TAR Milano, sez. III, sentenza 2017-12-05, n. 201702314
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2017
N. 02314/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2015, proposto da RI GR, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Bastonini, con domicilio presso il suo studio, in Milano, via Carlo Freguglia, 10;
contro
il Comune di Fino Mornasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Bianchi, con domicilio presso il suo studio, in Milano, corso Italia, 8;
per l’accertamento
- dell’illegittimità dell’occupazione da parte dell’amministrazione comunale del terreno situato nel Comune di fino Mornasco, contraddistinto dal mappale 5385 del foglio 9 (ex mappali 911/b e 911/d);
nonché per la fissazione di termine entro cui il Comune dovrà provvedere alla restituzione del terreno previa sua riduzione in pristino ed alla corresponsione del risarcimento del danno per occupazione illegittima o in alternativa provvedere alla sua acquisizione coattiva con provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis del TU espropriazioni, con pagamento dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, oltre che con pagamento del danno da occupazione illegittima;
ovvero, in via subordinata, per la condanna del Comune di Fino Mornasco al risarcimento dei danni nella misura equivalente al valore venale del terreno oltre che per occupazione illegittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fino Mornasco;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso spedito per notifica via posta il 15 aprile 2015, notificato il 20 aprile 2015 e depositato il 23 aprile 2015 la ricorrente espone:
- di essere proprietaria del terreno identificato in epigrafe;
- che, con decreto del 18 novembre 1976, n. 4642, era stata disposta l’occupazione d’urgenza del terreno;
- che i terreni di cui si tratta erano stati occupati e l’opera pubblica era stata realizzata;
- che il decreto di esproprio non è mai stato emesso e non è intervenuto alcun accordo per la cessione del terreno;
- che il Comune non ha comunque mai provveduto al frazionamento del mappale di cui si tratta;
- che, conseguentemente, l’area sarebbe ancora di proprietà della ricorrente;
- di aver agito di fronte al Tribunale di Como nei confronti del Comune per la restituzione dell’area o, in subordine, per il risarcimento dei danni;
- che, con sentenza 514/2007 tale Tribunale ha declinato la giurisdizione e respinta l’eccezione del Comune di intervenuta usucapione;
- che la Corte d’appello di Milano, con sentenza 31 maggio 2011, ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della intervenuta usucapione del terreno da parte dell’amministrazione comunale;
- di aver riassunto di fronte a questo TAR Lombardia – Milano il giudizio incardinato di fronte al Tribunale di Como;
- che tale giudizio è stato dichiarato perento con decreto 19 dicembre 2013, n. 1985;
- di aver impugnato di fronte a questo TAR Lombardia – Milano la deliberazione comunale n. 8 del 16 febbraio 2013, di approvazione del Piano delle alienazioni, nella parte in cui ricomprendeva anche l’area di cui si tratta;
- che il ricorso è stato accolto con sentenza 731/2014 di questo TAR Lombardia – Milano.
Tanto premesso, affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione protocollo 1 CEDU e art. 10 Cost. La sentenza TAR Lombardia – Milano 20 marzo 2014, n. 731, avrebbe dichiarato che la proprietà delle aree di cui si tratta è ancora della ricorrente.
2. Violazione del principio di legalità. L’illegittima occupazione – non essendo la procedura stata definita con un decreto di esproprio – perdurerebbe ancora.
Conclude quindi chiedendo la condanna del Comune intimato: a) alla restituzione del terreno previa sua riduzione in pristino ed alla corresponsione del risarcimento del danno