in quanto il soggetto condannato ha una residenza sconosciuta e figura come nullatenente.
In data -OMISSIS-, i ricorrenti hanno presentato domanda per accedere al fondo delle vittime di frodi finanziarie che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito ai sensi dell’art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con provvedimento -OMISSIS-, ha respinto la domanda limitandosi a dichiarare che “ le problematiche applicative concernenti la disciplina vigente ostano all’operatività del fondo in questione ”.
Tale nota è stata impugnata dai singoli ricorrenti con separati ricorsi, definiti con sentenze di accoglimento, rese in forma semplificata, per il vizio di difetto di motivazione.
Successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota -OMISSIS-, ha adottato un nuovo diniego dell’indennizzo, rappresentando che - in attesa dell’adozione di un apposito