TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-10-10, n. 201401552

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-10-10, n. 201401552
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201401552
Data del deposito : 10 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00586/2013 REG.RIC.

N. 01552/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00586/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2013, proposto da:
Comune di Cherasco, rappresentato e difeso dall’avv. C A, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bertola, 2;

contro

Provincia di Cuneo;

nei confronti di

OMG Scavi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. V B, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;

per l'annullamento

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale, adottato dalla Provincia di Cuneo con determinazione dirigenziale n. 1233 del 15 aprile 2013 (pubblicata nel B.U.R.P del 24 aprile 2013), avente ad oggetto il progetto della OMG Scavi s.r.l. di coltivazione e recupero della cava di tout-venant in località Cascina Marinetta nel Comune di Cherasco;

- ove occorra, del verbale della conferenza di servizi del 26 marzo 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della OMG Scavi s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Brevemente i fatti.

Con istanza depositata il 13 agosto 2012, la OMG Scavi s.r.l. ha richiesto alla Provincia di Cuneo la pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 4 della legge regionale piemontese n. 40 del 1998, per il progetto di coltivazione decennale e recupero della cava di tout-venant in località Cascina Marinetta, nel Comune di Cherasco. La superficie interessata dalla coltivazione è pari a circa 179.400 mq, in area agricola compresa tra l’abitato della frazione Roreto e l’autostrada Asti – Cuneo.

Avviata la procedura di valutazione d’impatto ambientale, la conferenza di servizi ha iniziato l’istruttoria il 6 novembre 2012. Con nota del 29 novembre 2012, la Provincia di Cuneo ha invitato la OMG Scavi s.r.l. a presentare modifiche ed integrazioni progettuali, anche in conseguenza dell’avviso contrario espresso in conferenza dal Comune di Cherasco. Nella seduta del 26 marzo 2013, la conferenza ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole con prescrizioni. Infine, con l’impugnata determinazione del 15 aprile 2013, la Provincia di Cuneo ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il ricorrente Comune di Cherasco ne chiede l’annullamento, deducendo motivi così riassumibili:

I) violazione della legge regionale n. 40 del 1998, violazione dell’art. 24 della legge regionale n. 56 del 1977, violazione dell’art. 152 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, perplessità: la conferenza di servizi non avrebbe controdedotto al motivato parere negativo opposto dall’amministrazione comunale (fondato, in particolare: sulla carenza del quadro programmatico di area vasta, sull’omessa valutazione di localizzazioni alternative, sul rischio d’interferenza con le acque sotterranee e superficiali, sull’insufficienza delle misure di recupero agronomico dell’area e di sistemazione e mitigazione ambientale, sulla carenza delle misure di monitoraggio ambientale, sulla carenza di interventi per la prevenzione del rischio di inquinamenti, sulla compromissione del paesaggio in prossimità del centro abitato), né avrebbe utilmente rimediato a tali problematiche attraverso le prescrizioni imposte alla società istante;

II) sotto altro profilo, violazione della legge regionale n. 40 del 1998 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, erroneità dei presupposti: le numerose e rilevanti modifiche progettuali presentate dalla società istante in corso di procedura, su espressa richiesta della conferenza, avrebbero radicalmente alterato l’oggetto della valutazione d’impatto ambientale ed avrebbero, inoltre, introdotto elementi di difficile o impossibile verifica in corso d’opera da parte della amministrazioni competenti;

III) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti e perplessità: la conferenza di servizi avrebbe sostanzialmente ignorato i pareri sfavorevoli espressi dalla Soprintendenza per i beni archeologici, dall’A.R.P.A., dalla Coldiretti, dalla Legambiente, dal Settore Viabilità della Provincia di Cuneo.

Si è costituita la OMG Scavi s.r.l., chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

La Provincia di Cuneo, sebbene non costituita, ha trasmesso documenti.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 luglio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo ordine di censure, il Comune di Cherasco lamenta che la conferenza di servizi non avrebbe adeguatamente considerato le obiezioni formulate nel corso della seduta del 26 marzo 2013.

In contrario, è sufficiente rilevare che nel verbale della seduta conclusiva (doc. 2 di parte ricorrente) il presidente della conferenza dà espressamente atto delle numerose prescrizioni impartite alla società richiedente, proprio per assecondare le osservazioni critiche emerse in corso d’istruttoria.

E quanto agli specifici profili censurati dal Comune di Cherasco, può osservarsi:

- lo studio d’impatto ambientale prodotto dalla OMG Scavi s.r.l. (pag. 31-ss.) contiene la sintetica analisi di “scala vasta” riferita al torrente Stura, all’autostrada Cuneo – Asti, alla linea ferroviaria Bra – Cherasco ed all’intera rete di viabilità, in sostanziale conformità a quanto richiesto dalla normativa regionale;

- lo studio d’impatto ambientale (pag. 11-ss.) contiene, inoltre, un’apposita sezione dedicata allo sviluppo delle soluzioni progettuali alternative ed alla dimostrazione dell’impossibilità economica di individuare una differente localizzazione della cava, trattandosi dell’unica area di proprietà della società richiedente;

- la relazione geologica (pag. 24-ss.) prende in considerazione le possibili interferenze con la superficie di falda acquifera freatica ed indica gli accorgimenti tecnici da adoperarsi in fase di scavo ed esercizio, la società richiedente ha inoltre prodotto la relazione del dott. C A (doc. 6 di parte controinteressata) che analizza i possibili impatti della coltivazione sulle risorse idrogeologiche del sito, infine la conferenza ha adottato per tale profilo l’apposita prescrizione “v” volta ad imporre la predisposizione di un piano d’intervento finalizzato alla intercettazione di eventuali sostanze inquinanti della falda, da trasmettersi a tutti gli enti partecipanti;

- le misure di recupero agronomico dell’area sono state previste nella relazione del dott. M C (doc. 7 di parte controinteressata) e valutate favorevolmente dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo nel corso della conferenza di servizi;

- altrettanto deve dirsi in ordine alle misure di monitoraggio, sistemazione e mitigazione ambientale (doc. 5 di parte controinteressata), per le quali la Provincia di Cuneo ha inserito nel provvedimento di v.i.a. numerose ed analitiche prescrizioni (si vedano le voci dalla “x” a seguire), volte anche a ridurre l’impatto nocivo sulla fauna presente nell’area;

- anche le misure di prevenzione del rischio di inquinamenti sono enunciate nello studio d’impatto ambientale (pag. 18-ss.), nella relazione geologica generale e nella nota del dott. C A (doc. 5 e 6 di parte controinteressata);

- infine, circa l’asserita compromissione del paesaggio in prossimità del centro abitato di Cherasco, che di per sé attiene a valutazioni di merito amministrativo sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, non può invero tralasciarsi il fatto che nella stessa area insistono altre due cave attive, come rilevato in conferenza di servizi dal rappresentante della Provincia di Cuneo, il quale ha dato atto a verbale di una situazione di “visibilità già oggi fortemente compromessa”, mentre sul piano strettamente procedimentale è documentato che la Soprintendenza per i beni archeologici ha reso parere favorevole al progetto (con prescrizioni riguardanti il programma di sondaggi preventivi) e che, d’altra parte, il centro abitato di Cherasco dista circa 2 km dall’area di cava, sicché la previsione dell’art. 152 del d.lgs. n. 42 del 2004 (che attribuisce all’amministrazione la “facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione” idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti) non potrebbe in ogni modo giustificare il diniego alla localizzazione e realizzazione del progetto, come vorrebbe il Comune ricorrente.

Ne discende la complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso.

Dai verbali della conferenza di servizi e dalla copiosa documentazione progettuale versata in giudizio emerge, infatti, che le amministrazioni chiamate a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale hanno compiutamente esaminato tutte le questioni qui denunciate dal Comune di Cherasco, giungendo ad una pronuncia favorevole con prescrizioni (numerose ed analitiche).

La Provincia di Cuneo ha così legittimamente esercitato la discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento in materia di valutazione d’impatto ambientale, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246;
Id., sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561).

Come è noto, la valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206;
Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910;
Id., sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851;
Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917).

Nella fattispecie controversa, i profili critici censurati dal Comune di Cherasco sono stati affrontati e risolti dalla conferenza di servizi, che ha legittimamente concluso la propria istruttoria in senso positivo.

2. Uguale sorte merita il secondo motivo di ricorso, con il quale il Comune afferma che alla OMG Scavi s.r.l. sarebbe stato consentito, in sede di conferenza, di apportare rilevanti modifiche all’originario progetto di coltivazione, sì da alterare l’oggetto della procedura di valutazione d’impatto ambientale. Le quarantotto prescrizioni aggiunte al provvedimento finale, secondo il Comune, produrrebbero l’effetto di introdurre elementi di difficile o impossibile verifica in corso d’opera da parte della amministrazioni competenti.

In contrario, è sufficiente richiamare sul piano normativo quanto previsto dall’art. 12, decimo comma, della legge regionale piemontese n. 40 del 1998, ai cui sensi il giudizio di compatibilità ambientale può essere comprensivo “di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi”, senza che sia dato ravvisare un rigido limite quantitativo al potere conformativo delle amministrazioni partecipanti alla conferenza.

D’altronde, la consuetudine amministrativa di dettare prescrizioni a corredo di atti di assenso in materia ambientale è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr., per tutte: Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 361).

Nella specie, le pur numerose prescrizioni inserite dalla Provincia di Cuneo nel giudizio finale di compatibilità ambientale non stravolgono il contenuto ed i caratteri essenziali del progetto presentato dalla OMG Scavi s.r.l. e rispondono, viceversa, alla legittima finalità di contemperare l’interesse imprenditoriale connesso all’esercizio dell’attività estrattiva con i molteplici interessi pubblici coinvolti.

3. Infine, è infondato e va respinto l’ultimo motivo, con il quale il Comune di Cherasco deduce il difetto d’istruttoria affermando che la conferenza di servizi non avrebbe tenuto conto di taluni pareri sfavorevoli espressi sul progetto di apertura e coltivazione della cava.

Ed infatti:

- la Soprintendenza per i beni archeologici, dopo aver richiamato l’attenzione sugli elementi di rischio dovuti all’intensa frequentazione antropica dell’area nell’antichità, si è limitata a richiedere l’effettuazione di sondaggi preliminari all’avvio dello scavo sotto la propria direzione, riservandosi di imporre ulteriori approfondimenti d’indagine ed eventuali varianti progettuali soltanto nell’ipotesi di affioramento di contesti archeologici, sicché il suo parere non può essere considerato negativo;

- anche il parere reso a verbale dall’A.R.P.A., sebbene di tenore più discorsivo, va inteso come favorevole alla compatibilità ambientale del progetto, specialmente se si pone l’attenzione sulle conclusioni formulate nella seduta di conferenza del 26 marzo 2013, in relazione alla cubatura massima assentita ed al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;

- quanto alle osservazioni presentate dalla Coldiretti e dalla Legambiente, nuovamente il verbale del 26 marzo 2013 contiene la traccia dell’esame svolto in conferenza, anche con specifico riguardo al rischio di contaminazione dell’acquifero ed al possibile pregiudizio per la vicina azienda agricola;

- da ultimo, anche il parere espresso dal Settore Viabilità della Provincia di Cuneo va inteso come favorevole con prescrizioni, queste ultime espressamente recepite nel provvedimento finale (nelle premesse ed al punto “j” in forma di prescrizione).

4. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali sono compensate, tenuto conto della complessità della controversia.

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