TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-16, n. 202400078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-16, n. 202400078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400078
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 00261/2024 REG.RIC.

N. 00078/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00261/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V T, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Gorizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto emanato dal Questore di Gorizia in data 2 luglio 2024 n. AMM/SOC/A12/2024/37, notificato in data 3 luglio 2024, di rifiuto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Gorizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa C M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente chiede l’annullamento del decreto con cui è stata rifiutata la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;

Rilevato che il provvedimento negativo appare genericamente motivato solo sulla base della tardività dell’invio allo Sportello Unico per l’Immigrazione della richiesta telematica di conversione del permesso di soggiorno, richiesta inizialmente presentata alla Questura e solo successivamente al competente Sportello Unico;

Ravvisata l’opportunità del riesame del provvedimento opposto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in base al quale in caso di erronea presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno alla Questura, questa sarebbe tenuta a comunicare l’istanza allo Sportello Unico per l’immigrazione, trattandosi peraltro anche di amministrazioni facenti parte del medesimo plesso istituzionale (T.A.R. Veneto sez. III 26/04/2024, n. 800), domanda per la cui presentazione l’art. 24 comma 10 T.U. immigrazione non conterrebbe l’espressa previsione di un termine perentorio (T.A.R. Lazio sez. I ter 30/01/2024 n. 1840);

Ritenuto pertanto opportuno un vaglio nella competente sede amministrativa di tutti gli elementi dai quali desumere la sussistenza o meno dei presupposti sostanziali per l’accoglimento della richiesta conversione, tenendo conto, come indicato quale parametro generale anche dall’art 5 comma 5 T.U. immigrazione, anche di eventuali sopravvenienze favorevoli potenzialmente idonee ad incidere sulle valutazioni dell’Amministrazione;

Ritenuto conseguentemente di accogliere, ai fini del riesame, l’istanza cautelare proposta, fissando al Ministero intimato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza per l’espletamento dell’incombente di cui trattasi e per portare a conoscenza dell’interessato e di questo Tribunale il relativo esito;

Ritenuto di sospendere, nelle more, l’esecuzione del provvedimento impugnato;

Ritenuto di rinviare al definitivo ogni statuizione sulle spese di lite;

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