TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-11-15, n. 201201566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-11-15, n. 201201566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201566
Data del deposito : 15 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02612/2012 REG.RIC.

N. 01566/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02612/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2012, proposto da:


Medicair Italia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Elvezia, 12;


contro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. V A presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, viale Gian Galeazzo n. 16;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P D V e M E M, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;

nei confronti di

Reha Istituto Tecnico Ortopedico Srl, Officina Ortopedica Ferrero Srl, Lgr Medical Service Srl, Azienda Sanitaria Locale di Lecco, Azienda Sanitaria Locale di Como;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del direttore generale della azienda sanitaria locale della provincia di Sondrio 27 settembre 2012, n.476 di presa d'atto dell'esito della procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di gestione, manutenzione, riparazione e magazzinaggio di ausili per disabili occorrente all'asl della provincia di Como, all'asl della provincia di Lecco e all'asl della provincia di Sondrio comunicato con lettera 28 settembre 2012, nonché di tutti gli atti connessi, dettagliatamente elencati nel ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio e di Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta con il ricorso principale, in quanto

- il paragrafo 6 del disciplinare di gara non detta criteri di aggiudicazione dettagliati e specifici, né li articola in puntuali sub criteri e sub pesi tali da delimitare il giudizio della commissione e da rendere il punteggio assegnato di per sé idoneo a fare comprendere le ragioni delle valutazioni espresse sui diversi elementi dell’offerta tecnica;

- la commissione di gara ha attribuito i punteggi formulando, in relazione a ciascuno dei candidati, una motivazione descrittiva che, da un lato, si connota per evidenti aspetti di genericità, dall’altro, reca il riferimento ad aspetti tecnici non compresi tra i criteri posti dalla lex specialis, con conseguente illegittima integrazione dei criteri medesimi;

- l’indizione della gara e l’approvazione del bando sono state effettuate in data 18.04.2012 ad opera del direttore generale dell’asl di Sondrio, la cui nomina era oggetto di sospensione giurisdizionale, sicché egli non era un organo dell’amministrazione, con conseguente non riferibilità all’amministrazione medesima degli atti adottati;

Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati;

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