TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-04-15, n. 202407366
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2024
N. 07366/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2024, proposto da Mario'S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento, previa sospensiva
1. del provvedimento prot. CA/32814/2024 del 27/02/2024 che rigetta l'istanza di occupazione emergenziale covid della ricorrente oltre che l'istanza di suolo pubblico permanente, ordinando la rimozione dell''osp covid entro 7 giorni dalla notificazione;
2. della nota prot. CA/169301 del 15/10/2021, menzionata ma non comunicata;
3. della nota prot. VA/47254/RHALB del 12/04/2022, menzionata ma non comunicata;
4. della nota prot. VA24/6017/RHADC del 15/01/2024, menzionata ma non comunicata;
5. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente – che esercita attività di ristorazione in Via del moro – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il competente Ufficio di Roma Capitale ha rigettato le istanze presentate dalla medesima società al fine di ottenere un’occupazione suolo di suolo a servizio dell’attività, sia ai sensi della disciplina ordinaria (osp permanente), sia ai sensi della disciplina adottata per l’emergenza sanitaria (cosiddetta osp covid).
2. Il provvedimento specifica che siccome nella via è presente “ segnaletica verticale che istituisce divieto di fermata ambo i lati, non è possibile posizionare O.S.P., come previsto dal Codice della Strada” e che inoltre “