TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400251
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 00251/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00471/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2019, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Prefettura della Provincia di Torino, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

a) del decreto del Prefetto della Provincia di Torino prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 13.3.2019, con cui è stata “denegata l’iscrizione del Sig. -ricorrente-, come sopra generalizzato, nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009”;

b) di ogni altro atto, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato e, in particolare, della nota della Questura di Torino dell’-OMISSIS-, pervenuta alla Prefettura di Torino in data 14.8.2018, non nota al ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato il 10 maggio 2019 il cittadino marocchino -ricorrente- impugnava il decreto del Prefetto di Torino prot. n. -OMISSIS- Area 1 ter , del -OMISSIS- notificatogli il successivo 13 marzo, con cui gli era stata denegata l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009.

Premetteva in fatto il ricorrente che il titolare dell’Istituto di Investigazioni Private -OMISSIS- S.r.l., con sede in -OMISSIS- aveva formulato istanza per assumerlo nelle sopraddette funzioni, ma ne era sopraggiunto il diniego ora impugnato giustificato dalla mancanza del requisito di buona condotta, essendo emersi a suo carico una denuncia per minacce / atti persecutori nel 2012, un deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, commesso in Torino il -OMISSIS-, archiviato con decreto in data -OMISSIS- per intervenuta prescrizione, un decreto penale di condanna, emesso dal g.i.p. del Tribunale di Torino, alla pena di mesi 2 di reclusione per il reato di furto in concorso, ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p., reato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p. con ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Torino il -OMISSIS-, che, alla luce delle irregolarità riscontrate nella custodia delle armi e della situazione di tensione e conflittualità familiare aggravata dal precario equilibrio psicofisico della compagna convivente del sig. -T-, non potevano ritenersi sussistenti in capo al ricorrente i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi, non potendosi escludere per il futuro la reiterazione di tali episodi di forte contrasto ed un eventuale abuso nell’utilizzo delle armi stesse; che, inoltre, dalle informazioni rese dalla Questura nella medesima nota, era emerso che l’interessato, in occasione dei servizi di controllo del territorio effettuati dalle Forze di Polizia, sarebbe risultato accompagnarsi a persone di dubbia moralità.

Deduceva in diritto le seguenti censure:

Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 11 t.u.l.p.s. richiamato dall’art. 1 co. 4 del d.m. 6 ottobre 2009. Il giudizio di mancanza di buona condotta ed autocontrollo desunto è frutto di un giudizio scarsamente approfondito: la denuncia del 2012 è frutto di due querele dell’ex compagna del ricorrente, i cui seguenti procedimenti penali sono stati archiviati dal g.i.p. di Torino su richiesta del pubblico ministero, né la Prefettura ha in qualche modo effettuato un’autonoma valutazione dei fatti, ed altrettanto rilievo riveste la minaccia a pubblico ufficiale del 2008, fatto comunque archiviato nel 2015 per prescrizione, visto che l’interessato si era limitato a rappresentare agli agenti intervenuti di dolersene con un loro superiore. Quanto alla condanna a 2 mesi di reclusione irrogata dal

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