TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-06-25, n. 201900150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-06-25, n. 201900150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900150
Data del deposito : 25 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2019

N. 00150/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2018, proposto da
F K e S B W, rappresentati e difesi dagli avvocati M B e W A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Merano, Corso della Libertà, n. 121;



contro

Comune di Marlengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;



nei confronti

A Z e K T, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

1) della concessione edilizia n.12/2007 dd. 20.3.2017 rilasciata dal Comune di Marlengo ai signori Arthur Zenoniani e K T, conosciuta dai ricorrenti in seguito a proposizione di opposizione dei controinteressati in procedimento civile di precetto per esecuzione di obbligo di fare in data 10 settembre 2018, ed iscritto sub n. 3086/18 R.G., nonché di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, infraprocedimentale ed esecutivo, ivi compreso l’annullamento

2) del parere della Commissione edilizia del Comune di Marlengo dd. 15 marzo 2018, conosciuto in seguito ad esercizio del diritto di accesso avvenuto in data 23 ottobre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marlengo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti sono comproprietari pro indiviso della p.ed. 950 in P.T. 1082/II C.C. Marlengo, confinante con la p.ed. 949 in P.T. 1085/II Marlengo, di proprietà dei signori Zenoniani Artur e T K, (doc. 3 dei ricorrenti). Le particelle - che si trovano in zona residenziale di espansione C1, dotata di piano di attuazione - formano parte di un gruppo di quattro case a schiera, unite da una parete a contatto e realizzate leggermente sfalsate tra loro (doc. 9 dei ricorrenti).

Con concessione edilizia n 32/2010 del 29 giugno 2010 il Sindaco del Comune di Marlengo ha autorizzato la costruzione di una griglia in legno lungo il muro di confine della p.ed. 949, a confine con la p.ed. 950 (doc.ti 9, 10 e 11 dei ricorrenti).

I ricorrenti espongono che in data 7 maggio 2011 i signori Z A e T K avrebbero eretto sul loro lato dell’esistente muro di cinta (alto 1,80 m. e largo 2,35 m., situato sul lato sud del confine tra le due proprietà), una struttura di plastica opalescente alta circa 2,50 m. e, in aggiunta alla già esistente recinzione alta 1,80 m., gli stessi avrebbero appoggiato una struttura per rampicanti in legno, alta 0,30 m.. Sul lato nord del confine tra le due proprietà, i signori Z A e T K avrebbero posizionato una staccionata in legno, alta circa 2,15 m., impiantando anche piante di bambù alte circa 6 m.. Tutto ciò avrebbe inciso in modo rilevante sull'illuminazione del giardino e dell’abitazione dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno reagito agendo in giudizio in sede civile per ottenere la rimozione dei suddetti manufatti. Con sentenza n. 100/17 del 27 gennaio 2017 (depositata il 31 gennaio 2017 e passata in giudicato il 10 marzo 2017) il Tribunale di Bolzano, Prima Sezione Civile, ha accolto le domande formulate dai ricorrenti e ha condannato i signori Z A e T K a rimuovere ogni struttura eccedente l’altezza di 1,80 m. (struttura in plastica o in legno), presente sul muro di confine lato sud, verso la proprietà degli odierni ricorrenti, nonché a rimuovere la struttura in legno (parte piena non trasparente) posta lungo il lato nord del confine, per la parte eccedente l’altezza di 1,65 m., salva la facoltà di mantenere una recinzione trasparente (non in parte piena) fino all’altezza di 1,80 m.. Infine, i signori Z A e T K sono stati condannati anche a ridurre le piante di alto fusto (bambù) poste in prossimità del confine nord con la proprietà dei ricorrenti ad altezza non superiore a 1,80 m..

I ricorrenti espongono che, nonostante ripetute sollecitazioni, i signori Z A e T K non avrebbero ottemperato spontaneamente a quanto statuito dal giudice civile, cosicché si sarebbero visti costretti a notificare loro un atto di precetto per esecuzione di obbligo di fare, al quale gli stessi reagivano notificando ai ricorrenti un atto di citazione in opposizione a precetto, deducendo di avere già provveduto a eseguire gli ordini del giudice e facendo presente di avere nel frattempo ottenuto dal Comune di Marlengo la nuova concessione edilizia n. 12/2017 del 20 marzo 2017.

A fondamento del ricorso contro quest’ultima concessione edilizia i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1. ”Violazione e falsa applicazione degli articoli 85 e 66 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 per essere stata rilasciata una concessione edilizia ordinaria, nonostante le opere in questione fossero già state realizzate in precedenza dai controinteressati, che hanno omesso di dichiararlo - violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.p.r. 28.12.2000, n. 445 e art. 2bis l.p. 22.10.1993, n. 17, con particolare riferimento al principio ivi espresso - eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà manifesta per essere, in buona sostanza, state autorizzate opere già autorizzate con precedente concessione edilizia n. 32/2010, senza alcuna previsione di loro previa demolizione”;

2. “Nullità, rispettivamente illegittimità della concessione edilizia n. 12/2017, per essere la stessa stata rilasciata in violazione rispettivamente elusione di giudicato (violazione e falsa applicazione dell’art.