TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-12-02, n. 201004595
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N. 04595/2010 REG.SEN.
N. 02091/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 1999, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avv. I C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Monfalcone, 4;
contro
Capo della Polizia di Stato, Questura di Catania, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto del Capo della Polizia del 14/01/1999, notificato il 2 marzo 1999, con il quale in regime di autotutela sono stati annullati gli atti del procedimento disciplinare instaurato il 16 maggio 1997;
dell’atto di contestazione addebiti del 19 marzo 1999, notificato il successivo giorno 20, con il quale il funzionario istruttore della Questura di Catania ha rinnovato il procedimento disciplinare;
del procedimento disciplinare instaurato a carico del ricorrente con atto del 13 maggio n. 2647 del Questore di Catania;
di ogni altro atto o procedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il Cons. dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nelle more del giudizio è stato adottato il provvedimento a conclusione del procedimento incardinato con gli atti qui impugnati, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare ed è stata disposta la retrocessione nel ruolo del ricorrente, provvedimento impugnato dal signor Gattarello con il ricorso n. 5242/1999, chiamato alla stessa, odierna, udienza.
Rilevato che il successivo provvedimento impugnato con il ricorso n. 5242/99 costituisce unico atto lesivo della sfera giuridica del ricorrente;
Ritenuto che le spese del giudizio, data la portata dell’attività processuale svolta dalle parti in causa, possono andare compensate