TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-22, n. 202202842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-22, n. 202202842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202842
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 02842/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01090/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D P, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D P in Milano, via Borromei 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

Questura di Milano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Questore della Provincia di Milano, prot. -OMISSIS-reso in data 21/03/2022, notificato alla ricorrente in data 12/05/2022, recante il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 30/06/2020 tramite assicurata postale n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, -OMISSIS- che lavora in Italia, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Milano, prot. -OMISSIS-reso in data 21/03/2022, notificatole in data 12/05/2022, recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata in data 30/06/2020 tramite assicurata postale n. -OMISSIS- in quanto “i suddetti titoli di studio, conseguiti presso l’-OMISSIS-, non rientrano tra i titoli accademici indicati nell’art.39 bis 1 del testo unico e, pertanto, non consentono la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione”.

Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione e falsa applicazione art. 39 bis co 1 D. Lgs. 286/98. Violazione dell’art. 5, comma 5, d. lgs. 286/98 - Violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
violazione di legge;
eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, incompleta istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà.

La ricorrente sostiene che il diploma accademico da lei conseguito presso l'-OMISSIS- è un titolo accademico rilasciato dagli istituti compresi nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per cui a lei potrebbe essere rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'art. 39 bis co 1 del Dlgs 286/98 “per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti”.

II. Sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo – sulle specifiche incongruenze del rigetto. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e manifesta illogicità. Violazione dell’art. 5, comma 5, d. lgs. 286/98 – La ricorrente avrebbe titolo comunque al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo sopravvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 5 D. Lgs 286/98 in quanto nel frattempo ha aperto partita IVA ed ha dichiarato un reddito sufficiente.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto per effetto del decreto del MIUR n. 352/2016 l’-OMISSIS- è annoverato fra gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ma esclusivamente in riferimento all’attivazione di corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello diversi da quello conseguito dalla ricorrente.

All’udienza del 20 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

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