TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-06-08, n. 202303544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-06-08, n. 202303544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303544
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 03544/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01196/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2020, proposto da
Antica Pasticceria Carraturo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, T M e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’esecuzione dei seguenti atti a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania:

1. del chiarimento n. 15 del 5 aprile 2020, con il quale il Presidente della Regione Campania, con riferimento alla propria ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, precisa “con riferimento alla previsione di cui al punto 1) lettera a) dell’Ordinanza (a mente della quale “sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”) che la sospensione delle attività e dei servizi - disposta dall’Ordinanza in termini generali - è riferita anche alle vendite on line nonché alle attività dei relativi laboratori. Si conferma, pertanto, che risulta vietata l’attività di laboratorio di prodotti dolciari e simili”;

2.dell’ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, nella parte in cui dispone: “1. Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure: a) sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”, pubblicata in BURC n. 57 del 28 marzo 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del 27/04/2023, fissata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato PNR e tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. (aggiunto dall’art. 17, comma 7, lett. a), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113) e del Decreto P.d.C.S. del 28 luglio 2021, la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 06/04/2020 e depositato in pari datala società ricorrente esponeva in fatto:

-che in conseguenza della diffusione del virus COVID-19, il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 aveva attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri dell’Interno, della Difesa e dell’Economia nonché i presidenti di Regione, il potere di adottare misure eccezionali di contenimento, tra le quali, per quanto interessa, “la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio”;

-che detti provvedimenti potevano essere adottati, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale o su specifiche parti di esso, su proposta dei Presidenti delle Regioni laddove riguardassero esclusivamente il territorio di una sola regione;
che la valutazione di adeguatezza e proporzionalità delle misure di contenimento era riservata al Comitato tecnico-scientifico di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3.2.2020 n. 630;

-che l’art. 3 del decreto legge 25 Marzo 2020 n. 19 disciplinava specificamente il potere regionale di adozione di misure di carattere regionale, prevedendo che, nelle more dell’adozione dei D.P.C.M. di cui all’art. 2, comma 1, “e con efficacia limitata sino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio …possano introdurre misure ulteriormente restrittive….esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza”;

-che il

DPCM

1° aprile 2020 (in G.U. 88 del 2.4.2020) aveva attuato il d.l. 25 Marzo 2020 n. 19, disponendo, all’art. 1, che “l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consigli dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

-che il D.P.C.M. 11 marzo 2020, la cui efficacia era espressamente prorogata dal

DPCM

1° aprile 2020 u.c. fino al 13 aprile 2020, sospendeva i servizi di ristorazione, tra i quali le pasticcerie, precisando, però, espressamente, all’art. 1, comma 1, n. 2) che: “Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”;

-che l’allegato 1 al medesimo D.P.C.M., inoltre, consentiva l’attività di commercio effettuata on-line, ovvero mediante altri canali telematici ed include, tra le attività consentite, i codici ATECO dei servizi postali, vettori e corrieri che curano la consegna dei prodotti;

-che il medesimo allegato, inoltre, contemplava tra le attività consentite quelle recanti il Codice

ATECO

10.71.2 produzione pasticceria senza vendita diretta al pubblico, posseduto dalla ricorrente giusta visura camerale;

-che l’art. 1 del successivo

DPCM

22 marzo 2020 disponeva, altresì, che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020”;

-che, con il provvedimento impugnato sub 1) dell’epigrafe, il Presidente della Regione, ritenendo ancora efficace la propria ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 nonostante la sopravvenuta adozione del

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