TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-04-09, n. 202400388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400388
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 00388/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01049/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2023, proposto da
D B, E C, G F, E I, L L, F G M, I M, E S, I T, E T, T T, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F Z, C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Scandicci, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Bonacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Scandicci, Piazzale della Resistenza, n. 1;
Comune di Campi Bisenzio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. 888 del 23/08/2023 del Settore Risorse del Comune di Sesto Fiorentino avente ad oggetto “bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di “educatore asilo nido (area “funzionari ed elevate qualificazioni”): approvazione schema”) con cui il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato lo schema di bando di concorso pubblico per l''assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale nel profilo professionale di “educatore asilo nido”, area “Funzionari ed elevate qualificazioni” C.C.N.L. comparto “Funzioni locali”), di cui n° 2 posti riservati ai volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e relativo allegato;

- del relativo avviso pubblico di indizione del bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino in data 5/9/2023;

- dell''art. 66 ter rubricato “Accesso all''impiego del personale educativo”, comma 3, del Regolamento sull''Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sesto Fiorentino, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2014, come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 06/06/2023, secondo il quale “Data la natura del servizio e le funzioni svolte, che comportano un rilevante stress psicofisico, per l''accesso ai profili di cui al presente articolo è prevista un''età non superiore ad anni 40 compiuti, calcolati alla data di pubblicazione del bando di concorso. Tale limite può essere previsto anche nelle procedure di mobilità volontaria tra enti”;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;

nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla riedizione della procedura concorsuale scevra dai vizi di illegittimità indicati nel ricorso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Fiorentino e del Comune di Scandicci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe le ricorrenti hanno impugnato la determinazione n. 888 del 23/08/2023 del Settore Risorse del Comune di Sesto Fiorentino, avente ad oggetto “ bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di “educatore asilo nido (area “funzionari ed elevate qualificazioni”): approvazione schema ”, con cui il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato lo schema di bando di concorso pubblico per l''assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale nel profilo professionale di “ educatore asilo nido ”, area “ Funzionari ed elevate qualificazioni ” C.C.N.L. comparto “ Funzioni locali ”, di cui n° 2 posti riservati ai volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010 e relativo allegato, il relativo avviso pubblico di indizione del bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino in data 5 settembre 2023 e l’art. 66 ter rubricato “ Accesso all''impiego del personale educativo ”, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sesto Fiorentino, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2014, come da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 06/06/2023, secondo il quale “ Data la natura del servizio e le funzioni svolte, che comportano un rilevante stress psicofisico, per l''accesso ai profili di cui al presente articolo è prevista un''età non superiore ad anni 40 compiuti, calcolati alla data di pubblicazione del bando di concorso. Tale limite può essere previsto anche nelle procedure di mobilità volontaria tra enti ”.

I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna delle Amministrazioni resistenti alla riedizione della procedura concorsuale scevra dai vizi di illegittimità indicati nel ricorso.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino e il Comune di Scandicci.

Con ordinanza n. 464 del 26 ottobre 2023, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso, ritenendo, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, che la previsione di un limite di età massimo pari a quaranta anni compiuti per poter partecipare alla procedura di selezione per educatore di asilo nido fosse lesiva del principio di proporzionalità, tenuto conto delle finalità dell’Amministrazione e le diverse modalità per poterle raggiungere e fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 21 marzo 2024.

Con memoria del 5 febbraio 2024, depositando debita documentazione, i ricorrenti hanno fatto presente che, con la determinazione n. 1575 del 29 dicembre 2023, il Comune di Sesto Fiorentino aveva dato atto espressamente “ che, al fine di evitare disfunzioni nell’erogazione dei servizi educativi all’infanzia, la Giunta Comunale ha ritenuto di procedere celermente con lo svolgimento del concorso di cui trattasi, facendo cessare la materia del contendere attraverso l’abrogazione delle norme regolamentari che prevedevano tale limite di età per la partecipazione ai concorsi nel profilo di cui trattasi ” ed altresì che “ tale modifica regolamentare è stata approvata anche dagli altri Comuni partecipanti alla procedura concorsuale ”;
che, correlativamente, era stata disposto “ di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto, prevedendo al contempo l’eliminazione del limite massimo di età di 40 anni quale requisito di partecipazione ”;
che tale riapertura era avvenuta con avviso pubblico pubblicato nelle forme di legge;
che tali atti, che prestavano integrale acquiescenza a quanto dedotto nel ricorso e neppure apparivano meramente attuativi dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, determinavano l’integrale cessazione della materia del contendere con integrale accoglimento del bene della vita delle ricorrenti, chiedendo la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite secondo la regola della soccombenza, da distrarsi in favore del legale antistario.

Con memoria del 15 febbraio 2024, il Comune di Scandicci, dopo aver depositato debita documentazione, ha comunicato che, a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale n. 464 del 26 ottobre 2023, lo stesso e il Comune di Sesto Fiorentino avevano prontamente abrogato i propri regolamenti comunali sull'organizzazione degli uffici e dei servizi nella parte in cui prevedevano il limite di età di 40 anni per l'accesso ai concorsi per educatori di asilo nido e che il Comune di Sesto Fiorentino aveva altresì riaperto i termini della procedura concorsuale oggetto del presente contenzioso, per consentire, tra gli altri, ai ricorrenti di parteciparvi, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione della spese di lite per la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia.

Anche il Comune di Sesto Fiorentino, dopo aver depositato debita documentazione, con memoria del 19 febbraio 2024, ha comunicato che, in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale e al fine di poter effettuare celermente la selezione del personale educativo per garantire l’interesse pubblico alla continuità e all’effettività del servizio di asilo nido, aveva provveduto a modificare in autotutela gli atti, in modo da consentire la partecipazione al concorso degli ultraquarantenni ed a riaprire i termini per la partecipazione al concorso, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia.

All’udienza pubblica del 21 marzo 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, alla luce del contenuto delle memorie dei ricorrenti, del Comune di Sesto Fiorentino e del Comune di Scandicci, nonché della documentazione dagli stessi depositata in giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Tenuto conto di quanto già evidenziato in sede cautelare, e che qui si conferma, circa il fatto che la previsione di un limite di età massimo pari a quaranta anni compiuti per poter partecipare alla procedura di selezione per educatore di asilo nido sia lesiva del principio di proporzionalità, tenuto conto delle finalità dell’Amministrazione e le diverse modalità per poterle raggiungere, il Collegio, in virtù del principio della soccombenza, ritiene di condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, da liquidare come in dispositivo e da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.

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